Art. 31 
 
Modifiche all'articolo 133 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 133  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2,
e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2  non  si  applicano  alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: 
      a) le navi lagunari nuove di stazza lorda uguale o superiore  a
500 tonnellate devono essere dotate di un ecoscandaglio; 
      b) se si verifica un malfunzionamento dell'ecoscandaglio la cui
riparazione comporti la messa a secco  della  nave,  la  stessa  puo'
rimanere in servizio sino alla naturale scadenza  della  visita  alla
carena, a condizione che il comandante  della  nave  sia  considerato
dalla  societa'  armatrice  esperto  conoscitore  delle   tratte   di
navigazione sulla base del periodo di servizio effettivo maturato  su
tali tratte.». 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  133  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 133 (Ecoscandaglio). -  1.  Tutte  le  navi  di
          stazza lorda uguale o superiore a  500  tonnellate  la  cui
          chiglia e' stata impostata  dopo  l'8  agosto  1973  devono
          essere dotate di un ecoscandaglio. 
                2. Il Ministero puo' esentare da tale obbligo le navi
          di cui al precedente comma 1 abilitate a viaggi  nazionali,
          tenuto conto delle dimensioni della nave e della natura dei
          propri viaggi. 
                2-bis. Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2  non  si
          applicano alle navi  lagunari,  per  le  quali  valgono  le
          seguenti: 
                  a) le navi lagunari nuove di stazza lorda uguale  o
          superiore a 500  tonnellate  devono  essere  dotate  di  un
          ecoscandaglio; 
                  b)   se    si    verifica    un    malfunzionamento
          dell'ecoscandaglio la cui riparazione comporti la  messa  a
          secco della nave, la stessa puo' rimanere in servizio  sino
          alla  naturale  scadenza  della  visita  alla   carena,   a
          condizione che il comandante  della  nave  sia  considerato
          dalla societa' armatrice esperto conoscitore  delle  tratte
          di navigazione sulla base del periodo di servizio effettivo
          maturato su tali tratte.».