Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
  1. Ai sensi della normativa vigente,  sono  ammessi  a  partecipare
alle procedure di cui al presente decreto coloro che sono in possesso
della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri  dell'Unione
europea,  oppure  cittadinanza  di  uno  Stato  diverso   da   quelli
appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le  condizioni  di
cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
possesso dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche  e  delle
lauree  magistrali  di  cui  all'allegato  A,  parte  integrante  del
presente decreto, ovvero di  analoghi  titoli  conseguiti  all'estero
considerati equipollenti  o  equivalenti  ai  sensi  della  normativa
vigente. 
  2. I titoli di studio di cui all'allegato A,  il  cui  possesso  e'
richiesto in sede di prima  applicazione  del  presente  Regolamento,
sono  aggiornati,  con   decreto   del   Ministro   di   natura   non
regolamentare, a seguito di eventuali innovazioni  negli  ordinamenti
universitari. 
  3. I candidati, a pena di esclusione, possono presentare la domanda
per una sola regione. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'articolo 38 del decreto  legislativo  30
          marzo   2001,   n.   165,    recante:    «Norme    generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
                «Art. 38 (Accesso dei cittadini  degli  Stati  membri
          della Unione europea). - 1. I cittadini degli Stati  membri
          dell'Unione europea  e  i  loro  familiari  non  aventi  la
          cittadinanza di uno Stato membro  che  siano  titolari  del
          diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno  permanente
          possono   accedere   ai   posti   di   lavoro   presso   le
          amministrazioni  pubbliche  che  non  implicano   esercizio
          diretto  o  indiretto  di  pubblici  poteri,   ovvero   non
          attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto
          1988, n. 400, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo'
          prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana,
          nonche'  i   requisiti   indispensabili   all'accesso   dei
          cittadini di cui al comma 1. 
                3. Sino all'adozione di  una  regolamentazione  della
          materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei
          titoli di studio  esteri,  aventi  valore  ufficiale  nello
          Stato  in  cui  sono  stati  conseguiti,  ai   fini   della
          partecipazione   ai   concorsi   pubblici   destinati    al
          reclutamento di personale dipendente,  con  esclusione  dei
          concorsi per il personale  docente  delle  scuole  di  ogni
          ordine e grado, provvede la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  previo
          parere conforme del Ministero  dell'istruzione  ovvero  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca. I candidati che
          presentano  domanda  di  riconoscimento   del   titolo   di
          ammissione al concorso ai  sensi  del  primo  periodo  sono
          ammessi  a  partecipare  con  riserva.  La  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di  cui
          al presente comma solo  nei  confronti  dei  vincitori  del
          concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza,  di  dare
          comunicazione     dell'avvenuta     pubblicazione     della
          graduatoria,   entro   quindici   giorni,   al    Ministero
          dell'universita'  e  della  ricerca  ovvero  al   Ministero
          dell'istruzione. 
                3.1. Per i fini previsti dagli articoli  3  e  4  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 30 luglio 2009,  n.  189,  e  per  le  selezioni
          pubbliche di personale non  dipendente,  al  riconoscimento
          del titolo di studio provvede, con le medesime modalita' di
          cui  al  comma  3  del  presente  articolo,  il   Ministero
          dell'universita' e della ricerca,  indipendentemente  dalla
          cittadinanza posseduta, anche per i  titoli  conseguiti  in
          Paesi diversi da quelli  firmatari  della  Convenzione  sul
          riconoscimento    dei    titoli    di    studio    relativi
          all'insegnamento superiore nella Regione europea,  fatta  a
          Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi  della  legge
          11 luglio 2002, n. 148. 
                3.2. Al riconoscimento accademico e  al  conferimento
          del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri,
          ai dottorati di  ricerca  esteri  e  ai  titoli  accademici
          esteri  conseguiti  nel  settore  artistico,   musicale   e
          coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza  posseduta,
          provvedono le istituzioni di formazione superiore  italiane
          ai sensi dell'articolo 2 della legge  11  luglio  2002,  n.
          148, anche per i titoli  conseguiti  in  Paesi  diversi  da
          quelli firmatari della Convenzione sul  riconoscimento  dei
          titoli di studio relativi all'insegnamento superiore  nella
          Regione  europea,  fatta  a  Lisbona  l'11   aprile   1997,
          ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002.  Il
          riconoscimento accademico produce gli  effetti  legali  del
          corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei  concorsi
          pubblici per l'accesso al pubblico impiego. 
                3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2  e  3  si
          applicano ai cittadini di Paesi terzi  che  siano  titolari
          del permesso di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
          periodo o che siano  titolari  dello  status  di  rifugiato
          ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
                3-ter.  Sono  fatte   salve,   in   ogni   caso,   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  1  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752,  in
          materia di conoscenza della lingua  italiana  e  di  quella
          tedesca  per  le  assunzioni  al  pubblico  impiego   nella
          provincia autonoma di Bolzano.».