Art. 9 
 
                          Bando di concorso 
 
  1. Il bando di concorso  e'  adottato  con  decreto  del  Direttore
generale  del  personale  scolastico  che  provvede,  altresi',  alla
definizione delle modalita' attuative delle disposizioni  di  cui  al
presente decreto e disciplina, tra l'altro: 
    a. i requisiti generali  di  ammissione  al  concorso,  ai  sensi
dell'articolo 2; 
    b. il contingente di posti messi a bando, suddivisi per regione; 
    c. il termine, il contenuto e le modalita' di presentazione delle
istanze di partecipazione al concorso; 
    d.  l'organizzazione  delle  prove  concorsuali  e  il   relativo
calendario; 
    e.  le  modalita'  di  informazione  ai  candidati  ammessi  alla
procedura concorsuale; 
    f. i documenti richiesti per l'assunzione; 
    g. l'informativa sul trattamento dei dati personali.