Art. 20 Modifiche all'articolo 94 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 94 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) i requisiti, le caratteristiche di costruzione e le sistemazioni dei mezzi individuali e collettivi di salvataggio e, per questi ultimi, i relativi dispositivi di messa a mare, sono di tipo approvato e rispondono alle norme del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico; b) quando sono previsti dispositivi per la messa a mare delle zattere di salvataggio, ciascuno di essi serve non piu' di sei zattere; c) i mezzi di salvataggio sono di tipo approvato e sono sistemati a bordo in conformita' alle disposizioni del presente regolamento; d) per le navi lagunari esistenti, i mezzi di salvataggio gia' a bordo possono essere mantenuti fino a quando non se ne renda necessaria la loro sostituzione per vetusta' o deterioramento, a condizione che siano dotati, ove previsto, degli accessori richiesti, comprese le strisce retroriflettenti; e) se nel corso dell'impiego della nave si rende necessaria la sostituzione di un equipaggiamento, esso e' immediatamente sostituito con altro che abbia analoga destinazione d'uso e caratteristiche nuove.».
Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 94 (Caratteristiche e requisiti dei mezzi di salvataggio). - 1. I requisiti, le caratteristiche di costruzione e le sistemazioni dei mezzi individuali e collettivi di salvataggio e, per questi ultimi, i relativi dispositivi di messa a mare, devono rispondere alle norme della convenzione per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico, salvo quanto stabilito al successivo articolo 96. 2. Sui mezzi collettivi e individuali di salvataggio devono essere sistemati elementi costituiti da materiale retroriflettente per facilitare il loro ritrovamento, secondo i regolamenti dell'ente tecnico. Per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tali dispositivi devono essere sistemati entro il 1° luglio 1991. 3. Quando sono previsti dispositivi per la messa a mare delle zattere di salvataggio, ciascuno di essi non deve servire piu' di sei zattere. Per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sulle quali detti dispositivi servono un numero maggiore di zattere, il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' aumentare tale numero a sette in relazione alle caratteristiche della nave e della sua navigazione. 4. Sulle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di lunghezza superiore a 24 metri, abilitate alla navigazione piu' estesa della locale, che non hanno a bordo battelli di emergenza, almeno una imbarcazione di salvataggio deve essere a motore e deve poter essere recuperata rapidamente. 4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) i requisiti, le caratteristiche di costruzione e le sistemazioni dei mezzi individuali e collettivi di salvataggio e, per questi ultimi, i relativi dispositivi di messa a mare, sono di tipo approvato e rispondono alle norme del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico; b) quando sono previsti dispositivi per la messa a mare delle zattere di salvataggio, ciascuno di essi serve non piu' di sei zattere; c) i mezzi di salvataggio sono di tipo approvato e sono sistemati a bordo in conformita' alle disposizioni del presente regolamento; d) per le navi lagunari esistenti, i mezzi di salvataggio gia' a bordo possono essere mantenuti fino a quando non se ne renda necessaria la loro sostituzione per vetusta' o deterioramento, a condizione che siano dotati, ove previsto, degli accessori richiesti, comprese le strisce retroriflettenti; e) se nel corso dell'impiego della nave si rende necessaria la sostituzione di un equipaggiamento, esso e' immediatamente sostituito con altro che abbia analoga destinazione d'uso e caratteristiche nuove.».