Art. 30 Modifiche all'articolo 131 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 131 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le navi nuove di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate sono dotate di un impianto radar in banda X di tipo approvato, il cui indicatore e' sistemato sul ponte di comando; b) le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate che intendono navigare in condizioni di visibilita' ridotta sono dotate di apparato radar; c) le caratteristiche tecniche e di impiego degli apparati di cui alla lettera b) sono determinate dal Ministero.».
Note all'art. 30: - Si riporta il testo dell'articolo 131 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 131 (Radar). - 1. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate costruite a decorrere dal 1° settembre 1984 e le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite anteriormente alla suddetta data devono essere dotate di un impianto radar il cui indicatore deve essere sistemato sul ponte di comando, dove devono esservi dei mezzi di tracciamento per l'estrapolazione grafica dei dati rilevati (plotting). Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate, costruite a decorrere dal 1° settembre 1984, i mezzi di tracciamento devono essere efficaci almeno quanto un tracciatore a riflessione. 2. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 10000 tonnellate devono essere munite di due impianti radar idonei a funzionare indipendentemente l'uno dall'altro. 3. a) Un apparecchio automatico di ausilio alla estrapolazione grafica dei dati radar («ARPA») deve essere sistemato a bordo di: (i) ogni nave cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 10000 tonnellate, costruita a decorrere dal 1° settembre 1984; (ii) ogni nave cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 10000 tonnellate costruita anteriormente al 1° settembre 1984; (iii) ogni nave non cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 15000 tonnellate costruita anteriormente al 1° settembre 1984. b) Gli apparecchi automatici di ausilio alla estrapolazione grafica dei dati radar («ARPA») sistemati a bordo anteriormente al 1° settembre 1984 le cui prestazioni non rispondano pienamente ai requisiti richiesti dalle norme dell'ente tecnico, possono, a giudizio del Ministero, essere mantenuti a bordo fino al 1° gennaio 1991. c) il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' esentare dall'applicazione delle prescrizioni dei paragrafi a) e b) precedenti le navi per cui la sistemazione dell'apparecchio di plottaggio automatico dei dati radar e' considerata non ragionevole o non necessaria e le navi che saranno messe in disarmo entro i due anni successivi alla pertinente data dalla quale decorre l'obbligo di sistemazione dell'apparecchiatura. 3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le navi nuove di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate sono dotate di un impianto radar in banda X di tipo approvato, il cui indicatore e' sistemato sul ponte di comando; b) le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate che intendono navigare in condizioni di visibilita' ridotta sono dotate di apparato radar; c) le caratteristiche tecniche e di impiego degli apparati di cui alla lettera b) sono determinate dal Ministero .».