Art. 43 Modifiche all'articolo 180 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 180 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nel caso di societa' che adottano il manuale di cui all'articolo 106-bis, l'autorita' marittima, sentito l'ente tecnico, puo' abilitare navi lagunari a eseguire operazioni di rimorchio di navi appartenenti alla flotta della societa' stessa, previo accertamento dell'idoneita' anche in relazione alla sistemazione di fanali e segnali e alla categoria di nave da rimorchiare, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 110, comma 5-bis. L'idoneita' e' riportata sui documenti di sicurezza. 1-ter. Per operazioni di rimorchio di cui al comma 1-bis si intendono le operazioni di rimorchio esclusivamente laterale. 1-quater. Le operazioni di rimorchio di cui al comma 1-bis sono eseguite senza passeggeri a bordo. 1-quinquies. Le procedure di rimorchio di cui al comma 1-bis sono contenute nel manuale operativo di cui all'articolo 106-bis e verificate durante le esercitazioni previste dallo stesso.».
Note all'art. 43: - Si riporta il testo dell'articolo 180 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 180 (Navi usate occasionalmente come rimorchiatori). - 1. L'autorita' marittima, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare navi diverse dai rimorchiatori ad eseguire operazioni di rimorchio occasionali qualora ne sia accertata la specifica idoneita' per il viaggio prestabilito anche in relazione all'unita' da rimorchiare. 1-bis. Nel caso di societa' che adottano il manuale di cui all'articolo 106-bis, l'autorita' marittima, sentito l'ente tecnico, puo' abilitare navi lagunari a eseguire operazioni di rimorchio di navi appartenenti alla flotta della societa' stessa, previo accertamento dell'idoneita' anche in relazione alla sistemazione di fanali e segnali e alla categoria di nave da rimorchiare, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 110, comma 5-bis. L'idoneita' e' riportata sui documenti di sicurezza. 1-ter. Per operazioni di rimorchio di cui al comma 1-bis si intendono le operazioni di rimorchio esclusivamente laterale. 1-quater. Le operazioni di rimorchio di cui al comma 1-bis sono eseguite senza passeggeri a bordo. 1-quinquies. Le procedure di rimorchio di cui al comma 1-bis sono contenute nel manuale operativo di cui all'articolo 106-bis e verificate durante le esercitazioni previste dallo stesso.».