Art. 39 Modifiche all'articolo 142 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 142 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Le navi lagunari hanno le seguenti dotazioni: a) un orologio, anche digitale; b) uno scandaglio a mano; c) la tabella del codice internazionale dei segnali; d) un sistema di identificazione automatica (AIS), se di stazza lorda superiore a 150 tonnellate. Le caratteristiche tecniche, per le nuove installazioni, e di utilizzo dell'apparecchiatura sono determinate dal Ministero. Non e' necessario che l'apparecchiatura sia interfacciata al dispositivo di indicazione della prora.».
Note all'art. 39: - Si riporta il testo dell'articolo 142 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 142 (Strumenti, dotazioni di rotta e pubblicazioni). - 1. Le navi abilitate a viaggi internazionali lunghi e viaggi internazionali brevi devono essere dotate di: a) un cronometro; b) un orologio di confronto (mostra o cronografo); c) due orologi da parete: uno nella stazione di governo principale e uno nel locale macchine; d) un barometro e un barografo; e) un termometro e uno psicrometro; f) due binocoli di tipo prismatico; g) per le navi non munite di girobussola due semicerchi graduati con alidada di rilevamento sistemati sulle ali del ponte di comando, oppure un cerchio, o semicerchio, sistemati sul ponte di comando in posizione centrale, purche' abbia libera la visione almeno nei due quartieri prodieri della nave; h) uno scandaglio con sagola sufficiente per fondali di 40 metri, debitamente graduata e piombo di peso circa 8 chilogrammi; i) uno scandaglio con sagola sufficiente per fondali di 100 metri, debitamente graduata e piombo di peso circa 15 chilogrammi; l) ripetitori dell'angolo di barra e contagiri delle eliche indicanti anche il senso di marcia con quadranti opportunamente illuminati, sistemati sul ponte di comando ed in sala macchine nonche' sulle alette di plancia delle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento aventi lunghezza 25 metri o piu'; m) un solcometro meccanico per navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonche' uno elettromeccanico con indicatori sul ponte di comando ed in sala macchine per navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; n) carte, istruzioni e pubblicazioni nautiche di cui al precedente Art. 136, come portolani, effemeridi astronomiche, elenchi dei fari, fanali e segnalamenti marittimi, annuari delle maree, tavole nautiche, radioservizi, pubblicazioni varie di aggiornamento, norme per la tenuta ed aggiornamento delle pubblicazioni nautiche edite dai servizi idrografici di Stato; o) compasso, parallele e rapportatore: doppia dotazione per tutte le navi abilitate a viaggi internazionali lunghi o brevi; p) codice dei segnali per tutte le navi abilitate a navigazione oltre 20 miglia dalla costa e per tutte le navi munite di apparato radioelettrico; q) una serie completa delle bandiere prescritte dal codice dei segnali ed inoltre le bandiere del proprio nominativo internazionale; r) lampada per segnalazioni diurne con le prescritte lampadine di rispetto; s) due sestanti; t) codice della navigazione e relativo regolamento, codice civile, presente regolamento; regolamento per evitare gli abbordi in mare, legge n. 616 del 6 giugno 1962 sulla sicurezza della navigazione, convenzione. 2. Le navi abilitate a navigazione nazionale devono avere le dotazioni di cui al precedente comma 1, con le seguenti varianti: se non e' imbarcato almeno un diplomato capitano di lungo corso non sono prescritti il sestante, il cronometro, l'orologio di confronto, le effemeridi astronomiche e gli annuari delle maree; non e' prescritta la dotazione del codice civile; e' sufficiente la dotazione di: a) un binocolo di tipo prismatico; b) uno scandaglio con sagola debitamente graduata per fondali di 40 metri. 3. Le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale) devono avere le seguenti dotazioni: a) un orologio, un barometro, uno scandaglio per piccole profondita', un binocolo; b) due semicerchi di rilevamento sulle ali del ponte di comando, oppure un cerchio o semicerchio, con buona visibilita' nei settori prodieri; c) carte nautiche, portolani, elenchi dei fari, fanali e segnalamenti marittimi, in relazione ai viaggi da effettuare; d) compasso, parallele e rapportatore; e) codice della navigazione e relativo regolamento, regolamento per evitare gli abbordi in mare e codice dei segnali nei casi previsti dal precedente comma 1; f) le bandiere del proprio nominativo internazionale, per le navi alle quali e' stato assegnato. 4. Le navi abilitate a navigazione nazionale litoranea e locale devono avere le seguenti dotazioni: a) un orologio; b) uno scandaglio; c) carte nautiche della zona; d) bandiere del nominativo, se assegnato; e) codice dei segnali, nei casi previsti dal precedente comma 1. 4-bis. Le navi lagunari hanno le seguenti dotazioni: a) un orologio, anche digitale; b) uno scandaglio a mano; c) la tabella del codice internazionale dei segnali; d) un sistema di identificazione automatica (AIS), se di stazza lorda superiore a 150 tonnellate. Le caratteristiche tecniche, per le nuove installazioni, e di utilizzo dell'apparecchiatura sono determinate dal Ministero. Non e' necessario che l'apparecchiatura sia interfacciata al dispositivo di indicazione della prora.».