Art. 29 
 
Modifiche all'articolo 119 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 119  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera c), dopo le  parole  «navigazione  locale»
sono inserite le seguenti: «o  a  navigazione  nelle  acque  protette
della laguna di Venezia»; 
    b) al comma 3, lettera b), dopo le  parole  «navigazione  locale»
sono inserite le seguenti: «o  a  navigazione  nelle  acque  protette
della laguna di Venezia». 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  119  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 119 (Dotazioni dei mezzi di salvataggio e  loro
          segnali di soccorso).  -  1.  Le  dotazioni  dei  mezzi  di
          salvataggio  delle  navi  da  carico  non   soggette   alla
          convenzione   devono   essere   quelle   prescritte   dalla
          convenzione e possedere i requisiti di cui al punto a)  del
          comma 1 dell'art. 10. 
                2. I segnali  di  soccorso  per  le  imbarcazioni  di
          salvataggio (i razzi a paracadute a luce rossa, i fuochi  a
          mano a luce rossa,  i  segnali  fumogeni  galleggianti,  le
          (torce elettriche e gli specchi  per  segnalazioni  diurne)
          sono quelli richiesti dalla convenzione,  con  le  seguenti
          attenuazioni: 
                  a)   per   le   navi   abilitate   a    navigazione
          internazionale sono sufficienti 2 segnali a  paracadute  in
          luogo di 4; 
                  b) per le navi  abilitate  a  navigazione  costiera
          (internazionale o  nazionale)  e  a  navigazione  nazionale
          litoranea sono richiesti soltanto 6  fuochi  a  mano  e  la
          torcia elettrica per le segnalazioni Morse; 
                  c) per le navi abilitate a navigazione locale  o  a
          navigazione nelle acque protette della  laguna  di  Venezia
          non e' richiesto alcun segnale di soccorso. 
                3.  I  segnali  di  soccorso  per   le   zattere   di
          salvataggio (torce elettriche,  specchio  per  segnalazioni
          diurne, fischietto per segnali, razzi a paracadute e fuochi
          a  mano  a  luce  rossa)  sono   quelli   richiesti   dalla
          convenzione, con le seguenti attenuazioni: 
                  a) per le navi  abilitate  a  navigazione  costiera
          (internazionale o  nazionale)  e  a  navigazione  nazionale
          litoranea sono richiesti soltanto 6  fuochi  a  mano  e  la
          torcia elettrica per segnalazioni Morse; 
                  b) per le navi abilitate a navigazione locale  o  a
          navigazione nelle acque protette della  laguna  di  Venezia
          non e' richiesto alcun segnale di soccorso.».