Art. 21 
 
Modifiche all'articolo 97 del regolamento approvato con  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo  97  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3,
e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non si applicano
alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: 
      a) la rispondenza dei mezzi di salvataggio  nuovi  o  di  nuova
installazione alle prescrizioni degli articoli 94 e 95 e'  verificata
dall'ente tecnico; 
    b) in occasione della visita iniziale di cui  all'articolo  22  e
delle visite periodiche  di  cui  all'articolo  25,  comma  1,  viene
controllata l'adeguatezza dei mezzi di salvataggio e  il  loro  buono
stato di conservazione; 
    c) i dispositivi di ammaino dei mezzi collettivi di salvataggio e
del battello d'emergenza sono soggetti alle ispezioni  e  alle  prove
previste dalla convenzione.». 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  97  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 97 (Controlli  iniziali  e  visite).  -  1.  La
          rispondenza dei mezzi  di  salvataggio  nuovi  o  di  nuova
          installazione alle prescrizioni dell'Art. 94 e'  verificata
          dall'ente tecnico. 
                2. In occasione della visita iniziale di cui all'Art.
          22 e delle visite periodiche e intermedie di  cui  all'Art.
          47 viene controllata l'adeguatezza dei mezzi di salvataggio
          ed il loro buono stato di conservazione. 
                3.  In  occasione  di  ogni  visita  di  rinnovo  dei
          certificati  di  sicurezza  o  di  idoneita'  per  navi  da
          passeggeri e di sicurezza dotazione o di idoneita' per navi
          da carico, gli accertamenti di cui al  precedente  comma  2
          sono integrati da una  prova  di  ammaino  eseguita  con  i
          criteri seguenti: ogni imbarcazione  di  salvataggio  viene
          ammainata fino a lambire la  superficie  dell'acqua  ed  e'
          quindi caricata con pesi costituiti da oggetti  distribuiti
          su tutta la lunghezza, di entita' in  chilogrammi  pari  al
          numero di  persone  che  l'imbarcazione  e'  autorizzata  a
          trasportare moltiplicato  per  75  piu'  il  5  per  cento;
          successivamente, l'imbarcazione viene ammainata in acqua  e
          sganciata dai paranchi. 
                In  alternativa,  la  prova  puo'   essere   eseguita
          caricando  l'imbarcazione  prima  dell'ammaino   senza   la
          maggiorazione del 5 per cento. 
                Qualora   la    prova    sia    eseguita    caricando
          l'imbarcazione dopo averla ammainata  a  pelo  d'acqua,  e'
          ammesso l'uso di acqua alla rinfusa  adottando  particolari
          precauzioni per evitare l'eventuale sovraccarico sulle  gru
          derivante dalla presenza di specchi liquidi. 
                3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a  3  non
          si applicano alle navi lagunari, per le  quali  valgono  le
          seguenti: 
                  a) la rispondenza dei mezzi di salvataggio nuovi  o
          di nuova installazione alle prescrizioni degli articoli  94
          e 95 e' verificata dall'ente tecnico; 
                  b)  in  occasione  della  visita  iniziale  di  cui
          all'articolo  22  e  delle   visite   periodiche   di   cui
          all'articolo 25, comma 1, viene  controllata  l'adeguatezza
          dei  mezzi  di  salvataggio  e  il  loro  buono  stato   di
          conservazione; 
                  c) i dispositivi di ammaino dei mezzi collettivi di
          salvataggio e del battello d'emergenza sono  soggetti  alle
          ispezioni e alle prove previste dalla convenzione.».