Art. 5 
 
                             Prova orale 
 
  1. I candidati che,  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2,  hanno
superato la prova scritta di  cui  all'articolo  4,  sono  ammessi  a
sostenere la prova orale. 
  2. La prova orale, volta ad accertare la preparazione professionale
del candidato, consiste in: 
    a. un colloquio sulle materie d'esame di cui all'allegato B,  che
accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime  e
verifica la capacita' di risolvere due casi riguardanti  la  funzione
di DSGA; 
    b. una verifica della conoscenza degli  strumenti  informatici  e
delle TIC di piu' comune impiego; 
    c. una verifica della conoscenza della lingua inglese  attraverso
la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione. 
  3. La prova orale ha una durata massima complessiva di  50  minuti,
fermi  restando  gli  eventuali  tempi  aggiuntivi   previsti   dalla
normativa  vigente,  e  puo'  essere   svolta   in   videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque  l'adozione  di  soluzioni  tecniche   che   assicurino   la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilita'.