Art. 27 Modifiche all'articolo 110 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 110 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. In deroga a quanto previsto dai commi da 1 a 5, le navi lagunari devono avere la seguente dotazione: a) segnali di soccorso di tipo approvato sul ponte di comando secondo le seguenti modalita': 1) quattro segnali a mano a stelle rosse su navi traghetto e su navi abilitate al trasporto di piu' di 250 passeggeri; 2) due segnali a mano a stelle rosse sulle altre navi; b) fanali regolamentari secondo la Colreg 1972. Sono esentate le navi che, per ragioni operative, non sono dotate di strutture idonee all'installazione dei fanali e dei segnali diurni di fonda e di non governo. In tale caso, le navi sono dotate di illuminazione idonea a rendere possibile una immediata percezione della loro intera sagoma; c) un segnale sonoro conforme alla Colreg 1972: 1) obbligatorio per le navi nuove; 2) a giudizio degli organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti, per le navi esistenti e, comunque, qualora se ne rende necessaria la sostituzione. 5-ter. Le caratteristiche del segnale sonoro per le navi lagunari di lunghezza inferiore a 25 metri sono definite con provvedimento del Ministero da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 5-quater. Il posizionamento dei fanali di cui al comma 5-bis, lettera b), puo' non essere conforme alle prescrizioni della Colreg 1972 se viene accertato dall'ente tecnico che la sistemazione regolamentare e' incompatibile con le caratteristiche della nave, con il servizio previsto e con i percorsi che la nave e' destinata a effettuare. Di tale accertamento ne viene data evidenza, ai sensi della regola 1, lettera e), della Colreg 1972, nella predisposizione del piano di cui all'articolo 35.».
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 110 (Segnali di soccorso sul ponte di comando). - 1. Tutte le navi da passeggeri devono avere la seguente dotazione di segnali di soccorso sul ponte di comando, rispondenti ai requisiti stabiliti al punto b) del comma 1 dell'art. 10: 6 razzi a paracadute a luce rossa; 6 segnali a mano a stelle rosse; 6 fuochi a mano a luce rossa. 2. Le navi abilitate a navigazione nazionale locale sono esentate dall'obbligo di avere i 6 razzi a paracadute. 3. Le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate sono esentate dall'obbligo di avere i 6 fuochi a mano a luce rossa. 4. Per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate sono richiesti 3 segnali a mano a stelle rosse e 3 fuochi a mano a luce rossa. 5. Per le navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate ed a scafo non pontato se abilitate soltanto a navigazione diurna, non sono richiesti segnali di soccorso del ponte di comando. 5-bis. In deroga a quanto previsto dai commi da 1 a 5, le navi lagunari devono avere la seguente dotazione: a) segnali di soccorso di tipo approvato sul ponte di comando secondo le seguenti modalita': 1) quattro segnali a mano a stelle rosse su navi traghetto e su navi abilitate al trasporto di piu' di 250 passeggeri; 2) due segnali a mano a stelle rosse sulle altre navi; b) fanali regolamentari secondo la Colreg 1972. Sono esentate le navi che, per ragioni operative, non sono dotate di strutture idonee all'installazione dei fanali e dei segnali diurni di fonda e di non governo. In tale caso, le navi sono dotate di illuminazione idonea a rendere possibile una immediata percezione della loro intera sagoma; c) un segnale sonoro conforme alla Colreg 1972: 1) obbligatorio per le navi nuove; 2) a giudizio degli organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti, per le navi esistenti e, comunque, qualora se ne rende necessaria la sostituzione. 5-ter. Le caratteristiche del segnale sonoro per le navi lagunari di lunghezza inferiore a 25 metri sono definite con provvedimento del Ministero da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 5-quater. Il posizionamento dei fanali di cui al comma 5-bis, lettera b), puo' non essere conforme alle prescrizioni della Colreg 1972 se viene accertato dall'ente tecnico che la sistemazione regolamentare e' incompatibile con le caratteristiche della nave, con il servizio previsto e con i percorsi che la nave e' destinata a effettuare. Di tale accertamento ne viene data evidenza, ai sensi della regola 1, lettera e), della Colreg 1972, nella predisposizione del piano di cui all'articolo 35.».