Art. 14 
 
Modifiche all'articolo 72 del regolamento approvato con  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo  72  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2,
e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  non  si  applicano
alle navi lagunari nuove, cui si applicano le seguenti disposizioni: 
      a) nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale  o
superiore a 200 tonnellate, gli argani o il mulinello per la  manovra
delle ancore sono azionati a motore; 
      b) nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale  o
superiore a 300 tonnellate, le operazioni  di  ormeggio  e  tonneggio
sono eseguite, a prora e a  poppa,  impiegando  argani  o  verricelli
azionabili a motore; 
      c) le navi che fruiscono di ormeggi attrezzati e  dedicati  con
arredi  portuali  diversi  non  sono  tenute   a   conformarsi   alla
prescrizione di cui alla lettera b), purche' ne sia data evidenza nel
manuale di cui all'articolo 106-bis, comma 1, lettera a).». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  72  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 72 (Obbligo della  manovra  a  motore  per  gli
          argani  o  mulinelli  delle  ancore  e  per  gli  argani  o
          verricelli di ormeggio e tonneggio). -  1.  Nelle  navi  da
          carico a propulsione meccanica di  stazza  lorda  uguale  o
          superiore a 200 tonnellate, gli argani o il  mulinello  per
          la manovra delle ancore devono essere azionabili a motore. 
                2. Nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda
          uguale o  superiore  a  300  tonnellate  le  operazioni  di
          ormeggio    e    tonneggio    devono    potersi    eseguire
          sollecitamente, a prora ed a  poppa,  impiegando  argani  o
          verricelli azionabili a motore. 
                2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  non  si
          applicano alle navi lagunari nuove,  cui  si  applicano  le
          seguenti disposizioni: 
                  a) nelle navi a  propulsione  meccanica  di  stazza
          lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, gli argani o  il
          mulinello per la  manovra  delle  ancore  sono  azionati  a
          motore; 
                  b) nelle navi a  propulsione  meccanica  di  stazza
          lorda uguale o superiore a 300 tonnellate, le operazioni di
          ormeggio e tonneggio sono eseguite,  a  prora  e  a  poppa,
          impiegando argani o verricelli azionabili a motore; 
                  c) le navi che fruiscono di  ormeggi  attrezzati  e
          dedicati con arredi portuali  diversi  non  sono  tenute  a
          conformarsi alla  prescrizione  di  cui  alla  lettera  b),
          purche'  ne  sia  data  evidenza   nel   manuale   di   cui
          all'articolo 106-bis, comma 1, lettera a).».