Art. 13 
 
Modifiche all'articolo 71 del regolamento approvato con  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo  71  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1,
sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Le navi lagunari sono munite delle dotazioni di armamento
marinaresco secondo le seguenti modalita': 
      a) navi di stazza lorda uguale o superiore  a  150  tonnellate:
quattro cavi in manila aventi diametro di 26 millimetri  e  lunghezza
di 12 metri e un'ancora di posta completa di due lunghezze di catena,
secondo le norme dell'ente tecnico; 
      b) navi traghetto: due cavi  di  acciaio  con  diametro  di  18
millimetri o di fibra con carico  di  lavoro  equivalente  e  uno  di
rispetto di lunghezza non inferiore a 18 metri e due cavi  in  manila
con lunghezza non inferiore a 12 metri e diametro di 26 millimetri  e
un'ancora di posta completa di due lunghezze di  catena,  secondo  le
norme dell'ente tecnico; 
      c) navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate e  uguale  o
superiore a 25 tonnellate: quattro cavi in manila con diametro di  26
millimetri e lunghezza di 12 metri e  un'ancora  di  posta  con  cavo
avente  caratteristiche  meccaniche  corrispondenti  a  quelle  della
catena; 
      d) navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate ma  uguale  o
superiore a 5 tonnellate: quattro cavi in manila con diametro  di  22
millimetri e lunghezza di 5 metri; 
      e) navi di stazza lorda inferiore a 5  tonnellate:  almeno  due
cavi le  cui  caratteristiche  tecniche  sono  determinate  dall'ente
tecnico. 
    1-ter. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma  1-bis,
le dotazioni  di  armamento  marinaresco  sono  collaudate  dall'ente
tecnico.». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  71  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 71 Armamento marinaresco). - 1. Tutte  le  navi
          devono essere munite di  armamento  marinaresco  secondo  i
          regolamenti dell'ente tecnico. 
                1-bis. Le navi lagunari sono munite  delle  dotazioni
          di armamento marinaresco secondo le seguenti modalita': 
                  a) navi di stazza lorda uguale o  superiore  a  150
          tonnellate: quattro cavi in manila aventi  diametro  di  26
          millimetri e lunghezza di 12 metri  e  un'ancora  di  posta
          completa di due  lunghezze  di  catena,  secondo  le  norme
          dell'ente tecnico; 
                  b) navi traghetto: due cavi di acciaio con diametro
          di  18  millimetri  o  di  fibra  con  carico   di   lavoro
          equivalente e uno di rispetto di lunghezza non inferiore  a
          18 metri e due cavi in manila con lunghezza non inferiore a
          12 metri e diametro di 26 millimetri e un'ancora  di  posta
          completa di due  lunghezze  di  catena,  secondo  le  norme
          dell'ente tecnico; 
                  c) navi di stazza lorda inferiore a 150  tonnellate
          e uguale o superiore  a  25  tonnellate:  quattro  cavi  in
          manila con diametro di 26  millimetri  e  lunghezza  di  12
          metri e un'ancora di posta con cavo avente  caratteristiche
          meccaniche corrispondenti a quelle della catena; 
                  d) navi di stazza lorda inferiore a  25  tonnellate
          ma uguale o superiore  a  5  tonnellate:  quattro  cavi  in
          manila con diametro di  22  millimetri  e  lunghezza  di  5
          metri; 
                  e) navi di stazza lorda inferiore a  5  tonnellate:
          almeno  due  cavi  le  cui  caratteristiche  tecniche  sono
          determinate dall'ente tecnico. 
                1-ter. Nei casi di cui alle lettere a), b) e  c)  del
          comma 1-bis, le dotazioni  di  armamento  marinaresco  sono
          collaudate dall'ente tecnico.».