Art. 32 Modifiche all'articolo 135 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 135 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Alle navi lagunari non e' consentito l'utilizzo del pilota automatico.».
Note all'art. 32: - Si riporta il testo dell'articolo 135 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 135 (Uso del pilota automatico). - 1. Nelle zone con alta densita' di traffico, in condizioni di visibilita' limitata e in altre situazioni di navigazione pericolose in cui viene usato il pilota automatico, deve essere possibile ristabilire immediatamente, per il governo della nave, il comando a mano. 2. Nelle circostanze quali quelle sopra indicate deve essere possibile all'ufficiale di guardia avere a disposizione senza ritardi i servizi di un timoniere qualificato che deve essere pronto in ogni momento ad assumere il comando del timone. 3. La commutazione tra il governo automatico e quello manuale e viceversa deve essere effettuata da un ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza. 3-bis. Alle navi lagunari non e' consentito l'utilizzo del pilota automatico.».