Art. 35 Modifiche all'articolo 138 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 138 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) la bussola normale e' sistemata su ponte scoperto nelle vicinanze della stazione principale di governo e ha una visuale dell'orizzonte quanto piu' possibile ininterrotta al fine di consentire i rilevamenti di oggetti terrestri; b) la bussola normale e' sistemata, per quanto possibile, nel piano di simmetria della nave ed e' facilmente accessibile dalla stazione di governo principale. Di cio' si tiene conto nella compensazione. Fra la bussola normale e la stazione di governo principale e' sistemato un efficiente portavoce; c) la bussola normale e' sistemata su una piattaforma o, comunque, su strutture aventi rigidezza sufficiente a evitare vibrazioni ritenute eccessive dall'ente tecnico; d) la bussola normale e' dotata di cerchio azimutale su navi aventi stazza lorda superiore a 500 tonnellate, se non dotate di radar; e) la bussola normale e' sistemata in modo che le parti ferrose costituenti la struttura della nave risultino il piu' possibile simmetricamente disposte rispetto alla bussola stessa e che le distanze di essa dalle dette parti ferrose e dalle grandi masse ferrose non sia inferiore a quelle stabilite, in rapporto alla lunghezza fuori tutto della nave, dai regolamenti dell'ente tecnico, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 139, comma 4-bis.».
Note all'art. 35: - Si riporta il testo dell'articolo 138 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 138 (Bussola magnetica normale). - 1. La bussola normale deve essere sistemata su ponte scoperto nelle vicinanze della stazione principale di governo e deve avere una visuale dell'orizzonte quanto piu' possibile ininterrotta al fine di consentire i rilevamenti di oggetti terrestri o di corpi celesti; per settori di orizzonte la cui visuale risultasse sostanzialmente interrotta da sovrastrutture, alberi, gru, carri ponte, ecc. si dovra' provvedere con altri sistemi di rilevamento opportunamente disposti. 2. Sulle navi per le quali, in base alla tabella del precedente Art. 137 e' ammesso che la bussola di rotta abbia funzione anche di bussola normale, non e' necessario che sia assicurato il rilevamento dei corpi celesti ed e' consentita l'interruzione dell'orizzonte fra finestrino e finestrino della stazione di governo ridotta al minimo indispensabile. Devono essere previsti mezzi che permettano di prendere rilevamenti su un'area di orizzonte il piu' prossimo possibile a 360°. 3. La bussola normale deve essere sistemata nel piano di simmetria della nave e deve essere facilmente accessibile dalla stazione di governo principale. Fra la bussola normale e la stazione di governo principale deve essere sistemato un efficiente portavoce. Per piccole navi abilitate a navigazione entro 20 miglia dalla costa, puo' essere ammesso di sistemare la bussola normale fuori del piano di simmetria della nave. Di cio' si dovra' tenere conto nella compensazione. 4. La bussola normale deve essere sistemata su una piattaforma o, comunque, su strutture aventi rigidezza sufficiente ad evitare vibrazioni ritenute eccessive dall'ente tecnico. 5. La bussola normale deve essere dotata di cerchio azimutale. 6. La bussola normale deve essere sistemata in modo che le parti ferrose costituenti la struttura della nave risultino il piu' possibile simmetricamente disposte rispetto alla bussola stessa e che le distanze di essa dalle dette parti ferrose e dalle grandi masse ferrose non siano inferiori a quelle stabilite, in rapporto alla lunghezza fuori tutto della nave, dai regolamenti dell'ente tecnico ferme restando le prescrizioni del successivo art. 140. 6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) la bussola normale e' sistemata su ponte scoperto nelle vicinanze della stazione principale di governo e ha una visuale dell'orizzonte quanto piu' possibile ininterrotta al fine di consentire i rilevamenti di oggetti terrestri; b) la bussola normale e' sistemata, per quanto possibile, nel piano di simmetria della nave ed e' facilmente accessibile dalla stazione di governo principale. Di cio' si tiene conto nella compensazione. Fra la bussola normale e la stazione di governo principale e' sistemato un efficiente portavoce; c) la bussola normale e' sistemata su una piattaforma o, comunque, su strutture aventi rigidezza sufficiente a evitare vibrazioni ritenute eccessive dall'ente tecnico; d) la bussola normale e' dotata di cerchio azimutale su navi aventi stazza lorda superiore a 500 tonnellate, se non dotate di radar; e) la bussola normale e' sistemata in modo che le parti ferrose costituenti la struttura della nave risultino il piu' possibile simmetricamente disposte rispetto alla bussola stessa e che le distanze di essa dalle dette parti ferrose e dalle grandi masse ferrose non sia inferiore a quelle stabilite, in rapporto alla lunghezza fuori tutto della nave, dai regolamenti dell'ente tecnico, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 139, comma 4-bis.».