Art. 9 Bando di concorso 1. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Direttore generale del personale scolastico che provvede, altresi', alla definizione delle modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente decreto e disciplina, tra l'altro: a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'articolo 2; b. il contingente di posti messi a bando, suddivisi per regione; c. il termine, il contenuto e le modalita' di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso; d. l'organizzazione delle prove concorsuali e il relativo calendario; e. le modalita' di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale; f. i documenti richiesti per l'assunzione; g. l'informativa sul trattamento dei dati personali.