Art. 46 Modifiche all'articolo 203 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 203 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. Per le navi lagunari soggette a rotazione del personale per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, il nominativo del membro dell'equipaggio puo' essere sostituito dalla mansione di bordo e il ruolo d'appello puo' essere redatto e aggiornato a cura della societa' armatrice. Il rispetto della verifica della copertura dei ruoli rimane sotto la responsabilita' del comando di bordo. 5-ter. Le navi lagunari, armate con un solo membro di equipaggio, sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».
Note all'art. 46: - Si riporta il testo dell'articolo 203 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 203 (Ruolo di appello). - 1. Su ogni nave deve essere redatto, prima della partenza, a cura del comandante e su modello approvato dal Ministero, il ruolo di appello, per stabilire le consegne di ogni persona dell'equipaggio nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave. Copie del ruolo di appello devono essere affisse nei punti piu' frequentati della nave ed in particolare sul ponte di comando, nel locale apparato motore e nei locali dell'equipaggio. Il ruolo d'appello deve essere aggiornato a cura del comandante in dipendenza di qualsiasi modifica della composizione dell'equipaggio. 2. Sul ruolo di appello devono essere indicati, per ogni persona dell'equipaggio, il punto da raggiungere, il posto da occupare e le consegne da eseguire per: a) la chiusura delle porte stagne, la manovra dei dispositivi per il bilanciamento e per la chiusura delle valvole, degli ombrinali, degli scarichi fuoribordo, dei portellini di murata, degli osteriggi, dei portelli ed altre simili aperture della nave, delle porte tagliafuoco e delle serrande della ventilazione, l'arresto della ventilazione meccanica, l'intercettazione dell'energia elettrica; b) la preparazione in generale dei mezzi di salvataggio; c) l'armamento delle imbarcazioni di salvataggio, comprese le sistemazioni radioelettriche e gli apparecchi radio portatili, ove esistano; d) l'imbarco delle persone sulle imbarcazioni di salvataggio e l'ammaino di queste; e) l'armamento e la messa in mare delle zattere e degli apparecchi galleggianti, l'imbarco delle persone sulle zattere di salvataggio; f) l'estinzione degli incendi; g) l'uso dei mezzi di comunicazione. 3. Sulle navi che trasportano passeggeri, il ruolo d'appello deve indicare, inoltre, i punti di riunione dei passeggeri nei casi di emergenza e deve stabilire le consegne di ciascun componente del personale del servizio di camera con speciale riguardo ai seguenti adempimenti: a) avvisare i passeggeri; b) curare che i passeggeri siano convenientemente vestiti e che indossino in modo appropriato le cinture di salvataggio, assicurandosi che nessuno sia rimasto nelle cabine od altri locali di alloggio; c) tenere l'ordine nei passaggi e nelle scale e, in generale, regolare il movimento dei passeggeri; d) radunare i passeggeri ai punti di riunione; e) disciplinare l'imbarco dei passeggeri sui mezzi di salvataggio; f) curare che una conveniente provvista di coperte sia collocata nelle imbarcazioni; g) impiegare la squadra di pronto intervento. 4. Nel ruolo d'appello debbono essere specificati, oltre ai segnali per i casi di allarme previsti dall'art. 247, i particolari segnali per richiamare l'equipaggio ai propri posti per le imbarcazioni e per le zattere e per i casi d'incendio. Tutti questi segnali devono essere azionati dal ponte di comando. 5. Il ruolo di appello deve specificare i nominativi degli ufficiali e dei loro sostituti incaricati di assicurare che i mezzi di salvataggio ed i mezzi antincendio siano mantenuti in buone condizioni e pronti per l'impiego immediato. 5-bis. Per le navi lagunari soggette a rotazione del personale per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, il nominativo del membro dell'equipaggio puo' essere sostituito dalla mansione di bordo e il ruolo d'appello puo' essere redatto e aggiornato a cura della societa' armatrice. Il rispetto della verifica della copertura dei ruoli rimane sotto la responsabilita' del comando di bordo. 5-ter. Le navi lagunari, armate con un solo membro di equipaggio, sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».