Art. 7 
 
                     Predisposizione delle prove 
 
  1. La  prova  di  cui  all'articolo  4  e'  predisposta  a  livello
nazionale dal Ministero, che a tal fine  si  avvale  di  un  Comitato
tecnico-scientifico,  nominato  dal  Capo  del  Dipartimento  per  il
sistema educativo di istruzione e formazione e composto da  dirigenti
scolastici,  dirigenti  amministrativi  e  tecnici  dei   ruoli   del
Ministero di comprovata qualificazione nelle  materie  oggetto  della
selezione e da DSGA che  abbiano  prestato  servizio  nel  ruolo  per
almeno 5 anni, che provvede, altresi', prima dello svolgimento  della
prova  orale,  alla   pubblicazione   della   relativa   griglia   di
valutazione,  comune  a  livello  nazionale   e   recante   parametri
finalizzati a verificare la padronanza dei contenuti, la capacita' di
risoluzione dei problemi e le competenze comunicative, oltre  che  le
conoscenze possedute in ambito informatico e nella lingua  straniera.
Ai  componenti  del  Comitato  tecnico-scientifico  non  sono  dovuti
compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque
denominati ad eccezione dei rimborsi spese  spettanti  in  base  alla
normativa vigente in materia di trattamento di missione. 
  2. I quesiti di cui all'articolo 5, comma 2 lettere a)  e  b)  sono
predisposti dalla commissione e dalle eventuali sottocommissioni  del
concorso, che scelgono altresi' i testi in lingua inglese di cui alla
lettera c) da leggere e tradurre. 
  3.  La  commissione  o  le  sottocommissioni  esaminatrici,   prima
dell'inizio della prova orale, determinano  uno  o  piu'  quesiti  da
porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di  esame  e  i
casi riguardanti la funzione di DSGA. Le buste contenenti  le  prove,
predisposte  in  numero  pari  rispetto  ai  soggetti  da   esaminare
aumentato  del  30%,  sono  proposte  a  ciascun   candidato   previa
estrazione a sorte.