Art. 26 Modifiche all'articolo 109 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 109, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le parole «inferiore a 200 tonnellate» sono inserite le seguenti: «, delle navi lagunari».
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'articolo 109 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 109 (Apparecchio lanciasagole). - 1. Tutte le navi da passeggeri devono essere dotate di un apparecchio lanciasagole, ad eccezione delle navi aventi stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, delle navi lagunari e di quelle abilitate a navigazione nazionale locale.».