Art. 36 Modifiche all'articolo 139 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 139 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le bussole di governo principale (di rotta) sono, di regola, sistemate sul piano di simmetria della nave, in posizione tale che il timoniere possa agevolmente leggere la rotta, con o senza lente di ingrandimento; b) l'alloggiamento entro cui e' sistemata la bussola di rotta e' di materiale amagnetico nella zona circostante la bussola stessa. E' ammesso l'impiego di materiale ferroso a condizione che le strutture siano disposte, per quanto possibile, simmetricamente rispetto alla bussola. La distanza tra l'alloggiamento e il materiale ferroso e' preferibilmente non inferiore a un metro o comunque tale da non influire sul funzionamento della bussola stessa. Le parti mobili dell'apparecchio di governo costruite con materiale ferroso sono disposte in modo da non influenzare la bussola di rotta.».
Note all'art. 36: - Si riporta il testo dell'articolo 139 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 139 (Bussole magnetiche di governo). - 1. Le bussole di governo principale (di rotta) devono, di regola, essere sistemate sul piano di simmetria della nave: sono ammesse deroghe di lieve entita' per quelle bussole di rotta che non esplicano la funzione di bussola normale. Esse devono essere sistemate in posizione tale che il timoniere possa agevolmente leggere la rotta, con o senza lente di ingrandimento. 2. La sovrastruttura entro cui e' sistemata la bussola di rotta deve essere di materiale amagnetico nella zona circostante la bussola stessa. E' ammesso l'impiego di materiale ferroso a condizione che le strutture, sia dal ponte di sostegno della sovrastruttura sia di quest'ultima, siano disposte per quanto possibile simmetricamente rispetto alla bussola e ad una distanza da essa non inferiore al 65 per cento di quella prescritta per la bussola normale; tale distanza non deve essere comunque inferiore ad un metro. 3. Le parti mobili dell'apparecchio di governo costruite con materiale ferroso devono essere disposte in modo da non influenzare la bussola di rotta. 4. Le bussole magnetiche che sono situate presso stazioni di governo ausiliarie devono essere sistemate ad una distanza da parti ed oggetti di ferro non inferiore al 50 per cento di quella prescritta per la bussola normale; tale distanza non deve essere comunque inferiore ad un metro. 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le bussole di governo principale (di rotta) sono, di regola, sistemate sul piano di simmetria della nave, in posizione tale che il timoniere possa agevolmente leggere la rotta, con o senza lente di ingrandimento; b) l'alloggiamento entro cui e' sistemata la bussola di rotta e' di materiale amagnetico nella zona circostante la bussola stessa. E' ammesso l'impiego di materiale ferroso a condizione che le strutture siano disposte, per quanto possibile, simmetricamente rispetto alla bussola. La distanza tra l'alloggiamento e il materiale ferroso e' preferibilmente non inferiore a un metro o comunque tale da non influire sul funzionamento della bussola stessa. Le parti mobili dell'apparecchio di governo costruite con materiale ferroso sono disposte in modo da non influenzare la bussola di rotta.».