Art. 15 
 
Modifiche all'articolo 73 del regolamento approvato con  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo  73  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «Tutte le navi»  sono  inserite  le
seguenti: «,  ad  eccezione  delle  navi  lagunari  di  stazza  lorda
inferiore a 200 tonnellate,»; 
    b) al comma 2, sono inserite, in fine, le seguenti  parole:  «Per
le navi lagunari, devono essere sistemati mezzi di comunicazione  tra
la plancia e le posizioni dalle quali e' stabilito,  dai  regolamenti
dell'ente tecnico, il comando della macchina di governo principale  e
ausiliaria. I mezzi di comunicazione, che devono essere  conformi  ai
regolamenti dell'ente tecnico, possono non essere installati  quando,
a soddisfazione dell'Autorita'  marittima,  e'  possibile  comunicare
agevolmente a voce tra le posizioni di comando delle  macchine  e  la
plancia.»; 
    c) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti  parole:  «Per
le navi lagunari, detto sistema di comunicazione dal ponte di comando
ai locali interni della nave e' previsto solo  per  le  navi  a  piu'
ponti.»; 
    d) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Le navi lagunari di stazza lorda superiore o  uguale  a
200 tonnellate, senza personale di guardia in macchina se non in caso
di avaria dei telecomandi dei motori dalla  plancia,  possono  essere
munite, in luogo di quanto previsto dal  comma  1,  di  un  portavoce
ovvero di un  telefono  a  cuffia,  indipendente  da  altri  impianti
telefonici di bordo o di un dispositivo  sonoro  di  trasmissione  di
ordini di potenza adeguata  alla  rumorosita'  del  locale  macchine,
provvisto di mezzo di conferma dell'ordine  ricevuto,  alimentato  da
fonte  di  energia  autonoma  e  indipendente  da  altri   mezzi   di
comunicazione di bordo.»; 
    e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
      «5-bis.  Per  le  navi  lagunari  di  stazza  inferiore  a  200
tonnellate ma superiore o uguale a 25 tonnellate,  dove  timoniere  e
motorista sono a vista reciproca non e' richiesto  alcun  dispositivo
di trasmissione di ordini di  cui  al  comma  5.  Il  dispositivo  di
trasmissione ordini non e' altresi' richiesto per  le  navi  lagunari
bielica di stazza inferiore a 200 tonnellate ma superiore o uguale  a
25 tonnellate.». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  73  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  73  (Trasmissione  d'ordini   dal   ponte   di
          comando). - 1. Tutte  le  navi,  ad  eccezione  delle  navi
          lagunari di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, devono
          avere almeno due  mezzi  indipendenti  per  comunicare  gli
          ordini dal ponte di comando al posto, nel locale macchine o
          nella centrale di  comando,  dal  quale  le  macchine  sono
          normalmente comandate; uno di tali  mezzi  deve  essere  un
          telegrafo di macchina, dotato  di  suoneria,  che  fornisca
          un'indicazione  visiva  degli  ordini  trasmessi  e   delle
          risposte fornite sia nei locali predetti sia sul  ponte  di
          comando;  l'altro  deve  essere  un  portavoce  ovvero   un
          telefono rispondente alle norme dell'ente tecnico. 
                Devono  essere   sistemati   appropriati   mezzi   di
          comunicazione con  ogni  altra  posizione  dalla  quale  le
          macchine possono essere comandate. 
                2. Devono essere sistemati mezzi di comunicazione tra
          la plancia e le posizioni dalle quali e'  stabilito,  dalla
          convenzione e dai regolamenti dell'ente tecnico, il comando
          della macchina di governo principale e ausiliaria. 
                Tali mezzi di comunicazione devono essere conformi ai
          regolamenti dell'ente  tecnico.  Essi  possono  non  essere
          installati per piccole navi, quando e' possibile comunicare
          agevolmente a voce con la plancia. Per  le  navi  lagunari,
          devono essere  sistemati  mezzi  di  comunicazione  tra  la
          plancia e  le  posizioni  dalle  quali  e'  stabilito,  dai
          regolamenti dell'ente tecnico, il comando della macchina di
          governo principale e ausiliaria. I mezzi di  comunicazione,
          che  devono  essere  conformi  ai   regolamenti   dell'ente
          tecnico,  possono   non   essere   installati   quando,   a
          soddisfazione  dell'Autorita'   marittima,   e'   possibile
          comunicare agevolmente a voce tra le posizioni  di  comando
          delle macchine e la plancia. 
                3. Quando non sia agevole altra segnalazione diretta,
          deve  essere  assicurata,  conformemente   ai   regolamenti
          dell'ente tecnico, la possibilita' di  comunicazione  degli
          ordini tra il ponte di comando ed  i  posti  di  manovra  a
          prora ed a poppa; deve anche essere  previsto  un  efficace
          sistema di comunicazione dal ponte  di  comando  ai  locali
          interni della nave. Per le navi lagunari, detto sistema  di
          comunicazione dal ponte di comando ai locali interni  della
          nave e' previsto solo per le navi a piu' ponti. 
