Art. 27 
 
Modifiche all'articolo 110 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 110  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5,
sono inseriti i seguenti: 
    «5-bis. In deroga a quanto previsto dai commi da 1 a 5,  le  navi
lagunari devono avere la seguente dotazione: 
      a) segnali di soccorso di tipo approvato sul ponte  di  comando
secondo le seguenti modalita': 
        1) quattro segnali a mano a stelle rosse su navi traghetto  e
su navi abilitate al trasporto di piu' di 250 passeggeri; 
        2) due segnali a mano a stelle rosse sulle altre navi; 
      b) fanali regolamentari secondo la Colreg 1972.  Sono  esentate
le navi che, per ragioni operative,  non  sono  dotate  di  strutture
idonee all'installazione dei fanali e dei segnali diurni di  fonda  e
di non governo. In tale caso, le navi sono  dotate  di  illuminazione
idonea a rendere possibile una immediata percezione della loro intera
sagoma; 
      c) un segnale sonoro conforme alla Colreg 1972: 
        1) obbligatorio per le navi nuove; 
        2) a giudizio degli organi di esecuzione delle visite e degli
accertamenti, per le navi esistenti e, comunque, qualora se ne  rende
necessaria la sostituzione. 
    5-ter. Le caratteristiche del segnale sonoro per le navi lagunari
di lunghezza inferiore a 25 metri sono definite con provvedimento del
Ministero da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente disposizione. 
    5-quater. Il posizionamento dei fanali di  cui  al  comma  5-bis,
lettera b), puo' non essere conforme alle prescrizioni  della  Colreg
1972  se  viene  accertato  dall'ente  tecnico  che  la  sistemazione
regolamentare e' incompatibile con le caratteristiche della nave, con
il servizio previsto e con i percorsi che  la  nave  e'  destinata  a
effettuare. Di tale accertamento ne viene  data  evidenza,  ai  sensi
della regola 1, lettera e), della Colreg 1972, nella  predisposizione
del piano di cui all'articolo 35.». 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  110  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 110 (Segnali di soccorso sul ponte di comando).
          - 1. Tutte le navi da passeggeri devono avere  la  seguente
          dotazione di segnali di  soccorso  sul  ponte  di  comando,
          rispondenti ai requisiti stabiliti al punto b) del comma  1
          dell'art. 10: 
                  6 razzi a paracadute a luce rossa; 
                  6 segnali a mano a stelle rosse; 
                  6 fuochi a mano a luce rossa. 
                2. Le navi abilitate a navigazione  nazionale  locale
          sono esentate dall'obbligo di avere i 6 razzi a paracadute. 
                3. Le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate
          sono esentate dall'obbligo di avere i 6  fuochi  a  mano  a
          luce rossa. 
                4. Per  le  navi  di  stazza  lorda  inferiore  a  25
          tonnellate sono richiesti 3 segnali a mano a stelle rosse e
          3 fuochi a mano a luce rossa. 
                5.  Per  le  navi  di  stazza  lorda  inferiore  a  5
          tonnellate ed a scafo non pontato se abilitate  soltanto  a
          navigazione diurna, non sono richiesti segnali di  soccorso
          del ponte di comando. 
                5-bis. In deroga a quanto previsto dai commi da  1  a
          5, le navi lagunari devono avere la seguente dotazione: 
                  a) segnali di soccorso di tipo approvato sul  ponte
          di comando secondo le seguenti modalita': 
                    1) quattro segnali a mano a stelle rosse su  navi
          traghetto e su navi abilitate al trasporto di piu'  di  250
          passeggeri; 
                    2) due segnali a mano a stelle rosse sulle  altre
          navi; 
                  b) fanali regolamentari  secondo  la  Colreg  1972.
          Sono esentate le navi che, per ragioni operative, non  sono
          dotate di strutture idonee all'installazione dei  fanali  e
          dei segnali diurni di fonda e di non governo. In tale caso,
          le navi sono  dotate  di  illuminazione  idonea  a  rendere
          possibile  una  immediata  percezione  della  loro   intera
          sagoma; 
                  c) un segnale sonoro conforme alla Colreg 1972: 
                    1) obbligatorio per le navi nuove; 
                    2) a giudizio degli organi  di  esecuzione  delle
          visite e degli  accertamenti,  per  le  navi  esistenti  e,
          comunque, qualora se ne rende necessaria la sostituzione. 
                5-ter. Le caratteristiche del segnale sonoro  per  le
          navi lagunari  di  lunghezza  inferiore  a  25  metri  sono
          definite con provvedimento del Ministero da adottarsi entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. 
                5-quater. Il posizionamento  dei  fanali  di  cui  al
          comma 5-bis, lettera b),  puo'  non  essere  conforme  alle
          prescrizioni della Colreg 1972 se viene accertato dall'ente
          tecnico che la sistemazione regolamentare e'  incompatibile
          con le caratteristiche della nave, con il servizio previsto
          e con i percorsi che la nave e' destinata a effettuare.  Di
          tale accertamento ne viene data evidenza,  ai  sensi  della
          regola  1,   lettera   e),   della   Colreg   1972,   nella
          predisposizione del piano di cui all'articolo 35.».