Art. 17 
 
Modifiche all'articolo 86 del regolamento approvato con  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo  86  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), le parole «o locale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, locale o nelle  acque  protette  della  laguna  di
Venezia,»; 
    b) al comma 2, lettera c), le parole «e le  navi  in  navigazione
nazionale locale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  le  navi  in
navigazione nazionale locale e in navigazione  nelle  acque  protette
della laguna di Venezia»; 
    c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Fermo restando quanto disposto dai commi 1, lettera  b)
e 2,  lettera  c),  alle  navi  lagunari  si  applicano  le  seguenti
diposizioni: 
        a) per le navi esistenti rimangono in vigore i  provvedimenti
di deroga concessi entro il 31 dicembre 2022; 
        b) per le navi di stazza  lorda  inferiore  o  uguale  a  200
tonnellate puo' essere omessa la sistemazione di un  impianto  idrico
antincendio qualora siano presenti: 
          1) impianto elettrico a tensione di sicurezza come definita
dai regolamenti dell'ente tecnico; 
          2) sedili  e  materiali  di  rivestimento  certificati  non
combustibili o  aventi  caratteristiche  non  inferiori  a  «limitata
attitudine a propagare la fiamma»; 
          3) impianto fisso  di  estinzione  incendi  per  il  locale
apparato motore; 
          4) estintori portatili equamente  distribuiti  a  bordo  in
quantita' non inferiore al 150 per  cento  del  minimo  previsto  dai
regolamenti dell'ente tecnico; 
          5) avvisatori manuali incendio per le navi il cui ponte  di
comando non sia a livello del ponte principale.». 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  86  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 86 (Navi da passeggeri). - 1. Le navi costruite
          a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
          regolamento devono soddisfare le seguenti prescrizioni: 
                  a) tutte le navi abilitate a navigazione  nazionale
          e le  navi  di  stazza  lorda  uguale  o  superiore  a  500
          tonnellate  in  navigazione   nazionale   costiera   devono
          soddisfare le norme della  convenzione  e  dei  regolamenti
          dell'ente tecnico relativi alle navi costruite a  decorrere
          dal 1° luglio 1986; 
                  b)  le  navi  di  stazza  lorda  inferiore  a   500
          tonnellate in navigazione nazionale costiera  e  quelle  di
          qualsiasi stazza in navigazione nazionale litoranea, locale
          o nelle acque protette  della  laguna  di  Venezia,  devono
          soddisfare  le  norme  dei  regolamenti  dell'ente  tecnico
          relativi alle navi costruite  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente regolamento. Per le  materie
          concernenti la  protezione  antincendio  non  trattate  nei
          suddetti regolamenti devono essere applicate le norme della
          convenzione per navi costruite a decorrere  dal  1°  luglio
          1986, a giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico, per
          quanto ritenuto pratico e  ragionevole  in  relazione  alla
          navigazione, al servizio ed alla stazza delle navi stesse. 
                2. Le  navi  costruite  anteriormente  alla  data  di
          entrata in vigore del presente regolamento, fermo  restando
          il disposto dell'art. 2,  comma  7,  devono  soddisfare  le
          seguenti prescrizioni: 
                  a) tutte le navi abilitate a navigazione  nazionale
          e le  navi  di  stazza  lorda  uguale  o  superiore  a  500
          tonnellate  abilitate  a  navigazione  nazionale   costiera
          devono  soddisfare  le  norme  della  convenzione   e   dei
          regolamenti dell'ente tecnico in  relazione  alla  data  di
          costruzione delle stesse; 
                  b)  le  navi  di  stazza  lorda  inferiore  a   500
          tonnellate in navigazione nazionale costiera  e  quelle  di
          qualsiasi  stazza  in  navigazione   nazionale   litoranea,
          eccetto quelle al punto c) devono soddisfare le norme della
          convenzione in relazione alla  data  di  costruzione  delle
          stesse, per quanto ritenuto pratico e ragionevole dall'ente
          tecnico in relazione alla riduzione del rischio di  innesco
          e propagazione di incendi derivante da opportuna ubicazione
          dei locali di alloggio rispetto  agli  altri  locali  della
          nave e dalla riduzione del numero delle potenziali sorgenti
          di ignizione; 
                  c) le navi  in  navigazione  nazionale  costiera  o
          litoranea, entro aree ristrette in viaggi durante  i  quali
          non si allontanino da porti piu' di quanto  corrisponde  ad
          un'ora  circa  di  navigazione,  le  navi  in   navigazione
          nazionale locale e  in  navigazione  nelle  acque  protette
          della laguna di  Venezia,  aventi  stazza  lorda  uguale  o
          superiore a  100  tonnellate  o  di  qualsiasi  stazza  che
          trasportino piu' di 350 passeggeri devono essere dotate  di
          un  impianto  fisso  di  estinzione  incendio  nel   locale
          macchine corrispondente ai  regolamenti  dell'ente  tecnico
          ovvero,  se  cio'  non  e'  ritenuto  possibile   dall'ente
          tecnico,  di  una  pompa  incendio  di  emergenza   ubicata
          esternamente al locale macchine. 
                3. Ai fini dell'applicazione  del  presente  articolo
          alle navi in navigazione speciale,  il  Ministero,  sentito
          l'ente tecnico, stabilisce a quale navigazione  tra  quelle
          sopra citate la singola navigazione  speciale  deve  essere
          assimilata  sulla  base  delle  caratteristiche  dei   mari
          attraversati e della distanza dai porti  di  rifugio  e  di
          soccorso. 
                3-bis. Fermo restando quanto disposto  dai  commi  1,
          lettera b) e 2, lettera c), alle navi lagunari si applicano
          le seguenti diposizioni: 
                  a) per le navi  esistenti  rimangono  in  vigore  i
          provvedimenti di deroga concessi entro il 31 dicembre 2022; 
                  b) per le navi di stazza lorda inferiore o uguale a
          200 tonnellate puo' essere omessa  la  sistemazione  di  un
          impianto idrico antincendio qualora siano presenti: 
                    1) impianto elettrico  a  tensione  di  sicurezza
          come definita dai regolamenti dell'ente tecnico; 
                    2) sedili e materiali di rivestimento certificati
          non combustibili o aventi caratteristiche non  inferiori  a
          "limitata attitudine a propagare la fiamma"; 
                    3) impianto fisso di estinzione  incendi  per  il
          locale apparato motore; 
                    4) estintori portatili  equamente  distribuiti  a
          bordo in quantita' non  inferiore  al  150  per  cento  del
          minimo previsto dai regolamenti dell'ente tecnico; 
                    5) avvisatori manuali incendio per le navi il cui
          ponte di comando non sia a livello del ponte principale.».