Art. 2 
 
Modifiche all'articolo 9 del regolamento approvato  con  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1.  All'articolo  9  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3,
e' inserito il seguente: 
    «3-bis.  Le  navi   lagunari   non   possono   essere   esonerate
dall'osservanza delle specifiche  disposizioni  ad  esse  applicabili
contenute nel presente regolamento.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 9 (Esenzioni). -  1.  Il  Ministero,  salve  le
          speciali esenzioni previste dal  presente  regolamento,  se
          ritiene che le condizioni del viaggio e  quelle  favorevoli
          della navigazione siano tali da rendere non  ragionevole  o
          non necessaria l'applicazione di prescrizioni del  presente
          regolamento   relative   alla   compartimentazione,    alla
          stabilita', ai mezzi di esaurimento, alle  installazioni  e
          macchinari elettrici, alla protezione contro gli incendi ed
          ai mezzi di salvataggio, puo' esonerare dalle  prescrizioni
          stesse, previ accertamenti dell'ente tecnico, singole  navi
          o categorie di  navi  nazionali  o  di  Stati  cui  non  si
          applichi la convenzione, le quali, nel corso  del  viaggio,
          non si allontanino piu' di 20 miglia dalla costa. 
                2. In ogni caso i mezzi  di  estinzione  incendi,  le
          imbarcazioni e gli altri mezzi di salvataggio devono essere
          di pronta utilizzazione, in conformita'  alle  disposizioni
          del presente regolamento, e deve essere sempre  disponibile
          una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo. 
                3. Le navi  nucleari  non  possono  essere  esonerate
          dall'osservanza    delle    prescrizioni    del    presente
          regolamento. 
                3-bis. Le navi lagunari non possono essere  esonerate
          dall'osservanza  delle  specifiche  disposizioni  ad   esse
          applicabili contenute nel presente regolamento.».