Art. 45 
 
Modifiche all'articolo 201 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 201 del regolamento approvato con Presidente  della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e'  inserito  il
seguente: 
    «1-bis. Per le navi  lagunari,  l'autorita'  marittima,  ai  fini
della determinazione della composizione dell'equipaggio, tiene  conto
che la navigazione e' effettuata  esclusivamente  in  acque  portuali
protette e del carattere promiscuo di tali acque.». 
 
          Note all'art. 45: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  201  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.    201    (Composizione    e    forza    minima
          dell'equipaggio). - 1. Fermo il disposto dell'art. 164  del
          codice della navigazione, nell'attuazione  degli  art.  317
          dello stesso codice  e  426  del  relativo  regolamento  di
          esecuzione  (navigazione  marittima)  deve  essere   tenuta
          presente  l'esigenza  che  l'equipaggio  della   nave   sia
          numericamente  sufficiente  e  qualitativamente  idoneo  ad
          assolvere  i  servizi  di  bordo  secondo  le  prescrizioni
          contenute nel presente libro. 
              1-bis. Per le navi lagunari, l'autorita' marittima,  ai
          fini    della     determinazione     della     composizione
          dell'equipaggio,  tiene  conto  che   la   navigazione   e'
          effettuata esclusivamente in acque portuali protette e  del
          carattere promiscuo di tali acque.».