Art. 12 Modifiche all'articolo 70 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 70 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Sulle navi lagunari sono presenti una barra di rispetto o paranchi a mano, se non vi e' una ridondanza sulla manovra del timone.».
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 70 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 70 (Mezzi di governo). - 1. I mezzi di governo principale ed ausiliario e le loro sistemazioni devono corrispondere alle norme della convenzione, per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico. 2. Il mezzo di governo principale delle navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate puo' avere manovra a braccia sempre che, a giudizio dell'ente tecnico, la grandezza del timone e la velocita' della nave rendano possibile tale manovra. 3. Sulle navi a vela o a propulsione mista, quando sia possibile manovrare direttamente a braccia la barra del timone, la manovra stessa puo' essere realizzata senza l'intervento di apparecchi di governo. 4. Nei casi in cui la manovra del timone sia effettuata a braccia direttamente sulla barra del timone, deve esservi a bordo una barra di rispetto per sostituire, in caso di avaria, quella in uso. 4-bis. Sulle navi lagunari sono presenti una barra di rispetto o paranchi a mano, se non vi e' una ridondanza sulla manovra del timone.».