Art. 37 
 
Modifiche all'articolo 140 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 140  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 8,
e' inserito il seguente: 
    «8-bis. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 non si applicano  alle
navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: 
      a) le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 200  tonnellate
sono  esentate  dalle  prescrizioni  riguardanti  le  apparecchiature
magnetiche  ed  elettriche   e   le   linee   elettriche,   se   tali
apparecchiature e linee, pur essendo  attivate,  non  influenzano  in
maniera anomala il funzionamento delle bussole magnetiche posizionate
a bordo; 
      b) l'assenza di influenza di cui alla lettera a) e'  verificata
dal compensatore prima dell'entrata in esercizio e in occasione delle
compensazioni periodiche.». 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  140  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  140  (Precauzioni  e   prescrizioni   per   le
          apparecchiature   in   materiale   ferroso   e    per    le
          apparecchiature  e  linee  elettriche  nei  riguardi  delle
          bussole magnetiche). - 1. Le apparecchiature  di  materiale
          ferroso, le apparecchiature elettriche ed i cavi conduttori
          di corrente continua devono essere sistemati  ad  opportuna
          distanza dalle bussole magnetiche, in modo da non provocare
          in esse deviazioni. 
                2.   Per   ciascuna   apparecchiatura   deve   essere
          determinata  la  distanza  minima  dalla  bussola   normale
          (distanza di protezione) alla quale puo' essere  installata
          l'apparecchiatura    stessa.    Nel    caso    di    grandi
          apparecchiature e' ammesso che le grandi masse ferrose,  la
          cui sostituzione  comporterebbe  un  lavoro  considerevole,
          siano considerate come parte integrante dello scafo e  che,
          pertanto, la determinazione della  distanza  di  protezione
          sia limitata alle sole parti facilmente smontabili. 
                3.  La  distanza  di  protezione  e'  stabilita   dal
          costruttore ed e' debitamente riportata in modo  indelebile
          sull'apparecchiatura. 
                4. Gli elementi dei quali non si conosce la  distanza
          di protezione non  possono  essere  installati  a  distanza
          inferiore a 7 metri dalla bussola  normale,  salvo  per  le
          navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 60 metri, per  le
          quali tale distanza puo' essere ridotta a 5 metri. 
                5. Le distanze di protezione possono essere  ridotte,
          per la bussola  di  rotta,  al  75  per  cento  dei  valori
          determinati nei riguardi della bussola normale,  ed  al  50
          cento  dei  valori  stessi,  per  le  bussole  di   governo
          secondarie. 
                6. Gli elementi dei quali non si conosce la  distanza
          di protezione devono distare non  meno  di  5  metri  dalla
          bussola di rotta e 3,50  metri  dalle  bussole  di  governo
          ausiliarie. 
                7. Il  complesso  di  cavi  elettrici  conduttori  di
          corrente  continua,  esclusi  i  solenoidi  usati  per   la
          compensazione, installati a meno di 5 metri  dalle  bussole
          magnetiche, deve essere sistemato in modo non induttivo. Le
          gaffe  di  sostegno  delle  condutture  elettriche   ed   i
          rivestimenti  di  queste,  nelle  vicinanze  delle  bussole
          magnetiche, devono essere di materiale non ferroso. 
                8.  Le  navi  di  stazza  lorda   inferiore   a   200
          tonnellate, abilitate  a  navigazione  non  superiore  alla
          costiera,  possono  essere  esentate   dalle   prescrizioni
          inerenti apparecchiature magnetiche ed elettriche  e  linee
          elettriche, se tali apparecchiature e  linee,  pur  essendo
          attivate,   non   influenzano   in   maniera   anomala   il
          funzionamento delle bussole magnetiche posizionate a bordo. 
                8-bis. Le disposizioni dei commi da  4  a  8  non  si
          applicano alle navi  lagunari,  per  le  quali  valgono  le
          seguenti: 
                  a) le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 200
          tonnellate sono esentate dalle prescrizioni riguardanti  le
          apparecchiature  magnetiche  ed  elettriche  e   le   linee
          elettriche, se tali apparecchiature e  linee,  pur  essendo
          attivate,   non   influenzano   in   maniera   anomala   il
          funzionamento delle bussole magnetiche posizionate a bordo; 
                  b) l'assenza di influenza di cui alla lettera a) e'
          verificata dal compensatore prima dell'entrata in esercizio
          e in occasione delle compensazioni periodiche.».