Art. 19 
 
Modifiche all'articolo 90 del regolamento approvato con  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo  90  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3,
e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  non  si  applicano
alle  navi  lagunari  di  stazza  lorda  uguale  o  superiore  a  200
tonnellate, che devono avere a bordo due  equipaggiamenti  da  vigile
del fuoco di tipo approvato.». 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  90  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 90 (Equipaggiamenti da vigile del fuoco). -  1.
          Ogni equipaggiamento da vigile del fuoco  deve  comprendere
          un corredo individuale ed un  apparecchio  di  respirazione
          aventi le caratteristiche prescritte dalla convenzione. 
                2. Tutte le navi da passeggeri devono avere  a  bordo
          equipaggiamenti da vigile del fuoco secondo le norme  della
          convenzione, salvo quelle di stazza lorda inferiore  a  200
          tonnellate,  senza  cabine  per  passeggeri,  abilitate   a
          navigazione non piu' estesa di quella  nazionale  costiera,
          che possono non avere gli equipaggiamenti predetti. 
                3. Sulle navi da carico di stazza lorda  superiore  a
          400 tonnellate devono essere sistemati  equipaggiamenti  da
          vigile del fuoco in numero corrispondente  a  quanto  sotto
          specificato: 
                  1  su  navi  di  stazza  lorda  inferiore   a   500
          tonnellate 
                  2  su  navi  di  stazza  lorda  compresa  tra   500
          tonnellate e 30000 tonnellate 
                  3  su  navi  di  stazza  lorda  maggiore  di  30000
          tonnellate. 
              3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1  e  2  non  si
          applicano alle navi  lagunari  di  stazza  lorda  uguale  o
          superiore a 200 tonnellate, che devono avere  a  bordo  due
          equipaggiamenti da vigile del fuoco di tipo approvato.».