Art. 11 
 
Modifiche all'articolo 69 del regolamento approvato con  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo  69  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2,
e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Limitatamente al  bordo  libero  alle  navi  lagunari  si
applicano le seguenti disposizioni: 
      a) sulle navi non munite di certificato di bordo libero,  fermo
il disposto dell'articolo 19  della  legge,  e'  apposta  in  maniera
permanente e visibile  la  linea  di  massimo  carico  relativa  alle
condizioni piu' gravose, verificate con le istruzioni  al  comandante
sulla stabilita' approvate dall'ente tecnico.  La  linea  di  massimo
carico ha lunghezza di 230 millimetri e  altezza  di  25  millimetri.
L'ente tecnico ne rilascia apposita dichiarazione di rispondenza; 
      b) per le navi esistenti, la linea di  massimo  carico  di  cui
alla lettera a) e' apposta alla prima visita speciale di classe o  di
rinnovo del certificato di  navigabilita'  in  scadenza  dopo  il  1°
gennaio 2023; 
      c) non sono soggette all'obbligo di apposizione della linea  di
massimo carico di cui alla lettera a) le navi dotate di soli posti  a
sedere o assoggettate al conteggio dei passeggeri.». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  69  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 69 (Accertamenti per il  massimo  carico  delle
          navi prive di certificato di bordo libero).  -  1.  Per  le
          navi non munite di certificato di bordo  libero,  fermo  il
          disposto dell'Art. 19 della legge, l'autorita' marittima  o
          consolare ha facolta' di accertare, in  qualunque  momento,
          che la  caricazione  non  abbia  superato  i  limiti  della
          normale portata, tenuto conto della robustezza e stabilita'
          della nave, della natura del viaggio da  compiere  e  delle
          relative condizioni della navigazione. 
                2.  Ai  fini  dei  suddetti  accertamenti   e   della
          determinazione  dell'eventuale   eccesso   di   carico   da
          sbarcare, l'autorita' marittima o consolare puo' richiedere
          anche  l'intervento  dell'ente   tecnico,   rifiutando   le
          spedizioni alla nave sino a quando l'eccesso di carico  non
          sia stato sbarcato. 
                2-bis.  Limitatamente  al  bordo  libero  alle   navi
          lagunari si applicano le seguenti disposizioni: 
                  a) sulle navi non munite di  certificato  di  bordo
          libero, fermo il disposto dell'articolo 19 della legge,  e'
          apposta in  maniera  permanente  e  visibile  la  linea  di
          massimo  carico  relativa  alle  condizioni  piu'  gravose,
          verificate con le istruzioni al comandante sulla stabilita'
          approvate dall'ente tecnico. La linea di massimo carico  ha
          lunghezza di 230 millimetri e  altezza  di  25  millimetri.
          L'ente  tecnico  ne  rilascia  apposita  dichiarazione   di
          rispondenza; 
                  b) per le  navi  esistenti,  la  linea  di  massimo
          carico di cui alla lettera a) e' apposta alla prima  visita
          speciale  di  classe  o  di  rinnovo  del  certificato   di
          navigabilita' in scadenza dopo il 1° gennaio 2023; 
              c) non sono soggette all'obbligo di  apposizione  della
          linea di massimo carico di cui  alla  lettera  a)  le  navi
          dotate di soli posti a sedere o assoggettate  al  conteggio
          dei passeggeri.».