Art. 22 
 
Modifiche all'articolo 105 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 105  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, le  parole  «e  locale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, locale e nelle acque protette della laguna di Venezia»; 
    b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a  5  non  si  applicano
alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: 
        a) le navi sono provviste di mezzi collettivi di  salvataggio
in numero tale da poter accogliere tutte le persone per le  quali  le
stesse sono certificate; 
        b) se sussistono i presupposti di cui  all'articolo  106-bis,
le navi possono essere dotate di mezzi collettivi di  salvataggio  in
misura ridotta: 
          1) pari al 50 per cento del numero  massimo  delle  persone
trasportabili, per le navi che trasportano un  numero  di  passeggeri
uguale o superiore a 250; 
          2) pari al 25 per  cento  del  numero  massimo  di  persone
trasportabili, per le navi che trasportano un  numero  di  passeggeri
inferiore a 250; 
        c) indipendentemente da quanto disposto alle lettere a) e b),
le navi di stazza lorda inferiore  a  25  tonnellate  possono  essere
dotate di mezzi collettivi di salvataggio in misura non inferiore  al
25 per cento del numero massimo di persone trasportabili; 
        d) le navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate non hanno
l'obbligo di essere dotate di  mezzi  collettivi  di  salvataggio  se
trasportano un numero di persone inferiore a venti; 
        e)  la  dotazione  di  mezzi  collettivi  di  salvataggio  e'
costituita  da  imbarcazioni  di  salvataggio   ovvero   da   zattere
autogonfiabili, eventualmente asservite ai dispositivi di evacuazione
marini (MES), ovvero da apparecchi galleggianti ovvero da  salvagenti
anulari conteggiati nella misura di uno ogni due persone; 
        f) fermo restando quanto disposto dalle lettere a),  b),  c),
d) ed e),  sono  presenti  a  bordo  salvagenti  anulari  secondo  le
seguenti modalita': 
          1) navi di lunghezza superiore a 24 metri, escluse le  navi
traghetto: quattro salvagenti anulari di cui  almeno  due  dotati  di
boetta luminosa e sagola  galleggiante.  Almeno  uno  dei  salvagenti
anulari e' dotato di boetta fumogena, da attivarsi prima del lancio e
collegata con sagola galleggiante di lunghezza adeguata; 
          2) navi di lunghezza uguale  o  inferiore  a  24  metri  ma
superiore a 10 metri: due  salvagenti  anulari,  entrambi  dotati  di
boetta luminosa e sagola  galleggiante.  Almeno  uno  dei  salvagenti
anulari e' dotato di boetta fumogena da attivarsi prima  del  lancio.
E' consentito il posizionamento della boetta fumogena nella cabina di
pilotaggio; 
          3) navi di lunghezza inferiore a 10  metri:  un  salvagente
anulare dotato di  boetta  luminosa,  sagola  galleggiante  e  boetta
fumogena  da  attivarsi  prima   del   lancio.   E'   consentito   il
posizionamento della boetta fumogena nella cabina di pilotaggio; 
          4) navi traghetto: quattro salvagenti anulari, di  cui  due
ubicati sulle alette del ponte di comando e dotati di segnale di tipo
combinato. Tale dotazione e' obbligatoria per  le  navi  lagunari  di
nuova costruzione e sostituisce  l'attuale  dotazione,  per  le  navi
esistenti, alla prima visita di sicurezza dopo il 31 dicembre 2022; 
        g) i salvagenti anulari di cui  al  comma  5,  utilizzati  in
sostituzione degli apparecchi galleggianti, non sono computabili  tra
quelli prescritti dalla lettera f); 
        h) le navi sono dotate di  mezzi  per  la  risalita  fissi  o
manovrabili  da  bordo  se  l'altezza  dell'opera  morta,  al  minimo
galleggiamento, e' maggiore di 50 centimetri.». 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  105  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  105  (Mezzi  di  salvataggio  delle  navi   da
          passeggeri abilitate  a  navigazioni  nazionali  litoranea,
          locale e nelle acque protette della laguna di  Venezia).  -
          1. Le navi da passeggeri costruite a decorrere  dalla  data
          di entrata in vigore del presente regolamento  abilitate  a
          navigazione nazionale litoranea  devono  essere  dotate  di
          zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. 
                Le navi da passeggeri, costruite  anteriormente  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del   presente   regolamento
          abilitate a navigazione nazionale litoranea  devono  essere
          dotate di zattere di salvataggio per la meta' delle persone
          a bordo e di apparecchi galleggianti  per  coloro  che  non
          trovano posto nelle zattere. 
                2.  Il  Ministero,  sentito  l'ente   tecnico,   puo'
          consentire in considerazione della natura dei viaggi e  del
          periodo  stagionale  nonche'   delle   caratteristiche   di
          galleggiabilita' della nave, la sostituzione delle  zattere
          di salvataggio con apparecchi galleggianti. 
