Art. 18 
 
Modifiche all'articolo 89 del regolamento approvato con  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo  89  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole «dall'8 agosto 1973» sono  inserite
le seguenti: «e sulle navi lagunari nuove»; 
    b) al comma 2, lettera b), punto iv), dopo le  parole  «non  deve
essere inferiore a 25  centimetri»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
mentre sulle navi lagunari nuove gli scalini delle scale devono avere
un'alzata non  superiore  a  20  centimetri  e  una  pedata  adeguata
all'alzata e tali da ottenere un'inclinazione non superiore a 45°»; 
    c) al comma 2, lettera c), dopo le parole «di lunghezza inferiore
a 30 metri,» sono inserite le seguenti: «e per le navi lagunari nuove
indipendentemente dalla loro lunghezza,»; 
    d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis.  Le  navi  lagunari  esistenti  restano  soggette  alla
osservanza della sola normativa riguardante scale, corridoi  e  porte
di sfuggita in vigore alla data della loro costruzione.». 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  89  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 89 (Scale, corridoi e porte di sfuggita). -  1.
          In tutti i locali di alloggio per passeggeri ed equipaggio,
          nei locali in cui l'equipaggio presta normalmente servizio,
          in quelli dell'apparato motore  e  delle  caldaie  e  nelle
          gallerie  assi  devono  essere  previste  scale,  scalette,
          corridoi e porte idonei ad assicurare un  rapido  mezzo  di
          sfuggita per raggiungere il ponte delle imbarcazioni. 
                2. Sulle navi costruite  a  decorrere  dall'8  agosto
          1973 e sulle navi lagunari nuove: 
                  a) il numero dei mezzi di sfuggita dai locali  deve
          soddisfare  alle  norme  della  convenzione.  Tuttavia  per
          locali o gruppi di locali  aventi  superficie  inferiore  a
          circa  50  metri  quadrati  l'ente  tecnico,  in  sede   di
          approvazione  del  piano  sui  mezzi  di  sfuggita  di  cui
          all'art. 35, puo' accettare un solo mezzo  di  sfuggita  se
          cio' e' giustificato dal tipo e dall'ubicazione dei  locali
          interessati e dal  numero  delle  persone  che  normalmente
          possono esservi alloggiate o prestarvi servizio; 
                  b) le dimensioni dei mezzi di sfuggita ed il numero
          delle scale in tutti i locali di alloggio  e  servizio  per
          passeggeri  ed  equipaggio,  salvo  quanto  precisato  alla
          successiva  lettera  c),  devono  soddisfare   alle   norme
          seguenti: 
                  (i) devono esserci: 
                    almeno 1 scala  per  ogni  locale,  o  gruppo  di
          locali, destinati a 50 persone o meno; 
                    almeno 2 scale  per  ogni  locale,  o  gruppi  di
          locali, destinati ad oltre 50 e fino a 120 persone; 
                    almeno 3 scale  per  ogni  locale,  o  gruppo  di
          locali, destinati ad oltre 120 e fino a 200 persone; 
                    almeno 3 scale, piu'  tante  altre  scale  quante
          sono le centinaia (o frazione) di persone oltre le 200, per
          ogni locale, o gruppo di locali,  destinati  ad  oltre  200
          persone; 
                  (ii) per le scale esterne si ammette una portata di
          persone doppia di quella sopra indicata; 
                  (iii) non sono ammesse scale, corridoi e porte  per
          la sfuggita di larghezza inferiore  a  65  centimetri.  Una
          scala di larghezza uguale o superiore a 120 centimetri puo'
          essere considerata una scala doppia in quanto  percorribile
          da due persone affiancate; 
                  (iv) gli scalini delle scale devono avere un'alzata
          non superiore  a  20  centimetri  ed  una  pedata  adeguata
          all'alzata, che per le navi  costruite  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente regolamento non deve
          essere  inferiore  a  25  centimetri,  mentre  sulle   navi
          lagunari  nuove  gli  scalini  delle  scale  devono   avere
          un'alzata non  superiore  a  20  centimetri  e  una  pedata
          adeguata all'alzata e tali da ottenere un'inclinazione  non
          superiore a 45°. In ogni  caso  i  passaggi  devono  essere
          realizzati in modo che la loro  ampiezza  sia,  a  giudizio
          dell'ente tecnico, sufficiente quando, ad una stessa  scala
          o corridoio o porta debbano  affluire  simultaneamente,  in
          caso di allarme, le persone provenienti da  diversi  locali
          inferiori per raggiungere i ponti superiori. 
              Il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo'  autorizzare
          un numero di  scale  inferiore  a  quello  sopra  indicato,
          tenuto conto della posizione e della larghezza delle  scale
          stesse. 
                  c) i mezzi di sfuggita dai locali ove  l'equipaggio
          presta normalmente servizio, dal  locale  apparato  motore,
          dal locale caldaie  e  dalle  gallerie  assi,  nonche'  dai
          locali di alloggio di navi da  carico  e  assimilabili,  di
          lunghezza inferiore a 30 metri,  e  per  le  navi  lagunari
          nuove indipendentemente dalla loro lunghezza, devono  avere
          larghezza non inferiore a  400  millimetri  e  scalini  con
          pedata e alzata adeguate al tipo prescelto di  scala  o  di
          scaletta; 
                  d) le scale interne ed i relativi  sostegni  devono
          essere  di  acciaio  o  di  altro   materiale   idoneo   in
          conformita' ai regolamenti dell'ente tecnico. 
                3. Sulle navi costruite  anteriormente  all'8  agosto
          1973, fermo il disposto dell'Art.  2,  comma  7,  le  scale
          interne ed i relativi sostegni delle navi da passeggeri che
          trasportano piu' di 150 passeggeri, nonche' quelli sotto il
          ponte esposto delle navi  da  carico  aventi  stazza  lorda
          maggiore di 4000 tonnellate  devono  essere  di  acciaio  o
          altro  materiale  idoneo  in  conformita'  ai   regolamenti
          dell'ente tecnico. 
                3-bis. Le navi lagunari  esistenti  restano  soggette
          alla osservanza della  sola  normativa  riguardante  scale,
          corridoi e porte di sfuggita in vigore alla data della loro
          costruzione. 
                4.  Il  Ministero,  sentito  l'ente   tecnico,   puo'
          autorizzare sistemazioni di mezzi di  sfuggita  diverse  da
          quelle sopraindicate che abbiano efficacia  equivalente  al
          fine di cui al comma 1 del presente articolo.».