Art. 25 
 
Modifiche all'articolo 107 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 107  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4,
e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano
alle navi lagunari.». 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  107  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  107  (Salvagente  anulari  e  relative  boette
          luminose). -  1.  Le  navi  da  passeggeri  abilitate  alla
          navigazione  nazionale  devono  avere  salvagente   anulari
          secondo la seguente tabella: 
    
=====================================================================
|                                              |     Numero dei     |
|        Lunghezza della nave in metri         | salvagente anulari |
+==============================================+====================+
|   inferiore o uguale a 60                    |   8                |
|   da  oltre  60 a 120 incluso                |   12               |
|    »    »   120 a 180    »                   |   18               |
|    »    »   180 a 240    »                   |   24               |
|   oltre 240                                  |   30               |
+----------------------------------------------+--------------------+
    
                2.  Le  navi  abilitate   a   navigazione   nazionale
          costiera, litoranea o locale possono avere un minor  numero
          di salvagente anulari, ma non meno di: 
                  6 salvagente per navi di lunghezza superiore  a  40
          metri; 
                  4 salvagente per navi di lunghezza superiore  a  24
          metri ma non superiore a 40 metri; 
                  2  salvagente  per  navi  di  lunghezza  uguale   o
          inferiore a 24 metri. 
                3. Meta' dei salvagente deve essere munita di  boetta
          luminosa ad accensione automatica; inoltre, almeno due  dei
          salvagente muniti di boetta luminosa  (una  solo  quando  i
          salvagente sono soltanto due) devono essere anche muniti di
          segnale fumogeno. 
                4. I salvagente anulari esistenti a bordo a norma dei
          precedenti Artt. 105 e 106 in sostituzione degli apparecchi
          galleggianti  o  delle  cinture  di  salvataggio  non  sono
          computabili tra quelli prescritti dal presente articolo. 
              4-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
          applicano alle navi lagunari.».