Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 12 del regolamento approvato con  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 12, comma 1, del regolamento approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 novembre  1991,  n.  435,  dopo  la
lettera g) e' inserita la seguente: 
    «g-bis) navigazione nelle acque protette della laguna di  Venezia
(NAV.A.P.LV.);». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 12 (Specie di navigazione). - 1. Le  specie  di
          navigazione cui possono essere abilitate le  navi  sono  le
          seguenti: 
                  a) navigazione internazionale lunga (Nav. I.L.); 
                  b) navigazione internazionale breve (Nav. I.B.); 
                  c) navigazione internazionale costiera (Nav. I.C.); 
                  d) navigazione nazionale (Nav. N.); 
                  e) navigazione nazionale costiera (Nav. N.C.); 
                  f) navigazione nazionale litoranea (Nav. N.Li.); 
                  g) navigazione nazionale locale (Nav. N.Lo.); 
                  g-bis)  navigazione  nelle  acque  protette   della
          laguna di Venezia (NAV.A.P.LV.); 
                  h) navigazione speciale (Nav. S.). 
                2. Per le navi da pesca le specie di navigazioni  cui
          esse possono essere abilitate  sono  quelle  relative  alle
          categorie di pesca indicate  nell'Art.  408,  e  successive
          modificazioni, del regolamento per l'esecuzione del  codice
          della navigazione, nonche' ai tipi di pesca di cui all'Art.
          1 del regolamento per l'esecuzione della  legge  14  luglio
          1965, n. 963, approvato con decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. 
                3. Fermo quanto disposto al libro III titolo  VI,  le
          navi di stazza lorda non superiore a 10  tonnellate,  se  a
          propulsione meccanica, ed a 25 tonnellate se a  propulsione
          diversa da quella meccanica, non possono essere abilitate a
          navigazioni piu' estese di quella nazionale  litoranea;  e'
          consentita   eccezionale   autorizzazione   a   navigazione
          nazionale  costiera  da  parte  dell'autorita'   marittima,
          sentito l'ente tecnico. 
                4.  La  specie  di  navigazione  viene  annotata  nei
          documenti di bordo di cui all'art.  169  del  codice  della
          navigazione.».