Art. 38 
 
Modifiche all'articolo 141 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 141  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 7,
e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Le disposizioni dei commi 3, 5, 6 e 7  non  si  applicano
alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: 
      a) le bussole magnetiche di dotazione sono  di  tipo  approvato
corrispondente alle norme  in  vigore  e  sono  ispezionate  a  bordo
dall'ente tecnico almeno ogni trenta mesi (con una tolleranza in piu'
o in meno di sei mesi) e collaudate almeno ogni cinque anni; 
      b) la compensazione delle bussole magnetiche  e'  ricontrollata
e, se del caso, ripetuta ogni cinque anni con la determinazione della
curva delle deviazioni residue. I controlli  sono  comunque  ripetuti
nei seguenti casi: 
        1) dopo una notevole trasformazione  che  abbia  alterato  la
massa magnetica della nave; 
        2) dopo importanti lavori in  cui  sia  stato  fatto  uso  di
saldatura elettrica; 
        3) quando la nave sia stata colpita da fulmini; 
        4) quando vengono comunque rilevate deviazioni anormali  alle
bussole normali o di rotta; 
        5) dopo modifiche alla rete e alle apparecchiature elettriche
e radioelettriche; 
        6) dopo un periodo di disarmo superiore a tre mesi; 
      c) il controllo periodico  e  la  compensazione  delle  bussole
magnetiche  di  bordo  sono  effettuati  da  persone  particolarmente
competenti, autorizzate  dall'autorita'  marittima.  A  compensazione
avvenuta, sono rilasciate le tabelle delle  deviazioni  residue,  che
sono   controfirmate   dall'autorita'   marittima   e   mantenute   a
disposizione presso la societa' armatrice. Una copia delle tabelle e'
conservata a bordo.». 
 
          Note all'art. 38: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  141  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 141  (Sistemazione  e  collaudi  delle  bussole
          magnetiche;  compensazione  e  verifiche  periodiche  delle
          stesse). - 1. Per le navi a scafo metallico la posizione  e
          la sistemazione  delle  bussole  magnetiche  devono  essere
          approvate  dall'ente  tecnico   sulla   base   di   disegni
          sottopostigli in fase di costruzione della nave. 
                2. Le bussole magnetiche non devono essere  sistemate
          a meno di 2 metri una dall'altra,  salvo  per  navi  lunghe
          fuori tutto meno di 60 metri, per le  quali  tale  distanza
          puo' essere ridotta a 1,80 metri. 
                3. Le bussole magnetiche  di  dotazione,  che  devono
          essere di tipo corrispondente alle norme in vigore,  devono
          essere collaudate dall'ente tecnico prima della loro  messa
          in opera, essere quindi ispezionate a bordo almeno ogni due
          anni e verificate almeno ogni quattro anni. 
                4. Prima dell'entrata in esercizio  della  nave  deve
          essere effettuata la compensazione completa  delle  bussole
          magnetiche. 
                5. La compensazione  delle  bussole  magnetiche  deve
          essere ricontrollata e se del caso ripetuta ogni  anno  per
          le navi di stazza lorda superiore a 500 tonnellate  e  ogni
          due anni per le rimanenti navi, con la determinazione della
          curva delle deviazioni  residue.  Tali  controlli  dovranno
          comunque essere ripetuti nei seguenti casi: 
                  a)  dopo  una  notevole  trasformazione  che  abbia
          alterato la massa magnetica della nave; 
                  b) dopo importanti lavori in cui  sia  stato  fatto
          uso di saldatura elettrica; 
                  c) quando la nave sia stata colpita dal fulmine; 
                  d) quando alle bussole normali o di  rotta  vengano
          comunque rilevate deviazioni anormali; 
                  e) dopo modifiche alla rete ed alle apparecchiature
          elettriche e radioelettriche; 
                  f) dopo un periodo di disarmo superiore a tre mesi. 
                6. La compensazione delle bussole magnetiche di bordo
          deve   essere   effettuata   da   persone   particolarmente
          competenti,   autorizzate   dall'autorita'   marittima.   A
          compensazione avvenuta, devono essere rilasciate le tabelle
          delle deviazioni residue, tabelle che,  dopo  essere  state
          controfirmate  dall'autorita'  marittima,   devono   essere
          esposte in punto ben visibile sul ponte di comando. 
                7.   Il   Ministero    puo'    concedere    esenzioni
          dall'osservanza delle disposizioni del presente articolo. 
                7-bis. Le disposizioni dei commi 3, 5, 6 e 7  non  si
          applicano alle navi  lagunari,  per  le  quali  valgono  le
          seguenti: 
                  a) le bussole magnetiche di dotazione sono di  tipo
          approvato  corrispondente  alle  norme  in  vigore  e  sono
          ispezionate a bordo dall'ente tecnico  almeno  ogni  trenta
          mesi (con una tolleranza in piu' o in meno di sei  mesi)  e
          collaudate almeno ogni cinque anni; 
                  b) la compensazione  delle  bussole  magnetiche  e'
          ricontrollata e, se del caso, ripetuta ogni cinque anni con
          la determinazione della curva delle deviazioni  residue.  I
          controlli sono comunque ripetuti nei seguenti casi: 
                    1) dopo una  notevole  trasformazione  che  abbia
          alterato la massa magnetica della nave; 
                    2) dopo importanti lavori in cui sia stato  fatto
          uso di saldatura elettrica; 
                    3) quando la nave sia stata colpita da fulmini; 
                    4) quando vengono  comunque  rilevate  deviazioni
          anormali alle bussole normali o di rotta; 
                    5)   dopo   modifiche   alla    rete    e    alle
          apparecchiature elettriche e radioelettriche; 
                    6) dopo un periodo di  disarmo  superiore  a  tre
          mesi; 
                  c) il controllo periodico e la compensazione  delle
          bussole magnetiche di  bordo  sono  effettuati  da  persone
          particolarmente  competenti,   autorizzate   dall'autorita'
          marittima. A compensazione  avvenuta,  sono  rilasciate  le
          tabelle delle deviazioni residue,  che  sono  controfirmate
          dall'autorita' marittima e mantenute a disposizione  presso
          la  societa'  armatrice.  Una  copia   delle   tabelle   e'
          conservata a bordo.».