Art. 20 
 
Modifiche all'articolo 94 del regolamento approvato con  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo  94  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4,
e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano  alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: 
      a)  i  requisiti,  le  caratteristiche  di  costruzione  e   le
sistemazioni dei mezzi individuali e collettivi di salvataggio e, per
questi ultimi, i relativi dispositivi di messa a mare, sono  di  tipo
approvato e rispondono alle norme  del  presente  regolamento  e  dei
regolamenti dell'ente tecnico; 
      b) quando sono previsti dispositivi per la messa a  mare  delle
zattere di salvataggio, ciascuno  di  essi  serve  non  piu'  di  sei
zattere; 
      c) i mezzi  di  salvataggio  sono  di  tipo  approvato  e  sono
sistemati a bordo  in  conformita'  alle  disposizioni  del  presente
regolamento; 
      d) per le navi lagunari esistenti, i mezzi di salvataggio  gia'
a bordo possono essere mantenuti  fino  a  quando  non  se  ne  renda
necessaria la loro sostituzione  per  vetusta'  o  deterioramento,  a
condizione che siano dotati, ove previsto, degli accessori richiesti,
comprese le strisce retroriflettenti; 
      e) se nel corso dell'impiego della nave si rende necessaria  la
sostituzione di un equipaggiamento, esso e' immediatamente sostituito
con altro che abbia  analoga  destinazione  d'uso  e  caratteristiche
nuove.». 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  94  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 94 (Caratteristiche e requisiti  dei  mezzi  di
          salvataggio). -  1.  I  requisiti,  le  caratteristiche  di
          costruzione e  le  sistemazioni  dei  mezzi  individuali  e
          collettivi di salvataggio e, per questi ultimi, i  relativi
          dispositivi di messa a mare, devono rispondere  alle  norme
          della  convenzione  per  le  navi  ad  essa  soggette,  del
          presente regolamento e dei regolamenti  dell'ente  tecnico,
          salvo quanto stabilito al successivo articolo 96. 
                2. Sui mezzi collettivi e individuali di  salvataggio
          devono essere sistemati elementi  costituiti  da  materiale
          retroriflettente  per  facilitare  il  loro   ritrovamento,
          secondo  i  regolamenti  dell'ente  tecnico.  Per  le  navi
          costruite anteriormente alla data di entrata in vigore  del
          presente  regolamento,  tali  dispositivi   devono   essere
          sistemati entro il 1° luglio 1991. 
                3. Quando sono previsti dispositivi per  la  messa  a
          mare delle zattere di salvataggio,  ciascuno  di  essi  non
          deve servire piu' di sei zattere.  Per  le  navi  costruite
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          regolamento sulle quali detti dispositivi servono un numero
          maggiore di zattere, il Ministero, sentito l'ente  tecnico,
          puo' aumentare  tale  numero  a  sette  in  relazione  alle
          caratteristiche della nave e della sua navigazione. 
                4. Sulle navi costruite a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  regolamento  di  lunghezza
          superiore a  24  metri,  abilitate  alla  navigazione  piu'
          estesa della locale, che non  hanno  a  bordo  battelli  di
          emergenza, almeno  una  imbarcazione  di  salvataggio  deve
          essere a motore e deve poter essere recuperata rapidamente. 
                4-bis. Le disposizioni dei commi da  1  a  4  non  si
          applicano alle navi  lagunari,  per  le  quali  valgono  le
          seguenti: 
                  a) i requisiti, le caratteristiche di costruzione e
          le sistemazioni  dei  mezzi  individuali  e  collettivi  di
          salvataggio e, per questi ultimi, i relativi dispositivi di
          messa a mare, sono di  tipo  approvato  e  rispondono  alle
          norme del presente regolamento e dei regolamenti  dell'ente
          tecnico; 
                  b) quando sono previsti dispositivi per la messa  a
          mare delle zattere di salvataggio, ciascuno di  essi  serve
          non piu' di sei zattere; 
                  c) i mezzi di salvataggio sono di tipo approvato  e
          sono sistemati a bordo in conformita' alle disposizioni del
          presente regolamento; 
                  d) per le  navi  lagunari  esistenti,  i  mezzi  di
          salvataggio gia' a bordo possono essere  mantenuti  fino  a
          quando non se ne renda necessaria la loro sostituzione  per
          vetusta' o deterioramento, a condizione che  siano  dotati,
          ove  previsto,  degli  accessori  richiesti,  comprese   le
          strisce retroriflettenti; 
                  e) se nel corso dell'impiego della  nave  si  rende
          necessaria la sostituzione di un equipaggiamento,  esso  e'
          immediatamente  sostituito  con  altro  che  abbia  analoga
          destinazione d'uso e caratteristiche nuove.».