                4. Le navi non soggette alla  convenzione  di  stazza
          lorda superiore o uguale a 200 tonnellate, senza  personale
          di guardia in macchina se non  in  manovra  o  in  caso  di
          avaria dei telecomandi dei motori  dalla  plancia,  possono
          essere provviste, in luogo del telegrafo, di un  portavoce,
          ovvero di un  telefono  a  cuffia,  indipendente  da  altri
          impianti  telefonici  di  bordo  e,  in  aggiunta,  di   un
          dispositivo  sonoro  di  trasmissione  ordini  di   potenza
          adeguata alla rumorosita' del locale macchine, provvisto di
          mezzo di conferma dell'ordine ricevuto, alimentato da fonte
          di energia autonoma, ed  indipendente  da  altri  mezzi  di
          comunicazione di bordo. 
                4-bis. Le navi lagunari di stazza lorda  superiore  o
          uguale a 200 tonnellate,  senza  personale  di  guardia  in
          macchina se non in  caso  di  avaria  dei  telecomandi  dei
          motori dalla plancia, possono essere munite,  in  luogo  di
          quanto previsto dal comma 1, di un portavoce ovvero  di  un
          telefono  a  cuffia,   indipendente   da   altri   impianti
          telefonici  di  bordo  o  di  un  dispositivo   sonoro   di
          trasmissione di ordini di potenza adeguata alla rumorosita'
          del  locale  macchine,  provvisto  di  mezzo  di   conferma
          dell'ordine  ricevuto,  alimentato  da  fonte  di   energia
          autonoma e indipendente da altri mezzi di comunicazione  di
          bordo. 
                5. Le navi  non  soggette  alla  convenzione,  se  di
          stazza lorda inferiore a  200  tonnellate  ma  superiore  o
          uguale  a  25  tonnellate,  possono  essere  provviste  dei
          seguenti mezzi di trasmissione ordine: 
                  a) Navi senza personale di guardia in  macchina  se
          non in manovra o in caso  di  avaria  dei  telecomandi  dei
          motori dalla plancia: 
                    telegrafo   oppure    dispositivo    sonoro    di
          trasmissione ordini di potenza  adeguata  alla  rumorosita'
          del  locale  macchine,  provvisto  di  mezzo  di   conferma
          dell'ordine  ricevuto,  alimentato  da  fonte  di   energia
          autonoma, ed indipendente da altri mezzi  di  comunicazione
          di bordo; 
                  b) Navi con personale di guardia in macchina: 
                    telegrafo e portavoce o telefono;  in  luogo  del
          telegrafo puo' essere sistemato un  dispositivo  sonoro  di
          trasmissione ordini di potenza  adeguata  alla  rumorosita'
          del locale  macchine  e  provvisto  di  mezzo  di  conferma
          dell'ordine ricevuto. 
                5-bis. Per le navi lagunari di stazza inferiore a 200
          tonnellate ma superiore o  uguale  a  25  tonnellate,  dove
          timoniere  e  motorista  sono  a  vista  reciproca  non  e'
          richiesto alcun dispositivo di trasmissione  di  ordini  di
          cui al comma 5. Il dispositivo di trasmissione  ordini  non
          e' altresi' richiesto  per  le  navi  lagunari  bielica  di
          stazza inferiore a 200 tonnellate ma superiore o  uguale  a
          25 tonnellate. 
                6. Le navi  non  soggette  alla  convenzione,  se  di
          stazza lorda inferiore  a  25  tonnellate,  possono  essere
          provviste dei seguenti mezzi di trasmissione ordini: 
                  a) per le navi di cui  al  comma  5  punto  a):  un
          dispositivo  sonoro  di  trasmissione  ordini  di   potenza
          adeguata alla rumorosita' del locale macchine  e  provvisto
          di mezzo di conferma dell'ordine ricevuto; 
                  b) per le navi di cui  al  comma  5  punto  b):  un
          portavoce ed un dispositivo sonoro di  trasmissione  ordini
          di potenza adeguata alla rumorosita' del locale macchine  e
          provvisto di mezzo di conferma dell'ordine ricevuto; 
                  c)  per  le  navi  i  cui  motori  possono   essere
          comandati  solo  dal  timoniere  oppure  ove  timoniere   e
          motorista siano a vista reciproca non  e'  richiesto  alcun
          dispositivo di trasmissione ordini. 
                7. Le navi da passeggeri costruite a decorrere  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente   regolamento,
          abilitate a navigazione nazionale, devono avere a bordo  un
          mezzo  di  comunicazione  di  emergenza  costituito  da  un
          apparecchio  ricetrasmittente  fisso  o  portatile,  o   di
          ambedue i tipi, per le comunicazioni  tra  le  stazioni  di
          comando ed i punti di riunione e di imbarco  delle  persone
          sui mezzi collettivi di salvataggio.».