Art. 12 
 
Modifiche all'articolo 70 del regolamento approvato con  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo  70  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4,
e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Sulle navi lagunari sono presenti una barra di rispetto o
paranchi a mano, se non  vi  e'  una  ridondanza  sulla  manovra  del
timone.». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  70  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 70 (Mezzi di governo). - 1. I mezzi di  governo
          principale ed ausiliario  e  le  loro  sistemazioni  devono
          corrispondere alle norme della convenzione, per le navi  ad
          essa soggette, del presente regolamento e  dei  regolamenti
          dell'ente tecnico. 
                2. Il mezzo  di  governo  principale  delle  navi  di
          stazza lorda inferiore a 200 tonnellate puo' avere  manovra
          a braccia sempre che,  a  giudizio  dell'ente  tecnico,  la
          grandezza del timone e  la  velocita'  della  nave  rendano
          possibile tale manovra. 
                3. Sulle navi a vela o a  propulsione  mista,  quando
          sia possibile manovrare direttamente a braccia la barra del
          timone, la manovra  stessa  puo'  essere  realizzata  senza
          l'intervento di apparecchi di governo. 
                4.  Nei  casi  in  cui  la  manovra  del  timone  sia
          effettuata a braccia direttamente sulla barra  del  timone,
          deve esservi a bordo una barra di rispetto per  sostituire,
          in caso di avaria, quella in uso. 
                4-bis. Sulle navi lagunari sono presenti una barra di
          rispetto o paranchi a mano, se non  vi  e'  una  ridondanza
          sulla manovra del timone.».