Art. 42 1. Dopo il titolo VII del libro II del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e' inserito il seguente: «Titolo VII-bis Stazione radioelettrica per le navi lagunari Art. 168-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle navi lagunari. Capitolo I Prescrizioni Art. 168-ter (Dotazione radioelettrica). - 1. Le navi di cui al presente titolo sono dotate di un apparato VHF in DSC (Digital Selective Calling) almeno in classe D di tipo fisso, interfacciato con un ricevitore GPS conforme alla normativa vigente. 2. L'impianto di cui al comma 1 e' soggetto a collaudo iniziale e a ispezione periodica secondo la normativa vigente. 3. Gli apparati sono installati in modo che siano prontamente accessibili per l'ispezione e la manutenzione a bordo. Capitolo II Requisiti tecnici e manutenzione Art. 168-quater (Requisiti tecnici e manutenzione). - 1. La stazione radio e' sistemata in modo che: a) nessuna interferenza pericolosa di origine sia meccanica che elettrica o di altro tipo possa comprometterne il corretto funzionamento; b) sia assicurata la compatibilita' elettromagnetica e sia evitata l'interazione pericolosa con altri apparati e impianti; c) sia assicurato il maggior grado possibile di sicurezza e disponibilita' operativa; d) sia protetta dagli effetti dannosi dell'acqua, delle temperature esterne e delle condizioni ambientali avverse; e) sia provvista di illuminazione idonea a evidenziare in modo adeguato i comandi relativi all'uso della dotazione radioelettrica. 2. La stazione radio e' contrassegnata con il nominativo internazionale, l'identita' della stazione della nave e il codice MMSI (Maritime Mobile Service Identity). 3. Il comando dei canali radiotelefonici VHF richiesti al fine della sicurezza della navigazione e' immediatamente disponibile in plancia e comodo dalla posizione di governo. 4. Le antenne sono di tipo chiuso alla corrente continua. Art. 168-quinquies (Alimentazione). - 1. L'alimentazione della stazione radio per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate avviene dalla sorgente di energia elettrica principale o, in alternativa, da una sorgente di energia elettrica dedicata. Se la sorgente di alimentazione dedicata e' costituita da batterie di accumulatori, esse sono in grado di assicurare un'autonomia minima di 3 ore di funzionamento ed e' presente a bordo un sistema che garantisca la loro ricarica. La linea di alimentazione della stazione radioelettrica e' diretta e dedicata e protetta da un interruttore magnetotermico per ogni utenza. Se presente, il riduttore di tensione e' rispondente alle direttive europee previste per questo tipo di apparecchiature. 2. L'alimentazione della stazione radio per le navi di stazza lorda superiore o uguale 25 tonnellate avviene dalla sorgente di energia elettrica principale e da una sorgente di energia elettrica di riserva costituita da batterie di accumulatori. La sorgente di energia elettrica di riserva e': a) in grado di assicurare una autonomia minima di 3 ore di funzionamento; b) indipendente e dedicata; c) di agevole e facile inserzione; d) situata, per quanto praticamente possibile, nella parte piu' elevata della nave in vicinanza e almeno allo stesso livello degli impianti da alimentare; e) connessa direttamente a un sistema che ne garantisca la ricarica; f) provvista di voltmetro e amperometro. 3. Le linee di alimentazione della stazione radioelettrica di cui al comma 2 sono protette da un interruttore magnetotermico per ogni utenza. Se presente, il riduttore di tensione e' rispondente alle direttive europee previste per questo tipo di apparecchiature. Art. 168-sexies (Precauzioni speciali contro gli incendi). - 1. E' vietato porre materiali facilmente infiammabili nei locali dove sono ubicati apparati radioelettrici. 2. I locali di cui al comma 1 sono dotati di un solo estintore portatile ubicato nelle vicinanze degli apparati radioelettrici. 3. L'estintore di cui al comma 2 e' di tipo approvato. Esso e' aggiuntivo rispetto a quelli previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, lettera b), numero 4), se le navi hanno stazza lorda superiore o uguale a 25 tonnellate. 4. Le condutture elettriche all'impianto radio sul ponte di coperta e sulle sovrastrutture devono essere conformi alle prescrizioni dell'ente tecnico. Capitolo III Documentazione relativa alla stazione radioelettrica, impianti facoltativi e corrispondenza pubblica Art. 168-septies (Documenti relativi alla stazione radio). - 1. La stazione radio e' corredata della licenza della stazione radioelettrica. 2. All'atto del collaudo o della visita periodica sono presentati a bordo i seguenti documenti: a) manuale d'uso della dotazione radioelettrica; b) dichiarazione di conformita' dell'apparato radio; c) dichiarazione di assegnazione del codice MMSI; d) contratto di gestione della stazione radio, stipulato con la societa' titolare di autorizzazione generale; e) verbale di collaudo e ultimo verbale di ispezione della stazione radioelettrica. 3. A seguito di richiesta, il titolo di operatore radiotelefonista e lo schema elettrico dell'impianto radioelettrico di bordo sono inviati agli organi di controllo. Art. 168-octies (Impianti facoltativi). - 1. Gli impianti radioelettrici adibiti al servizio mobile marittimo, se installati in via facoltativa, soddisfano quanto stabilito dalla normativa vigente. 2. E' fatto obbligo di assicurare che gli impianti e gli apparati elettronici non adibiti al servizio di cui al comma 1 non arrechino interferenze al corretto funzionamento della dotazione radioelettrica di cui all'articolo 168-ter. Art. 168-nonies (Operatore radiotelefonista). - 1. L'operatore radiotelefonista dell'apparato di cui all'articolo 168-ter e' in possesso almeno della specifica abilitazione conseguita sulla base della disciplina prevista, secondo criteri di semplificazione, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui rilascio e' di competenza dello stesso Ministero. Art. 168-decies (Corrispondenza pubblica). - 1. Le navi non hanno l'obbligo della installazione della cabina telefonica per il servizio di corrispondenza pubblica di cui alla parte I, sezione II, punto 1.2.4, delle norme tecniche relative ai requisiti cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili e lusorie, approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 24 maggio 1967, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 14 luglio 1967. Art. 168-undecies (Applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 168-duodecies, alle disposizioni di cui agli articoli 168-ter, 168-quater, 168-quinquies, 168-sexies, 168-septies, 168-octies. 168-nonies e 168-decies si adeguano sia le navi nuove che le navi esistenti. Art. 168-duodecies (Disposizione transitorie). -1. Le navi lagunari si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 168-ter, 168-quater, 168-quinquies, 168-sexies, 168-septies, 168-octies e 168-nonies entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale istitutivo della specifica abilitazione di cui all'articolo 168-nonies. Fino alla data di adeguamento, che coincide con il collaudo di cui all'articolo 168-ter, comma 2, e comunque non oltre il termine di trentasei mesi di cui al primo periodo, alle navi lagunari continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Titolo VII. 2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale istitutivo della specifica abilitazione di cui all'articolo 168-nonies, i titolari del certificato di abilitazione all'esercizio degli apparati radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata, previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 8 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005, sono abilitati anche all'esercizio delle stazioni delle navi di cui all'articolo 168-ter.».