Art. 32 
 
Modifiche all'articolo 135 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 135  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3,
e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Alle navi  lagunari  non  e'  consentito  l'utilizzo  del
pilota automatico.». 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  135  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 135 (Uso del pilota  automatico).  -  1.  Nelle
          zone con  alta  densita'  di  traffico,  in  condizioni  di
          visibilita' limitata e in altre situazioni  di  navigazione
          pericolose in cui viene usato il  pilota  automatico,  deve
          essere possibile ristabilire immediatamente, per il governo
          della nave, il comando a mano. 
                2. Nelle circostanze quali quelle sopra indicate deve
          essere  possibile  all'ufficiale   di   guardia   avere   a
          disposizione  senza  ritardi  i  servizi  di  un  timoniere
          qualificato che deve  essere  pronto  in  ogni  momento  ad
          assumere il comando del timone. 
                3. La commutazione tra il governo automatico e quello
          manuale e viceversa deve essere effettuata da un  ufficiale
          responsabile o sotto la sua sorveglianza. 
                3-bis.  Alle  navi   lagunari   non   e'   consentito
          l'utilizzo del pilota automatico.».