Art. 40 
 
Modifiche all'articolo 145 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 145  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, le  parole  «e  locale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, locale e nelle acque protette della laguna di Venezia»; 
    b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si  applicano  alle
navi lagunari, per le quali vale la seguente: 
        a) le navi  lagunari  a  propulsione  meccanica,  oltre  agli
strumenti e alle dotazioni di cui agli articoli  71,  comma  1-bis  e
142, comma 4-bis, hanno i seguenti materiali di servizio: 
          1) alberatura, secondo i piani della nave; 
          2) un altoparlante autonomo portatile, se di  stazza  lorda
superiore o uguale a 25 tonnellate. 
      2-ter.  Le  navi  lagunari  di  stazza  lorda  inferiore  a   5
tonnellate sono esentate dall'applicazione delle disposizioni di  cui
al presente articolo.». 
 
          Note all'art. 40: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  145  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 145  (Materiali  di  servizio  e  dispensa  dai
          materiali di rispetto per le navi a  propulsione  meccanica
          abilitate  a   navigazione   costiera,   internazionale   o
          nazionale, litoranea, locale e nelle acque  protette  della
          laguna di Venezia). - 1. Le navi  a  propulsione  meccanica
          abilitate  a   navigazione   costiera,   internazionale   o
          nazionale e a navigazione litoranea  devono  essere  dotate
          dei materiali di servizio di cui al precedente art. 144. Le
          navi abilitate a navigazione locale  devono  essere  dotate
          dei materiali di servizio di cui  al  precedente  art.  144
          punti a), b), c), d) e). 
                2. Per le navi di cui al precedente  comma  non  sono
          prescritti i materiali di rispetto, salvo che per  le  navi
          abilitate a navigazione costiera. 
                2-bis. Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2  non  si
          applicano  alle  navi  lagunari,  per  le  quali  vale   la
          seguente: 
                  a) le navi lagunari a propulsione meccanica,  oltre
          agli strumenti e alle dotazioni di cui  agli  articoli  71,
          comma 1-bis e 142, comma 4-bis, hanno i seguenti  materiali
          di servizio: 
                    1) alberatura, secondo i piani della nave; 
                    2) un  altoparlante  autonomo  portatile,  se  di
          stazza lorda superiore o uguale a 25 tonnellate. 
              2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore  a  5
          tonnellate   sono    esentate    dall'applicazione    delle
          disposizioni di cui al presente articolo.».