Art. 45 Modifiche all'articolo 201 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 201 del regolamento approvato con Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per le navi lagunari, l'autorita' marittima, ai fini della determinazione della composizione dell'equipaggio, tiene conto che la navigazione e' effettuata esclusivamente in acque portuali protette e del carattere promiscuo di tali acque.».
Note all'art. 45: - Si riporta il testo dell'articolo 201 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 201 (Composizione e forza minima dell'equipaggio). - 1. Fermo il disposto dell'art. 164 del codice della navigazione, nell'attuazione degli art. 317 dello stesso codice e 426 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) deve essere tenuta presente l'esigenza che l'equipaggio della nave sia numericamente sufficiente e qualitativamente idoneo ad assolvere i servizi di bordo secondo le prescrizioni contenute nel presente libro. 1-bis. Per le navi lagunari, l'autorita' marittima, ai fini della determinazione della composizione dell'equipaggio, tiene conto che la navigazione e' effettuata esclusivamente in acque portuali protette e del carattere promiscuo di tali acque.».