Art. 21 Modifiche all'articolo 97 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 97 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) la rispondenza dei mezzi di salvataggio nuovi o di nuova installazione alle prescrizioni degli articoli 94 e 95 e' verificata dall'ente tecnico; b) in occasione della visita iniziale di cui all'articolo 22 e delle visite periodiche di cui all'articolo 25, comma 1, viene controllata l'adeguatezza dei mezzi di salvataggio e il loro buono stato di conservazione; c) i dispositivi di ammaino dei mezzi collettivi di salvataggio e del battello d'emergenza sono soggetti alle ispezioni e alle prove previste dalla convenzione.».
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'articolo 97 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 97 (Controlli iniziali e visite). - 1. La rispondenza dei mezzi di salvataggio nuovi o di nuova installazione alle prescrizioni dell'Art. 94 e' verificata dall'ente tecnico. 2. In occasione della visita iniziale di cui all'Art. 22 e delle visite periodiche e intermedie di cui all'Art. 47 viene controllata l'adeguatezza dei mezzi di salvataggio ed il loro buono stato di conservazione. 3. In occasione di ogni visita di rinnovo dei certificati di sicurezza o di idoneita' per navi da passeggeri e di sicurezza dotazione o di idoneita' per navi da carico, gli accertamenti di cui al precedente comma 2 sono integrati da una prova di ammaino eseguita con i criteri seguenti: ogni imbarcazione di salvataggio viene ammainata fino a lambire la superficie dell'acqua ed e' quindi caricata con pesi costituiti da oggetti distribuiti su tutta la lunghezza, di entita' in chilogrammi pari al numero di persone che l'imbarcazione e' autorizzata a trasportare moltiplicato per 75 piu' il 5 per cento; successivamente, l'imbarcazione viene ammainata in acqua e sganciata dai paranchi. In alternativa, la prova puo' essere eseguita caricando l'imbarcazione prima dell'ammaino senza la maggiorazione del 5 per cento. Qualora la prova sia eseguita caricando l'imbarcazione dopo averla ammainata a pelo d'acqua, e' ammesso l'uso di acqua alla rinfusa adottando particolari precauzioni per evitare l'eventuale sovraccarico sulle gru derivante dalla presenza di specchi liquidi. 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) la rispondenza dei mezzi di salvataggio nuovi o di nuova installazione alle prescrizioni degli articoli 94 e 95 e' verificata dall'ente tecnico; b) in occasione della visita iniziale di cui all'articolo 22 e delle visite periodiche di cui all'articolo 25, comma 1, viene controllata l'adeguatezza dei mezzi di salvataggio e il loro buono stato di conservazione; c) i dispositivi di ammaino dei mezzi collettivi di salvataggio e del battello d'emergenza sono soggetti alle ispezioni e alle prove previste dalla convenzione.».