Art. 43 
 
Modifiche all'articolo 180 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 180  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1,
sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Nel caso di societa'  che  adottano  il  manuale  di  cui
all'articolo 106-bis, l'autorita' marittima, sentito l'ente  tecnico,
puo' abilitare navi lagunari a eseguire operazioni  di  rimorchio  di
navi  appartenenti  alla  flotta  della   societa'   stessa,   previo
accertamento dell'idoneita' anche in relazione alla  sistemazione  di
fanali e segnali e alla categoria di nave da rimorchiare, fatto salvo
il disposto di cui all'articolo  110,  comma  5-bis.  L'idoneita'  e'
riportata sui documenti di sicurezza. 
    1-ter. Per operazioni di rimorchio  di  cui  al  comma  1-bis  si
intendono le operazioni di rimorchio esclusivamente laterale. 
    1-quater. Le operazioni di rimorchio di cui al comma  1-bis  sono
eseguite senza passeggeri a bordo. 
    1-quinquies. Le procedure di rimorchio di cui al comma 1-bis sono
contenute  nel  manuale  operativo  di  cui  all'articolo  106-bis  e
verificate durante le esercitazioni previste dallo stesso.». 
 
          Note all'art. 43: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  180  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.   180   (Navi   usate   occasionalmente    come
          rimorchiatori). - 1. L'autorita' marittima, sentito  l'ente
          tecnico, puo' autorizzare navi diverse dai rimorchiatori ad
          eseguire operazioni di rimorchio occasionali qualora ne sia
          accertata   la   specifica   idoneita'   per   il   viaggio
          prestabilito anche in relazione all'unita' da rimorchiare. 
                1-bis. Nel caso di societa' che adottano  il  manuale
          di cui all'articolo 106-bis, l'autorita' marittima, sentito
          l'ente tecnico, puo' abilitare  navi  lagunari  a  eseguire
          operazioni di rimorchio di navi  appartenenti  alla  flotta
          della societa' stessa, previo  accertamento  dell'idoneita'
          anche in relazione alla sistemazione di fanali e segnali  e
          alla categoria di  nave  da  rimorchiare,  fatto  salvo  il
          disposto di cui all'articolo 110, comma 5-bis.  L'idoneita'
          e' riportata sui documenti di sicurezza. 
                1-ter. Per operazioni di rimorchio di  cui  al  comma
          1-bis   si   intendono   le   operazioni    di    rimorchio
          esclusivamente laterale. 
                1-quater. Le operazioni di rimorchio di cui al  comma
          1-bis sono eseguite senza passeggeri a bordo. 
                1-quinquies. Le procedure  di  rimorchio  di  cui  al
          comma 1-bis sono contenute nel  manuale  operativo  di  cui
          all'articolo 106-bis e verificate durante le  esercitazioni
          previste dallo stesso.».