Art. 34 
 
Modifiche all'articolo 137 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 137  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 6,
sono inseriti i seguenti: 
    «6-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 non si applicano  alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: 
      a) le navi lagunari sono dotate di  bussola  magnetica  normale
con sistema di lettura  a  riflessione  o  di  bussola  magnetica  di
governo principale; 
      b) le bussole magnetiche sono munite di un mezzo principale  di
illuminazione e di  un  mezzo  di  rispetto  per  l'illuminazione  di
emergenza. 
    6-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5  tonnellate
sono esentate dall'applicazione del presente articolo.». 
 
          Note all'art. 34: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  137  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 137 (Tabelle  bussole). -  1.  Le  navi  devono
          essere dotate di bussole  magnetiche  secondo  le  seguenti
          tabelle: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
          ____ 
            NOTE: [a] Sulle piccole navi prive di ponte di comando e'
          sufficiente una sola  bussola  magnetica  con  funzione  di
          normale e  di  governo  principale.  Sulle  navi  governate
          direttamente sulla barra, la bussola puo' essere portatile. 
            [b] Puo' essere omessa se esiste bussola giroscopica e se
          il timoniere puo' governare con la bussola  normale  munita
          di sistema di lettura a riflessione. 
            [c] Puo' essere omessa se il timoniere puo' governare con
          la  bussola  normale  munita  di  sistema  di   lettura   a
          riflessione. 
            [d] La bussola normale puo' essere omessa sulle  navi  di
          stazza lorda inferiore alle 200  tonnellate  quando  esiste
          una  bussola  magnetica  di  rotta  avente   buon   dominio
          orizzontale (110° per lato, partendo da prora). 
            [e] Puo' essere omessa  quando  non  esiste  stazione  di
          governo ausiliaria. 
            [f] Puo' essere  omessa  quando  esiste  una  ripetitrice
          della girobussola. 
              
                2. Sulle navi abilitate a navigazione internazionale,
          lunga o breve, ed a navigazione nazionale, che sono  dotate
          di una sola bussola magnetica, deve  essere  sistemata  una
          bussola di rispetto completa, ad eccezione della chiesuola,
          uguale a quella esistente a bordo. 
                3. Sulle navi dotate di due o piu' bussole magnetiche
          almeno una  deve  essere  intercambiabile  con  la  bussola
          normale. 
                4. Quando su una nave e'  ammessa  una  sola  bussola
          magnetica, questa  deve  essere  considerata  come  bussola
          normale, e rispondere per  quanto  pratico  e  ragionevole,
          alle prescrizioni di cui ai commi 5 e 6 del successivo Art.
          138, anche se funziona da bussola di rotta. 
                5. Tutte le bussole magnetiche devono  essere  munite
          di un mezzo principale di illuminazione e di  un  mezzo  di
          rispetto per l'illuminazione di emergenza. 
                6. Sulle navi abilitate a navigazione  internazionale
          lunga, le chiesuole delle bussole magnetiche devono  essere
          dotate dell'apposito alloggio per la sbarra di flinders. 
                6-bis. Le disposizioni dei commi da  1  a  6  non  si
          applicano alle navi  lagunari,  per  le  quali  valgono  le
          seguenti: 
                  a)  le  navi  lagunari  sono  dotate   di   bussola
          magnetica normale con sistema di lettura a riflessione o di
          bussola magnetica di governo principale; 
                  b) le bussole magnetiche sono munite  di  un  mezzo
          principale di illuminazione e di un mezzo di  rispetto  per
          l'illuminazione di emergenza. 
              6-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore  a  5
          tonnellate sono  esentate  dall'applicazione  del  presente
          articolo.».