Art. 23 Modifiche all'articolo 106 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 106 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La dotazione numerica delle cinture di salvataggio per le navi lagunari e' determinata come segue: a) le navi sono dotate di cinture di salvataggio sufficienti per: 1) tutti i passeggeri trasportabili, piu' il 10 per cento per bambini; 2) tutto l'equipaggio; b) se sussistono i presupposti di cui all'articolo 106-bis, le navi possono essere dotate di un numero di cinture di salvataggio di cui alla lettera a), numero 1) in misura ridotta, pari ad almeno il 10 per cento dei passeggeri trasportabili. In tale ultimo caso, almeno il 50 per cento di tali cinture e' della categoria bambini.».
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'articolo 106 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 106 (Cinture di salvataggio). - 1. Le navi da passeggeri devono avere a bordo una cintura di salvataggio, conforme alle norme della convenzione, per ogni persona imbarcata e devono avere inoltre: a) cinture di salvataggio per bambini in numero uguale ai bambini imbarcati e comunque non inferiore al 10 per cento del numero dei passeggeri; b) cinture di salvataggio sufficienti per il personale di guardia; c) cinture di salvataggio da sistemare vicino ai mezzi collettivi di salvataggio ubicati in posizione decentrata. 2. Le cinture di salvataggio devono essere sistemate in posizione facilmente accessibile, che deve essere chiaramente indicata. Qualora, a causa di particolari sistemazioni della nave, tale accessibilita' venga a mancare, devono essere adottati provvedimenti alternativi, non escluso un aumento del numero delle cinture di salvataggio. 3. Il piano di sistemazione delle cinture di salvataggio e' approvato dall'autorita' marittima che procede alla misurazione degli spazi ai fini del computo dei passeggeri trasportabili. 4. Per le navi abilitate a navigazione nazionale locale sono ammessi, in sostituzione, salvagente anulari in ragione di uno ogni due persone. 4-bis. La dotazione numerica delle cinture di salvataggio per le navi lagunari e' determinata come segue: a) le navi sono dotate di cinture di salvataggio sufficienti per: 1) tutti i passeggeri trasportabili, piu' il 10 per cento per bambini; 2) tutto l'equipaggio; b) se sussistono i presupposti di cui all'articolo 106-bis, le navi possono essere dotate di un numero di cinture di salvataggio di cui alla lettera a), numero 1) in misura ridotta, pari ad almeno il 10 per cento dei passeggeri trasportabili. In tale ultimo caso, almeno il 50 per cento di tali cinture e' della categoria bambini.».