Art. 30 
 
Modifiche all'articolo 131 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 131  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3,
e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 non si applicano  alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: 
      a) le navi nuove di stazza  lorda  uguale  o  superiore  a  500
tonnellate sono dotate di un  impianto  radar  in  banda  X  di  tipo
approvato, il cui indicatore e' sistemato sul ponte di comando; 
      b) le navi di stazza  lorda  inferiore  a  500  tonnellate  che
intendono navigare in condizioni di visibilita' ridotta  sono  dotate
di apparato radar; 
      c) le caratteristiche tecniche e di impiego degli  apparati  di
cui alla lettera b) sono determinate dal Ministero.». 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  131  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 131 (Radar). -  1.  Le  navi  di  stazza  lorda
          uguale o superiore a 500 tonnellate costruite  a  decorrere
          dal 1° settembre 1984 e le navi di stazza  lorda  uguale  o
          superiore a 1600 tonnellate  costruite  anteriormente  alla
          suddetta data devono essere dotate di un impianto radar  il
          cui indicatore deve essere sistemato sul ponte di  comando,
          dove  devono  esservi  dei  mezzi   di   tracciamento   per
          l'estrapolazione grafica dei dati rilevati (plotting). 
                Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a  1600
          tonnellate, costruite a decorrere dal 1° settembre 1984,  i
          mezzi di tracciamento devono essere efficaci almeno  quanto
          un tracciatore a riflessione. 
                2. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 10000
          tonnellate devono  essere  munite  di  due  impianti  radar
          idonei a funzionare indipendentemente l'uno dall'altro. 
                3. a)  Un  apparecchio  automatico  di  ausilio  alla
          estrapolazione grafica dei dati radar («ARPA») deve  essere
          sistemato a bordo di: 
                  (i) ogni nave cisterna di  stazza  lorda  uguale  o
          superiore a 10000 tonnellate, costruita a decorrere dal  1°
          settembre 1984; 
                  (ii) ogni nave cisterna di stazza  lorda  uguale  o
          superiore a 10000 tonnellate costruita anteriormente al  1°
          settembre 1984; 
                  (iii) ogni nave non cisterna di stazza lorda uguale
          o superiore a 15000 tonnellate costruita  anteriormente  al
          1° settembre 1984. 
                b)  Gli  apparecchi  automatici   di   ausilio   alla
          estrapolazione grafica dei dati radar («ARPA») sistemati  a
          bordo anteriormente al 1° settembre 1984 le cui prestazioni
          non rispondano  pienamente  ai  requisiti  richiesti  dalle
          norme dell'ente tecnico, possono, a giudizio del Ministero,
          essere mantenuti a bordo fino al 1° gennaio 1991. 
                c)  il  Ministero,  sentito  l'ente   tecnico,   puo'
          esentare dall'applicazione delle prescrizioni dei paragrafi
          a)  e  b)  precedenti  le  navi  per  cui  la  sistemazione
          dell'apparecchio di plottaggio automatico dei dati radar e'
          considerata non ragionevole o non necessaria e le navi  che
          saranno messe in disarmo entro i due anni  successivi  alla
          pertinente  data   dalla   quale   decorre   l'obbligo   di
          sistemazione dell'apparecchiatura. 
                3-bis. Le disposizioni dei commi da  1  a  3  non  si
          applicano alle navi  lagunari,  per  le  quali  valgono  le
          seguenti: 
                  a) le navi nuove di stazza lorda uguale o superiore
          a 500 tonnellate sono dotate di un impianto radar in  banda
          X di tipo approvato, il cui  indicatore  e'  sistemato  sul
          ponte di comando; 
                  b)  le  navi  di  stazza  lorda  inferiore  a   500
          tonnellate  che  intendono  navigare   in   condizioni   di
          visibilita' ridotta sono dotate di apparato radar; 
                  c) le caratteristiche tecniche e di  impiego  degli
          apparati di  cui  alla  lettera  b)  sono  determinate  dal
          Ministero 
          .».