Art. 3 Procedura concorsuale 1. Le procedure concorsuali di cui al presente decreto si articolano nella prova scritta di cui all'articolo 4, nella prova orale di cui all'articolo 5 e nella successiva valutazione dei titoli. 2. La prova scritta si svolge presso sedi decentrate e mediante il supporto di strumentazione informatica. 3. I programmi concorsuali sono indicati all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. La valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 4, a seguito dell'espletamento della prova orale, con esclusivo riferimento ai candidati che abbiano superato la predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.