Art. 23 
 
Modifiche all'articolo 106 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 106  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4,
e' inserito il seguente: 
    «4-bis. La dotazione numerica delle cinture di salvataggio per le
navi lagunari e' determinata come segue: 
      a) le navi sono dotate di cinture  di  salvataggio  sufficienti
per: 
        1) tutti i passeggeri trasportabili, piu' il 10 per cento per
bambini; 
        2) tutto l'equipaggio; 
      b) se sussistono i presupposti di cui all'articolo 106-bis,  le
navi possono essere dotate di un numero di cinture di salvataggio  di
cui alla lettera a), numero 1) in misura ridotta, pari ad  almeno  il
10 per cento dei  passeggeri  trasportabili.  In  tale  ultimo  caso,
almeno il 50 per cento di tali cinture e' della categoria bambini.». 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  106  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 106 (Cinture di salvataggio). - 1. Le  navi  da
          passeggeri devono avere a bordo una cintura di salvataggio,
          conforme alle norme della  convenzione,  per  ogni  persona
          imbarcata e devono avere inoltre: 
                  a) cinture di salvataggio  per  bambini  in  numero
          uguale ai bambini imbarcati e comunque non inferiore al  10
          per cento del numero dei passeggeri; 
                  b)  cinture  di  salvataggio  sufficienti  per   il
          personale di guardia; 
                  c) cinture di salvataggio da  sistemare  vicino  ai
          mezzi  collettivi  di  salvataggio  ubicati  in   posizione
          decentrata. 
                2. Le cinture di salvataggio devono essere  sistemate
          in  posizione  facilmente  accessibile,  che  deve   essere
          chiaramente  indicata.  Qualora,  a  causa  di  particolari
          sistemazioni  della  nave,  tale  accessibilita'  venga   a
          mancare, devono essere adottati provvedimenti  alternativi,
          non  escluso  un  aumento  del  numero  delle  cinture   di
          salvataggio. 
                3.  Il  piano  di  sistemazione  delle   cinture   di
          salvataggio  e'  approvato  dall'autorita'  marittima   che
          procede alla misurazione degli spazi ai  fini  del  computo
          dei passeggeri trasportabili. 
                4. Per le  navi  abilitate  a  navigazione  nazionale
          locale sono ammessi, in sostituzione, salvagente anulari in
          ragione di uno ogni due persone. 
                4-bis.  La  dotazione  numerica  delle   cinture   di
          salvataggio per le navi lagunari e' determinata come segue: 
                  a) le navi sono dotate di  cinture  di  salvataggio
          sufficienti per: 
                    1) tutti i passeggeri trasportabili, piu'  il  10
          per cento per bambini; 
                    2) tutto l'equipaggio; 
                  b) se sussistono i presupposti di cui  all'articolo
          106-bis, le navi possono essere  dotate  di  un  numero  di
          cinture di salvataggio di cui alla lettera a), numero 1) in
          misura  ridotta,  pari  ad  almeno  il  10  per  cento  dei
          passeggeri trasportabili. In tale ultimo caso, almeno il 50
          per cento di tali cinture e' della categoria bambini.».