Art. 17 Modifiche all'articolo 86 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 86 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), le parole «o locale» sono sostituite dalle seguenti: «, locale o nelle acque protette della laguna di Venezia,»; b) al comma 2, lettera c), le parole «e le navi in navigazione nazionale locale» sono sostituite dalle seguenti: «, le navi in navigazione nazionale locale e in navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia»; c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto disposto dai commi 1, lettera b) e 2, lettera c), alle navi lagunari si applicano le seguenti diposizioni: a) per le navi esistenti rimangono in vigore i provvedimenti di deroga concessi entro il 31 dicembre 2022; b) per le navi di stazza lorda inferiore o uguale a 200 tonnellate puo' essere omessa la sistemazione di un impianto idrico antincendio qualora siano presenti: 1) impianto elettrico a tensione di sicurezza come definita dai regolamenti dell'ente tecnico; 2) sedili e materiali di rivestimento certificati non combustibili o aventi caratteristiche non inferiori a «limitata attitudine a propagare la fiamma»; 3) impianto fisso di estinzione incendi per il locale apparato motore; 4) estintori portatili equamente distribuiti a bordo in quantita' non inferiore al 150 per cento del minimo previsto dai regolamenti dell'ente tecnico; 5) avvisatori manuali incendio per le navi il cui ponte di comando non sia a livello del ponte principale.».
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'articolo 86 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 86 (Navi da passeggeri). - 1. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento devono soddisfare le seguenti prescrizioni: a) tutte le navi abilitate a navigazione nazionale e le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazione nazionale costiera devono soddisfare le norme della convenzione e dei regolamenti dell'ente tecnico relativi alle navi costruite a decorrere dal 1° luglio 1986; b) le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione nazionale costiera e quelle di qualsiasi stazza in navigazione nazionale litoranea, locale o nelle acque protette della laguna di Venezia, devono soddisfare le norme dei regolamenti dell'ente tecnico relativi alle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le materie concernenti la protezione antincendio non trattate nei suddetti regolamenti devono essere applicate le norme della convenzione per navi costruite a decorrere dal 1° luglio 1986, a giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico, per quanto ritenuto pratico e ragionevole in relazione alla navigazione, al servizio ed alla stazza delle navi stesse. 2. Le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando il disposto dell'art. 2, comma 7, devono soddisfare le seguenti prescrizioni: a) tutte le navi abilitate a navigazione nazionale e le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate abilitate a navigazione nazionale costiera devono soddisfare le norme della convenzione e dei regolamenti dell'ente tecnico in relazione alla data di costruzione delle stesse; b) le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione nazionale costiera e quelle di qualsiasi stazza in navigazione nazionale litoranea, eccetto quelle al punto c) devono soddisfare le norme della convenzione in relazione alla data di costruzione delle stesse, per quanto ritenuto pratico e ragionevole dall'ente tecnico in relazione alla riduzione del rischio di innesco e propagazione di incendi derivante da opportuna ubicazione dei locali di alloggio rispetto agli altri locali della nave e dalla riduzione del numero delle potenziali sorgenti di ignizione; c) le navi in navigazione nazionale costiera o litoranea, entro aree ristrette in viaggi durante i quali non si allontanino da porti piu' di quanto corrisponde ad un'ora circa di navigazione, le navi in navigazione nazionale locale e in navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia, aventi stazza lorda uguale o superiore a 100 tonnellate o di qualsiasi stazza che trasportino piu' di 350 passeggeri devono essere dotate di un impianto fisso di estinzione incendio nel locale macchine corrispondente ai regolamenti dell'ente tecnico ovvero, se cio' non e' ritenuto possibile dall'ente tecnico, di una pompa incendio di emergenza ubicata esternamente al locale macchine. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo alle navi in navigazione speciale, il Ministero, sentito l'ente tecnico, stabilisce a quale navigazione tra quelle sopra citate la singola navigazione speciale deve essere assimilata sulla base delle caratteristiche dei mari attraversati e della distanza dai porti di rifugio e di soccorso. 3-bis. Fermo restando quanto disposto dai commi 1, lettera b) e 2, lettera c), alle navi lagunari si applicano le seguenti diposizioni: a) per le navi esistenti rimangono in vigore i provvedimenti di deroga concessi entro il 31 dicembre 2022; b) per le navi di stazza lorda inferiore o uguale a 200 tonnellate puo' essere omessa la sistemazione di un impianto idrico antincendio qualora siano presenti: 1) impianto elettrico a tensione di sicurezza come definita dai regolamenti dell'ente tecnico; 2) sedili e materiali di rivestimento certificati non combustibili o aventi caratteristiche non inferiori a "limitata attitudine a propagare la fiamma"; 3) impianto fisso di estinzione incendi per il locale apparato motore; 4) estintori portatili equamente distribuiti a bordo in quantita' non inferiore al 150 per cento del minimo previsto dai regolamenti dell'ente tecnico; 5) avvisatori manuali incendio per le navi il cui ponte di comando non sia a livello del ponte principale.».