Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
  1.  Le  procedure  concorsuali  di  cui  al  presente  decreto   si
articolano nella prova scritta di cui  all'articolo  4,  nella  prova
orale di cui  all'articolo  5  e  nella  successiva  valutazione  dei
titoli. 
  2. La prova scritta si svolge presso sedi decentrate e mediante  il
supporto di strumentazione informatica. 
  3. I  programmi  concorsuali  sono  indicati  all'allegato  B,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  4. La valutazione dei titoli viene  effettuata,  con  le  modalita'
previste dall'articolo 6, comma 4, a seguito dell'espletamento  della
prova orale, con  esclusivo  riferimento  ai  candidati  che  abbiano
superato la predetta prova e sulla  base  delle  dichiarazioni  degli
stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della  documentazione
prodotta.