Art. 24 
 
              Sistemazioni ridotte per le navi lagunari 
 
  1. Dopo l'articolo 106 del regolamento approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono inseriti  i
seguenti: 
    «Art. 106-bis (Sistemazioni ridotte per le navi lagunari).  -  1.
L'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo  105,  comma
5-bis, lettera b) e all'articolo 106, comma  4-bis,  lettera  b),  e'
consentita  alle  societa'  affidatarie  del  servizio  di  trasporto
pubblico  locale  lagunare  che  sono  in  possesso  di  un   manuale
operativo,  approvato   dall'autorita'   marittima,   contenente   le
informazioni richieste dall'allegato I e a  condizione  che  le  navi
lagunari: 
      a)  se  di  portata  uguale  o  superiore  a  250   passeggeri,
soddisfino nelle diverse condizioni  di  esercizio,  stabilita'  allo
stato integro in conformita' ai regolamenti dell'ente tecnico per  la
navigazione nelle acque protette della  laguna  di  Venezia  tale  da
resistere alla situazione finale di  allagamento,  nelle  ipotesi  di
falla, in modo da non immergere la  linea  limite  con  un  qualunque
compartimento allagato; 
      b) se di portata inferiore a 250 passeggeri,  soddisfino  nelle
diverse condizioni di esercizio, stabilita'  allo  stato  integro  in
conformita' ai regolamenti dell'ente tecnico per la navigazione nelle
acque protette  della  laguna  di  Venezia  tale  da  resistere  alla
situazione finale di allagamento, nelle ipotesi di falla, in modo  da
non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato
o, se il requisito nell'ipotesi di falla  non  e'  rispettato,  siano
impiegate esclusivamente in percorsi nei  quali  non  si  allontanano
piu' di quanto corrisponde a dieci minuti  di  navigazione  dal  piu'
vicino approdo. 
  2. Le navi lagunari esistenti che alla data del  31  dicembre  2022
godono di  una  riduzione  dei  mezzi  individuali  e  collettivi  di
salvataggio continuano a godere di  tale  riduzione,  fermo  restando
l'obbligo di soddisfare i requisiti di cui al comma 1. 
    Art. 106-ter (Passeggeri trasportabili sulle navi lagunari). - 1.
Il  numero  massimo  di  passeggeri  trasportabili   e'   determinato
dall'autorita'  marittima  e  corrisponde  al   minore   dei   valori
individuati in base ai parametri del  computo  di  stabilita',  degli
spazi disponibili per i passeggeri  e  della  consistenza  dei  mezzi
collettivi  e  individuali  di  salvataggio  presenti  a  bordo.   La
consistenza minima dei posti a sedere non puo' in  ogni  caso  essere
inferiore  al  20  per  cento  del  numero  massimo   di   passeggeri
trasportabili. Il  numero  massimo  di  passeggeri  trasportabili  e'
documentato  dall'autorita'  marittima  attraverso  il   verbale   di
idoneita' al trasporto passeggeri. 
  2. I computi di stabilita' sono approvati dall'ente tecnico secondo
i propri regolamenti e le disposizioni  contenute  nell'articolo  60,
per quanto applicabile. 
  3.  Gli  spazi  disponibili   per   ogni   passeggero   in   piedi,
indipendentemente dal tonnellaggio,  sono  determinati  attraverso  i
seguenti criteri di calcolo: 
    a) navi nuove, considerando gli spazi disponibili chiusi e aperti
per il periodo dal 1° aprile al  31  ottobre  e  soltanto  gli  spazi
disponibili chiusi per il restante periodo dell'anno: 
      1) sulle navi traghetto, metri quadrati 0,33; 
      2) sulle navi diverse  dalle  navi  traghetto,  metri  quadrati
0,25. 
    b) navi esistenti, considerando gli spazi chiusi e aperti durante
l'intero arco dell'anno: 
      1) sulle navi traghetto, metri quadrati 0,33; 
      2) sulle navi diverse  dalle  navi  traghetto,  metri  quadrati
0,25. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo, sono considerati: 
    a) spazi aperti, quelli non protetti  dalle  intemperie  mediante
tettoie o coperture idonee a tal fine; 
    b) per le navi aventi stazza lorda  inferiore  a  25  tonnellate,
spazi disponibili per tutto l'anno le  zone  scoperte  di  imbarco  e
prospicienti la cabina di pilotaggio, se la sistemazione di riparo e'
di ostacolo al transito sotto i ponti o puo' compromettere  l'imbarco
in sicurezza dei passeggeri. 
  5. Sono  esclusi  dal  computo  dei  metri  quadrati  destinati  ai
passeggeri in piedi gli spazi occupati: 
    a) da panche e sedili con relativo spazio di calpestio antistante
la seduta di profondita' non inferiore a metri 0,25; 
    b) dai boccaporti di transito  per  accesso  a  locali  su  ponti
inferiori durante l'ordinaria navigazione; 
    c) dalla timoneria; 
    d) dalle zone destinate alla manovra delle ancore; 
    e) dalle zone destinate alle manovre di ormeggio, la cui area  e'
calcolata  in  relazione  alla  lunghezza  del  barcarizzo  per   una
profondita' non inferiore a metri 0,50 per lato; 
    f) dai mezzi di salvataggio; 
    g) dalle scale, quando esse mettono in comunicazione piu'  ponti,
compresa una superficie di calpestio adiacente il primo gradino,  sia
in salita che in discesa, di profondita' non inferiore a metri 0,50. 
  6.  Ai  fini  del  calcolo  del  numero   massimo   di   passeggeri
trasportabili di cui al comma 1, al numero dei  passeggeri  calcolati
secondo i criteri di cui ai commi 3, 4 e 5, deve essere  aggiunto  il
numero dei passeggeri che possono usufruire dei posti a sedere.». 
  2. Al  regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e' inserito l'allegato I  di  cui
all'allegato annesso al presente decreto.