Art. 4 
 
                            Prova scritta 
 
  1. I candidati che hanno presentato istanza  di  partecipazione  al
concorso secondo le modalita', i termini e nel rispetto dei requisiti
previsti dai bandi di cui all'articolo 9, sono ammessi a sostenere la
prova scritta. 
  2. La prova scritta, computer-based e unica per tutto il territorio
nazionale, si svolge nelle sedi individuate dagli  uffici  scolastici
regionali 
  3. La prova scritta consiste nella risoluzione di 60  quesiti,  con
quattro opzioni di risposta,  di  cui  una  sola  corretta,  volti  a
verificare la preparazione  dei  candidati  sugli  argomenti  di  cui
all'allegato B. 
  4.  I  60  quesiti   sono   somministrati   secondo   la   seguente
ripartizione: 
    Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo  con  riferimento
al diritto dell'Unione europea n. 5 quesiti; 
    Diritto civile n. 4 quesiti; 
    Contabilita' pubblica con particolare riferimento  alla  gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche n. 18 quesiti; 
    Diritto del  lavoro,  con  particolare  riferimento  al  pubblico
impiego contrattualizzato, n. 10 quesiti; 
    Legislazione scolastica n. 8 quesiti; 
    Ordinamento   e   gestione   amministrativa   delle   istituzioni
scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico n. 12
quesiti; 
    Diritto penale con particolare  riguardo  ai  delitti  contro  la
pubblica amministrazione n. 3 quesiti. 
  5. L'ordine dei quesiti e' somministrato in modalita'  casuale  per
ciascun candidato. 
  6. Qualora la prova scritta si dovesse svolgere in  piu'  sessioni,
in ogni sessione vengono somministrati quesiti  diversi,  assicurando
comunque  l'omogeneita'  e  l'equivalenza  delle  prove  in  modo  da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
  7. Non  e'  prevista  la  pubblicazione  dei  quesiti  prima  dello
svolgimento della prova. 
  8. La durata complessiva della prova di cui al comma 1  e'  pari  a
120 minuti, fermi restando gli eventuali  tempi  aggiuntivi  previsti
dalla normativa vigente, al termine dei quali il  sistema  interrompe
la procedura e acquisisce definitivamente  le  risposte  fornite  dal
candidato fino a quel momento. 
  9. La correzione della prova d'esame  viene  effettuata  attraverso
procedimenti   automatizzati/informatizzati,   con   modalita'    che
assicurano  l'anonimato  del  candidato.  Una  volta   terminate   le
correzioni ed attribuite le relative valutazioni, si procede  con  le
operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere  svolte
con modalita' digitali. Al termine delle operazioni, viene reso  noto
l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale. 
  10. Nel corso della prova scritta, ai candidati e' fatto divieto di
avvalersi di telefoni cellulari,  smartphone,  tablet,  calcolatrici,
strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di  informazioni   od   alla
trasmissione di dati, manuali, dizionari, testi  di  legge,  supporti
cartacei, pubblicazioni e stampe di  qualsiasi  tipologia  e  genere,
nonche' di comunicare tra loro. In caso di  violazione,  e'  disposta
l'immediata esclusione dal concorso.