Art. 11 Modifiche all'articolo 69 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 69 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Limitatamente al bordo libero alle navi lagunari si applicano le seguenti disposizioni: a) sulle navi non munite di certificato di bordo libero, fermo il disposto dell'articolo 19 della legge, e' apposta in maniera permanente e visibile la linea di massimo carico relativa alle condizioni piu' gravose, verificate con le istruzioni al comandante sulla stabilita' approvate dall'ente tecnico. La linea di massimo carico ha lunghezza di 230 millimetri e altezza di 25 millimetri. L'ente tecnico ne rilascia apposita dichiarazione di rispondenza; b) per le navi esistenti, la linea di massimo carico di cui alla lettera a) e' apposta alla prima visita speciale di classe o di rinnovo del certificato di navigabilita' in scadenza dopo il 1° gennaio 2023; c) non sono soggette all'obbligo di apposizione della linea di massimo carico di cui alla lettera a) le navi dotate di soli posti a sedere o assoggettate al conteggio dei passeggeri.».
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 69 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 69 (Accertamenti per il massimo carico delle navi prive di certificato di bordo libero). - 1. Per le navi non munite di certificato di bordo libero, fermo il disposto dell'Art. 19 della legge, l'autorita' marittima o consolare ha facolta' di accertare, in qualunque momento, che la caricazione non abbia superato i limiti della normale portata, tenuto conto della robustezza e stabilita' della nave, della natura del viaggio da compiere e delle relative condizioni della navigazione. 2. Ai fini dei suddetti accertamenti e della determinazione dell'eventuale eccesso di carico da sbarcare, l'autorita' marittima o consolare puo' richiedere anche l'intervento dell'ente tecnico, rifiutando le spedizioni alla nave sino a quando l'eccesso di carico non sia stato sbarcato. 2-bis. Limitatamente al bordo libero alle navi lagunari si applicano le seguenti disposizioni: a) sulle navi non munite di certificato di bordo libero, fermo il disposto dell'articolo 19 della legge, e' apposta in maniera permanente e visibile la linea di massimo carico relativa alle condizioni piu' gravose, verificate con le istruzioni al comandante sulla stabilita' approvate dall'ente tecnico. La linea di massimo carico ha lunghezza di 230 millimetri e altezza di 25 millimetri. L'ente tecnico ne rilascia apposita dichiarazione di rispondenza; b) per le navi esistenti, la linea di massimo carico di cui alla lettera a) e' apposta alla prima visita speciale di classe o di rinnovo del certificato di navigabilita' in scadenza dopo il 1° gennaio 2023; c) non sono soggette all'obbligo di apposizione della linea di massimo carico di cui alla lettera a) le navi dotate di soli posti a sedere o assoggettate al conteggio dei passeggeri.».