Art. 39 
 
Modifiche all'articolo 142 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 142  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4,
e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Le navi lagunari hanno le seguenti dotazioni: 
      a) un orologio, anche digitale; 
      b) uno scandaglio a mano; 
      c) la tabella del codice internazionale dei segnali; 
      d) un sistema di identificazione automatica (AIS), se di stazza
lorda superiore a 150 tonnellate. Le caratteristiche tecniche, per le
nuove  installazioni,  e  di   utilizzo   dell'apparecchiatura   sono
determinate dal Ministero. Non e'  necessario  che  l'apparecchiatura
sia interfacciata al dispositivo di indicazione della prora.». 
 
          Note all'art. 39: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  142  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  142   (Strumenti,   dotazioni   di   rotta   e
          pubblicazioni).  -  1.   Le   navi   abilitate   a   viaggi
          internazionali lunghi e viaggi internazionali brevi  devono
          essere dotate di: 
                  a) un cronometro; 
                  b) un orologio di confronto (mostra o cronografo); 
                  c) due orologi da parete:  uno  nella  stazione  di
          governo principale e uno nel locale macchine; 
                  d) un barometro e un barografo; 
                  e) un termometro e uno psicrometro; 
                  f) due binocoli di tipo prismatico; 
                  g) per  le  navi  non  munite  di  girobussola  due
          semicerchi graduati con alidada  di  rilevamento  sistemati
          sulle ali del  ponte  di  comando,  oppure  un  cerchio,  o
          semicerchio, sistemati sul ponte di  comando  in  posizione
          centrale, purche' abbia libera la visione  almeno  nei  due
          quartieri prodieri della nave; 
                  h)  uno  scandaglio  con  sagola  sufficiente   per
          fondali di 40 metri, debitamente graduata e piombo di  peso
          circa 8 chilogrammi; 
                  i)  uno  scandaglio  con  sagola  sufficiente   per
          fondali di 100 metri, debitamente graduata e piombo di peso
          circa 15 chilogrammi; 
                  l) ripetitori  dell'angolo  di  barra  e  contagiri
          delle  eliche  indicanti  anche  il  senso  di  marcia  con
          quadranti opportunamente illuminati, sistemati sul ponte di
          comando ed in sala macchine nonche' sulle alette di plancia
          delle navi costruite a decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore del presente regolamento aventi lunghezza 25 metri o
          piu'; 
                  m)  un  solcometro  meccanico  per  navi  costruite
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          regolamento, nonche' uno  elettromeccanico  con  indicatori
          sul ponte di comando ed in sala macchine per navi costruite
          a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
          regolamento; 
                  n) carte, istruzioni e  pubblicazioni  nautiche  di
          cui al precedente  Art.  136,  come  portolani,  effemeridi
          astronomiche,  elenchi  dei  fari,  fanali  e  segnalamenti
          marittimi,   annuari   delle   maree,   tavole    nautiche,
          radioservizi, pubblicazioni varie di  aggiornamento,  norme
          per la tenuta ed aggiornamento delle pubblicazioni nautiche
          edite dai servizi idrografici di Stato; 
                  o)  compasso,  parallele  e  rapportatore:   doppia
          dotazione  per   tutte   le   navi   abilitate   a   viaggi
          internazionali lunghi o brevi; 
                  p) codice dei segnali per tutte le navi abilitate a
          navigazione oltre 20 miglia dalla costa e per tutte le navi
          munite di apparato radioelettrico; 
                  q) una serie completa delle bandiere prescritte dal
          codice dei segnali  ed  inoltre  le  bandiere  del  proprio
          nominativo internazionale; 
                  r)  lampada  per   segnalazioni   diurne   con   le
          prescritte lampadine di rispetto; 
                  s) due sestanti; 
                  t) codice della navigazione e relativo regolamento,
          codice  civile,  presente  regolamento;   regolamento   per
          evitare gli abbordi in mare, legge n. 616 del 6 giugno 1962
          sulla sicurezza della navigazione, convenzione. 
                2. Le navi abilitate a navigazione  nazionale  devono
          avere le dotazioni di cui al precedente  comma  1,  con  le
          seguenti varianti: 
                  se non e' imbarcato almeno un diplomato capitano di
          lungo corso non sono prescritti il sestante, il cronometro,
          l'orologio di confronto, le effemeridi astronomiche  e  gli
          annuari delle maree; 
                  non e' prescritta la dotazione del codice civile; 
                  e' sufficiente la dotazione di: 
                    a) un binocolo di tipo prismatico; 
                    b) uno scandaglio con sagola debitamente graduata
          per fondali di 40 metri. 
                3.  Le  navi   abilitate   a   navigazione   costiera
          (internazionale  o  nazionale)  devono  avere  le  seguenti
          dotazioni: 
                  a) un orologio, un barometro,  uno  scandaglio  per
          piccole profondita', un binocolo; 
                  b) due semicerchi  di  rilevamento  sulle  ali  del
          ponte di comando, oppure  un  cerchio  o  semicerchio,  con
          buona visibilita' nei settori prodieri; 
                  c) carte nautiche,  portolani,  elenchi  dei  fari,
          fanali e segnalamenti marittimi, in relazione ai viaggi  da
          effettuare; 
                  d) compasso, parallele e rapportatore; 
                  e) codice della navigazione e relativo regolamento,
          regolamento per evitare gli abbordi in mare  e  codice  dei
          segnali nei casi previsti dal precedente comma 1; 
                  f)   le    bandiere    del    proprio    nominativo
          internazionale, per le navi alle quali e' stato assegnato. 
                4.  Le  navi  abilitate   a   navigazione   nazionale
          litoranea e locale devono avere le seguenti dotazioni: 
                  a) un orologio; 
                  b) uno scandaglio; 
                  c) carte nautiche della zona; 
                  d) bandiere del nominativo, se assegnato; 
                  e)  codice  dei  segnali,  nei  casi  previsti  dal
          precedente comma 1. 
                4-bis. Le navi lagunari hanno le seguenti dotazioni: 
                  a) un orologio, anche digitale; 
                  b) uno scandaglio a mano; 
                  c)  la  tabella  del  codice   internazionale   dei
          segnali; 
              d) un sistema di identificazione automatica  (AIS),  se
          di  stazza   lorda   superiore   a   150   tonnellate.   Le
          caratteristiche tecniche, per le nuove installazioni, e  di
          utilizzo   dell'apparecchiatura   sono   determinate    dal
          Ministero. Non  e'  necessario  che  l'apparecchiatura  sia
          interfacciata al dispositivo di indicazione della prora.».