Art. 16 
 
Modifiche all'articolo 82 del regolamento approvato con  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 82, comma 2, del regolamento approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 novembre  1991,  n.  435,  dopo  le
parole: «Tutte le navi», sono inserite le seguenti: «, con esclusione
delle navi lagunari,». 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  82  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 82 (Progetto  di  navi  costruite  a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del presente regolamento  e
          loro costruzione). - 1. Le installazioni elettriche  devono
          essere tali che: 
                  i servizi ausiliari necessari per mantenere la nave
          nelle condizioni di funzionamento ed abitabilita' ordinarie
          siano assicurati senza ricorso alla  fonte  di  energia  di
          emergenza; 
                  i  servizi  essenziali  per  la   sicurezza   siano
          assicurati nelle varie condizioni di emergenza. 
                2. Tutte le navi, con esclusione delle navi lagunari,
          sulle quali l'energia elettrica costituisce  l'unico  mezzo
          per azionare piu' di un  utente  ausiliario  indispensabile
          alla propulsione od alla sicurezza della nave devono essere
          provviste di due gruppi elettrogeni principali. 
                3. Le installazioni elettriche devono inoltre  essere
          tali   da   garantire   la   sicurezza   dei    passeggeri,
          dell'equipaggio  e  della  nave  da  pericoli   di   natura
          elettrica  derivanti  da  corto  circuiti,  sovraccorrenti,
          difetti di isolamento e presenza di sorgenti  di  ignizione
          in luoghi ove possano crearsi atmosfere esplosive.».