Art. 26 
 
Modifiche all'articolo 109 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 109, comma 1, del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 novembre  1991,  n.  435,  dopo  le
parole «inferiore a 200 tonnellate» sono  inserite  le  seguenti:  «,
delle navi lagunari». 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  109  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 109 (Apparecchio lanciasagole). - 1.  Tutte  le
          navi da passeggeri devono essere dotate di  un  apparecchio
          lanciasagole, ad eccezione delle navi aventi  stazza  lorda
          inferiore a 200 tonnellate, delle navi lagunari e di quelle
          abilitate a navigazione nazionale locale.».