Art. 42 
 
  1. Dopo il titolo VII del libro II del  regolamento  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.  435,  e'
inserito il seguente: 
 
                           «Titolo VII-bis 
            Stazione radioelettrica per le navi lagunari 
 
      Art. 168-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del
presente titolo si applicano alle navi lagunari. 
 
                             Capitolo I 
                            Prescrizioni 
 
      Art. 168-ter (Dotazione radioelettrica). - 1. Le navi di cui al
presente titolo sono dotate  di  un  apparato  VHF  in  DSC  (Digital
Selective Calling) almeno in classe D di  tipo  fisso,  interfacciato
con un ricevitore GPS conforme alla normativa vigente. 
  2. L'impianto di cui al comma 1 e' soggetto a collaudo iniziale e a
ispezione periodica secondo la normativa vigente. 
  3. Gli apparati sono  installati  in  modo  che  siano  prontamente
accessibili per l'ispezione e la manutenzione a bordo. 
 
                             Capitolo II 
                  Requisiti tecnici e manutenzione 
 
      Art. 168-quater (Requisiti tecnici  e  manutenzione). -  1.  La
stazione radio e' sistemata in modo che: 
        a) nessuna interferenza pericolosa di origine  sia  meccanica
che elettrica o  di  altro  tipo  possa  comprometterne  il  corretto
funzionamento; 
        b) sia assicurata la compatibilita'  elettromagnetica  e  sia
evitata l'interazione pericolosa con altri apparati e impianti; 
        c) sia assicurato il maggior grado possibile di  sicurezza  e
disponibilita' operativa; 
        d) sia  protetta  dagli  effetti  dannosi  dell'acqua,  delle
temperature esterne e delle condizioni ambientali avverse; 
        e) sia provvista di illuminazione  idonea  a  evidenziare  in
modo  adeguato   i   comandi   relativi   all'uso   della   dotazione
radioelettrica. 
  2.  La  stazione  radio  e'  contrassegnata   con   il   nominativo
internazionale, l'identita' della stazione della  nave  e  il  codice
MMSI (Maritime Mobile Service Identity). 
  3. Il comando dei canali  radiotelefonici  VHF  richiesti  al  fine
della sicurezza della navigazione e'  immediatamente  disponibile  in
plancia e comodo dalla posizione di governo. 
  4. Le antenne sono di tipo chiuso alla corrente continua. 
      Art. 168-quinquies (Alimentazione). - 1. L'alimentazione  della
stazione radio per le navi di stazza lorda inferiore a 25  tonnellate
avviene  dalla  sorgente  di  energia  elettrica  principale  o,   in
alternativa, da una sorgente di energia  elettrica  dedicata.  Se  la
sorgente di alimentazione  dedicata  e'  costituita  da  batterie  di
accumulatori, esse sono in grado di assicurare un'autonomia minima di
3 ore di  funzionamento  ed  e'  presente  a  bordo  un  sistema  che
garantisca la loro ricarica. La linea di alimentazione della stazione
radioelettrica e' diretta e dedicata e protetta  da  un  interruttore
magnetotermico per ogni utenza. Se presente, il riduttore di tensione
e' rispondente alle direttive europee previste  per  questo  tipo  di
apparecchiature. 
  2. L'alimentazione della stazione radio per le navi di stazza lorda
superiore o uguale 25 tonnellate avviene dalla  sorgente  di  energia
elettrica principale e  da  una  sorgente  di  energia  elettrica  di
riserva costituita  da  batterie  di  accumulatori.  La  sorgente  di
energia elettrica di riserva e': 
    a) in grado di assicurare  una  autonomia  minima  di  3  ore  di
funzionamento; 
    b) indipendente e dedicata; 
    c) di agevole e facile inserzione; 
    d) situata, per quanto praticamente possibile, nella  parte  piu'
elevata della nave in vicinanza e almeno allo  stesso  livello  degli
impianti da alimentare; 
    e) connessa direttamente  a  un  sistema  che  ne  garantisca  la
ricarica; 
    f) provvista di voltmetro e amperometro. 
  3. Le linee di alimentazione della stazione radioelettrica  di  cui
al comma 2 sono protette da un interruttore magnetotermico  per  ogni
utenza. Se presente, il riduttore di  tensione  e'  rispondente  alle
direttive europee previste per questo tipo di apparecchiature. 
      Art. 168-sexies (Precauzioni speciali contro gli incendi). - 1.
E' vietato porre materiali facilmente infiammabili  nei  locali  dove
sono ubicati apparati radioelettrici. 
  2. I locali di cui al comma 1 sono  dotati  di  un  solo  estintore
portatile ubicato nelle vicinanze degli apparati radioelettrici. 
  3. L'estintore di cui al comma 2 e'  di  tipo  approvato.  Esso  e'
aggiuntivo rispetto a quelli previsti dall'articolo 86, comma  3-bis,
lettera b), numero 4), se le navi  hanno  stazza  lorda  superiore  o
uguale a 25 tonnellate. 
  4. Le condutture elettriche all'impianto radio sul ponte di coperta
e sulle  sovrastrutture  devono  essere  conformi  alle  prescrizioni
dell'ente tecnico. 
 