                3. Sulle navi aventi lunghezza superiore a 24  metri,
          deve essere imbarcato un battello per l'impiego nei casi di
          emergenza. 
                4. Le navi abilitate a navigazione  nazionale  locale
          devono essere dotate di apparecchi galleggianti sufficienti
          per tutte le  persone  a  bordo.  In  sostituzione  possono
          essere ammessi per non piu' della  meta'  delle  persone  a
          bordo, salvagente  anulari  in  ragione  di  uno  ogni  due
          persone. 
                5. Nel caso di piccole navi abilitate al trasporto di
          passeggeri per breve durata entro porti o lagune chiuse, la
          dotazione  di  apparecchi  galleggianti,  o  di  salvagente
          anulari in sostituzione, puo'  essere  ridotta  a  giudizio
          dell'autorita' marittima locale. 
                5-bis. Le disposizioni dei commi da  1  a  5  non  si
          applicano alle navi  lagunari,  per  le  quali  valgono  le
          seguenti: 
                  a) le navi sono provviste di  mezzi  collettivi  di
          salvataggio in numero tale da  poter  accogliere  tutte  le
          persone per le quali le stesse sono certificate; 
                  b) se sussistono i presupposti di cui  all'articolo
          106-bis, le navi possono essere dotate di mezzi  collettivi
          di salvataggio in misura ridotta: 
                    1) pari al 50 per cento del numero massimo  delle
          persone trasportabili,  per  le  navi  che  trasportano  un
          numero di passeggeri uguale o superiore a 250; 
                    2) pari al 25 per cento  del  numero  massimo  di
          persone trasportabili,  per  le  navi  che  trasportano  un
          numero di passeggeri inferiore a 250; 
                  c)  indipendentemente  da  quanto   disposto   alle
          lettere a) e b), le navi di stazza  lorda  inferiore  a  25
          tonnellate possono essere dotate  di  mezzi  collettivi  di
          salvataggio in misura non inferiore al  25  per  cento  del
          numero massimo di persone trasportabili; 
                  d) le navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate
          non hanno l'obbligo di essere dotate di mezzi collettivi di
          salvataggio se trasportano un numero di persone inferiore a
          venti; 
                  e) la dotazione di mezzi collettivi di  salvataggio
          e' costituita da  imbarcazioni  di  salvataggio  ovvero  da
          zattere   autogonfiabili,   eventualmente   asservite    ai
          dispositivi  di  evacuazione  marini   (MES),   ovvero   da
          apparecchi  galleggianti  ovvero  da   salvagenti   anulari
          conteggiati nella misura di uno ogni due persone; 
                  f) fermo restando quanto disposto dalle lettere a),
          b), c), d) ed e), sono presenti a bordo salvagenti  anulari
          secondo le seguenti modalita': 
                    1)  navi  di  lunghezza  superiore  a  24  metri,
          escluse le navi traghetto: quattro  salvagenti  anulari  di
          cui  almeno  due  dotati  di  boetta  luminosa   e   sagola
          galleggiante. Almeno uno dei salvagenti anulari  e'  dotato
          di  boetta  fumogena,  da  attivarsi  prima  del  lancio  e
          collegata con sagola galleggiante di lunghezza adeguata; 
                    2) navi di lunghezza  uguale  o  inferiore  a  24
          metri ma superiore a  10  metri:  due  salvagenti  anulari,
          entrambi dotati di boetta luminosa e  sagola  galleggiante.
          Almeno uno dei  salvagenti  anulari  e'  dotato  di  boetta
          fumogena da attivarsi prima del lancio.  E'  consentito  il
          posizionamento  della  boetta  fumogena  nella  cabina   di
          pilotaggio; 
                    3) navi di lunghezza inferiore  a  10  metri:  un
          salvagente  anulare  dotato  di  boetta  luminosa,   sagola
          galleggiante e  boetta  fumogena  da  attivarsi  prima  del
          lancio.  E'  consentito  il  posizionamento  della   boetta
          fumogena nella cabina di pilotaggio; 
                    4) navi traghetto: quattro salvagenti anulari, di
          cui due ubicati sulle alette del ponte di comando e  dotati
          di  segnale  di   tipo   combinato.   Tale   dotazione   e'
          obbligatoria per le navi lagunari di  nuova  costruzione  e
          sostituisce l'attuale dotazione,  per  le  navi  esistenti,
          alla prima visita di sicurezza dopo il 31 dicembre 2022; 
                  g)  i  salvagenti  anulari  di  cui  al  comma   5,
          utilizzati in sostituzione degli  apparecchi  galleggianti,
          non sono computabili tra quelli  prescritti  dalla  lettera
          f); 
              h) le navi sono dotate di mezzi per la risalita fissi o
          manovrabili da bordo  se  l'altezza  dell'opera  morta,  al
          minimo galleggiamento, e' maggiore di 50 centimetri.».