Art. 16 Modifiche all'articolo 82 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 82, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le parole: «Tutte le navi», sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle navi lagunari,».
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 82 (Progetto di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e loro costruzione). - 1. Le installazioni elettriche devono essere tali che: i servizi ausiliari necessari per mantenere la nave nelle condizioni di funzionamento ed abitabilita' ordinarie siano assicurati senza ricorso alla fonte di energia di emergenza; i servizi essenziali per la sicurezza siano assicurati nelle varie condizioni di emergenza. 2. Tutte le navi, con esclusione delle navi lagunari, sulle quali l'energia elettrica costituisce l'unico mezzo per azionare piu' di un utente ausiliario indispensabile alla propulsione od alla sicurezza della nave devono essere provviste di due gruppi elettrogeni principali. 3. Le installazioni elettriche devono inoltre essere tali da garantire la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e della nave da pericoli di natura elettrica derivanti da corto circuiti, sovraccorrenti, difetti di isolamento e presenza di sorgenti di ignizione in luoghi ove possano crearsi atmosfere esplosive.».