Art. 5 Prova orale 1. I candidati che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, hanno superato la prova scritta di cui all'articolo 4, sono ammessi a sostenere la prova orale. 2. La prova orale, volta ad accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in: a. un colloquio sulle materie d'esame di cui all'allegato B, che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e verifica la capacita' di risolvere due casi riguardanti la funzione di DSGA; b. una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di piu' comune impiego; c. una verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione. 3. La prova orale ha una durata massima complessiva di 50 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente, e puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilita'.