Art. 46 
 
Modifiche all'articolo 203 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 203  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5,
sono inseriti i seguenti: 
    «5-bis. Per le navi lagunari soggette a rotazione  del  personale
per la particolare organizzazione del lavoro a bordo,  il  nominativo
del membro dell'equipaggio puo' essere sostituito dalla  mansione  di
bordo e il ruolo d'appello puo' essere redatto e  aggiornato  a  cura
della societa' armatrice. Il rispetto della verifica della  copertura
dei ruoli rimane sotto la responsabilita' del comando di bordo. 
    5-ter. Le navi lagunari, armate con un solo membro di equipaggio,
sono  esentate  dall'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo.». 
 
          Note all'art. 46: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  203  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 203 (Ruolo di appello). - 1. Su ogni nave  deve
          essere redatto, prima della partenza, a cura del comandante
          e su modello approvato dal Ministero, il ruolo di  appello,
          per stabilire le consegne di ogni  persona  dell'equipaggio
          nei casi di emergenza,  particolarmente  per  l'incendio  a
          bordo e l'abbandono della nave. Copie del ruolo di  appello
          devono essere affisse nei punti piu' frequentati della nave
          ed in particolare sul ponte di comando, nel locale apparato
          motore e nei locali dell'equipaggio. 
                Il ruolo d'appello deve essere aggiornato a cura  del
          comandante  in  dipendenza  di  qualsiasi  modifica   della
          composizione dell'equipaggio. 
                2. Sul ruolo di appello devono essere  indicati,  per
          ogni persona dell'equipaggio, il punto da  raggiungere,  il
          posto da occupare e le consegne da eseguire per: 
                  a) la chiusura delle porte stagne, la  manovra  dei
          dispositivi per il bilanciamento e per  la  chiusura  delle
          valvole, degli ombrinali, degli  scarichi  fuoribordo,  dei
          portellini di murata,  degli  osteriggi,  dei  portelli  ed
          altre simili aperture della nave, delle porte tagliafuoco e
          delle  serrande   della   ventilazione,   l'arresto   della
          ventilazione  meccanica,   l'intercettazione   dell'energia
          elettrica; 
                  b)  la  preparazione  in  generale  dei  mezzi   di
          salvataggio; 
                  c) l'armamento delle imbarcazioni  di  salvataggio,
          comprese le sistemazioni radioelettriche e  gli  apparecchi
          radio portatili, ove esistano; 
                  d) l'imbarco delle persone  sulle  imbarcazioni  di
          salvataggio e l'ammaino di queste; 
                  e) l'armamento e la messa in mare delle  zattere  e
          degli  apparecchi  galleggianti,  l'imbarco  delle  persone
          sulle zattere di salvataggio; 
                  f) l'estinzione degli incendi; 
                  g) l'uso dei mezzi di comunicazione. 
                3. Sulle navi che trasportano  passeggeri,  il  ruolo
          d'appello deve indicare, inoltre, i punti di  riunione  dei
          passeggeri nei  casi  di  emergenza  e  deve  stabilire  le
          consegne di ciascun componente del personale  del  servizio
          di camera con speciale riguardo ai seguenti adempimenti: 
                  a) avvisare i passeggeri; 
                  b) curare che i passeggeri  siano  convenientemente
          vestiti e che indossino in modo appropriato le  cinture  di
          salvataggio, assicurandosi che nessuno  sia  rimasto  nelle
          cabine od altri locali di alloggio; 
                  c) tenere l'ordine nei passaggi e nelle scale e, in
          generale, regolare il movimento dei passeggeri; 
                  d) radunare i passeggeri ai punti di riunione; 
                  e) disciplinare l'imbarco dei passeggeri sui  mezzi
          di salvataggio; 
                  f) curare che una conveniente provvista di  coperte
          sia collocata nelle imbarcazioni; 
                  g) impiegare la squadra di pronto intervento. 
                4. Nel ruolo d'appello  debbono  essere  specificati,
          oltre ai segnali per i casi di allarme  previsti  dall'art.
          247, i particolari segnali per richiamare  l'equipaggio  ai
          propri posti per le imbarcazioni e per le zattere e  per  i
          casi  d'incendio.  Tutti  questi  segnali   devono   essere
          azionati dal ponte di comando. 
                5. Il ruolo di appello deve specificare i  nominativi
          degli  ufficiali  e  dei  loro  sostituti   incaricati   di
          assicurare  che  i  mezzi  di  salvataggio   ed   i   mezzi
          antincendio siano mantenuti in buone  condizioni  e  pronti
          per l'impiego immediato. 
                5-bis. Per le navi lagunari soggette a rotazione  del
          personale per la particolare organizzazione  del  lavoro  a
          bordo, il nominativo del membro dell'equipaggio puo' essere
          sostituito dalla mansione di bordo  e  il  ruolo  d'appello
          puo' essere redatto e  aggiornato  a  cura  della  societa'
          armatrice. Il rispetto della verifica della  copertura  dei
          ruoli rimane sotto la responsabilita' del comando di bordo. 
                5-ter. Le navi lagunari, armate con un solo membro di
          equipaggio,   sono   esentate    dall'applicazione    delle
          disposizioni del presente articolo.».