                            Capitolo III 
Documentazione  relativa  alla  stazione   radioelettrica,   impianti
                facoltativi e corrispondenza pubblica 
 
      Art. 168-septies (Documenti relativi alla stazione radio). - 1.
La  stazione  radio  e'  corredata  della  licenza   della   stazione
radioelettrica. 
  2. All'atto del collaudo o della visita periodica sono presentati a
bordo i seguenti documenti: 
    a) manuale d'uso della dotazione radioelettrica; 
    b) dichiarazione di conformita' dell'apparato radio; 
    c) dichiarazione di assegnazione del codice MMSI; 
    d) contratto di gestione della stazione radio, stipulato  con  la
societa' titolare di autorizzazione generale; 
    e) verbale di  collaudo  e  ultimo  verbale  di  ispezione  della
stazione radioelettrica. 
  3. A seguito di richiesta, il titolo di operatore  radiotelefonista
e lo schema elettrico  dell'impianto  radioelettrico  di  bordo  sono
inviati agli organi di controllo. 
      Art. 168-octies  (Impianti  facoltativi).  -  1.  Gli  impianti
radioelettrici adibiti al servizio mobile marittimo, se installati in
via facoltativa, soddisfano quanto stabilito dalla normativa vigente. 
  2. E' fatto obbligo di assicurare che gli impianti e  gli  apparati
elettronici non adibiti al servizio di cui al comma 1  non  arrechino
interferenze al corretto funzionamento della dotazione radioelettrica
di cui all'articolo 168-ter. 
      Art. 168-nonies (Operatore radiotelefonista). - 1.  L'operatore
radiotelefonista dell'apparato di  cui  all'articolo  168-ter  e'  in
possesso almeno della specifica abilitazione  conseguita  sulla  base
della disciplina prevista, secondo criteri  di  semplificazione,  con
decreto del Ministero dello sviluppo economico,  da  adottarsi  entro
dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore   della   presente
disposizione, e  il  cui  rilascio  e'  di  competenza  dello  stesso
Ministero. 
      Art. 168-decies (Corrispondenza pubblica). -  1.  Le  navi  non
hanno l'obbligo della installazione della cabina  telefonica  per  il
servizio di corrispondenza pubblica di cui alla parte I, sezione  II,
punto 1.2.4, delle norme tecniche relative ai  requisiti  cui  devono
soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo delle navi  mercantili
e lusorie, approvate con decreto del  Ministro  per  le  poste  e  le
telecomunicazioni  24  maggio  1967,   pubblicato   nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  175
del 14 luglio 1967. 
      Art. 168-undecies (Applicazione). - 1.  Fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 168-duodecies, alle disposizioni di  cui  agli
articoli 168-ter, 168-quater, 168-quinquies, 168-sexies, 168-septies,
168-octies. 168-nonies e 168-decies si adeguano sia le navi nuove che
le navi esistenti. 
      Art. 168-duodecies  (Disposizione  transitorie).  -1.  Le  navi
lagunari si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli  168-ter,
168-quater,  168-quinquies,  168-sexies,  168-septies,  168-octies  e
168-nonies entro trentasei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
decreto ministeriale istitutivo della specifica abilitazione  di  cui
all'articolo 168-nonies. Fino alla data di adeguamento, che  coincide
con il collaudo di cui all'articolo 168-ter, comma 2, e comunque  non
oltre il termine di trentasei mesi di cui al primo periodo, alle navi
lagunari continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui  al  Titolo
VII. 
  2. Nelle more dell'emanazione del decreto  ministeriale  istitutivo
della  specifica  abilitazione  di  cui  all'articolo  168-nonies,  i
titolari del certificato di abilitazione all'esercizio degli apparati
radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera,  locale
e ravvicinata, previsto dal decreto del Ministro delle  comunicazioni
8 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 68 del 23 marzo 2005, sono abilitati anche  all'esercizio
delle stazioni delle navi di cui all'articolo 168-ter.».