Art. 38 Modifiche all'articolo 141 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 141 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Le disposizioni dei commi 3, 5, 6 e 7 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le bussole magnetiche di dotazione sono di tipo approvato corrispondente alle norme in vigore e sono ispezionate a bordo dall'ente tecnico almeno ogni trenta mesi (con una tolleranza in piu' o in meno di sei mesi) e collaudate almeno ogni cinque anni; b) la compensazione delle bussole magnetiche e' ricontrollata e, se del caso, ripetuta ogni cinque anni con la determinazione della curva delle deviazioni residue. I controlli sono comunque ripetuti nei seguenti casi: 1) dopo una notevole trasformazione che abbia alterato la massa magnetica della nave; 2) dopo importanti lavori in cui sia stato fatto uso di saldatura elettrica; 3) quando la nave sia stata colpita da fulmini; 4) quando vengono comunque rilevate deviazioni anormali alle bussole normali o di rotta; 5) dopo modifiche alla rete e alle apparecchiature elettriche e radioelettriche; 6) dopo un periodo di disarmo superiore a tre mesi; c) il controllo periodico e la compensazione delle bussole magnetiche di bordo sono effettuati da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'autorita' marittima. A compensazione avvenuta, sono rilasciate le tabelle delle deviazioni residue, che sono controfirmate dall'autorita' marittima e mantenute a disposizione presso la societa' armatrice. Una copia delle tabelle e' conservata a bordo.».
Note all'art. 38: - Si riporta il testo dell'articolo 141 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 141 (Sistemazione e collaudi delle bussole magnetiche; compensazione e verifiche periodiche delle stesse). - 1. Per le navi a scafo metallico la posizione e la sistemazione delle bussole magnetiche devono essere approvate dall'ente tecnico sulla base di disegni sottopostigli in fase di costruzione della nave. 2. Le bussole magnetiche non devono essere sistemate a meno di 2 metri una dall'altra, salvo per navi lunghe fuori tutto meno di 60 metri, per le quali tale distanza puo' essere ridotta a 1,80 metri. 3. Le bussole magnetiche di dotazione, che devono essere di tipo corrispondente alle norme in vigore, devono essere collaudate dall'ente tecnico prima della loro messa in opera, essere quindi ispezionate a bordo almeno ogni due anni e verificate almeno ogni quattro anni. 4. Prima dell'entrata in esercizio della nave deve essere effettuata la compensazione completa delle bussole magnetiche. 5. La compensazione delle bussole magnetiche deve essere ricontrollata e se del caso ripetuta ogni anno per le navi di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e ogni due anni per le rimanenti navi, con la determinazione della curva delle deviazioni residue. Tali controlli dovranno comunque essere ripetuti nei seguenti casi: a) dopo una notevole trasformazione che abbia alterato la massa magnetica della nave; b) dopo importanti lavori in cui sia stato fatto uso di saldatura elettrica; c) quando la nave sia stata colpita dal fulmine; d) quando alle bussole normali o di rotta vengano comunque rilevate deviazioni anormali; e) dopo modifiche alla rete ed alle apparecchiature elettriche e radioelettriche; f) dopo un periodo di disarmo superiore a tre mesi. 6. La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'autorita' marittima. A compensazione avvenuta, devono essere rilasciate le tabelle delle deviazioni residue, tabelle che, dopo essere state controfirmate dall'autorita' marittima, devono essere esposte in punto ben visibile sul ponte di comando. 7. Il Ministero puo' concedere esenzioni dall'osservanza delle disposizioni del presente articolo. 7-bis. Le disposizioni dei commi 3, 5, 6 e 7 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le bussole magnetiche di dotazione sono di tipo approvato corrispondente alle norme in vigore e sono ispezionate a bordo dall'ente tecnico almeno ogni trenta mesi (con una tolleranza in piu' o in meno di sei mesi) e collaudate almeno ogni cinque anni; b) la compensazione delle bussole magnetiche e' ricontrollata e, se del caso, ripetuta ogni cinque anni con la determinazione della curva delle deviazioni residue. I controlli sono comunque ripetuti nei seguenti casi: 1) dopo una notevole trasformazione che abbia alterato la massa magnetica della nave; 2) dopo importanti lavori in cui sia stato fatto uso di saldatura elettrica; 3) quando la nave sia stata colpita da fulmini; 4) quando vengono comunque rilevate deviazioni anormali alle bussole normali o di rotta; 5) dopo modifiche alla rete e alle apparecchiature elettriche e radioelettriche; 6) dopo un periodo di disarmo superiore a tre mesi; c) il controllo periodico e la compensazione delle bussole magnetiche di bordo sono effettuati da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'autorita' marittima. A compensazione avvenuta, sono rilasciate le tabelle delle deviazioni residue, che sono controfirmate dall'autorita' marittima e mantenute a disposizione presso la societa' armatrice. Una copia delle tabelle e' conservata a bordo.».