Art. 47 Modifiche all'articolo 204 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 204 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari.».
Note all'art. 47: - Si riporta il testo dell'articolo 204 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 204 (Libretto o scheda personale). - 1. Prima della partenza della nave, il comando di bordo deve munire ogni componente dell'equipaggio di un libretto o scheda personale che contenga oltre alle generalita': a) la qualifica relativa allo specifico servizio assegnatogli a bordo; b) le destinazioni nei casi di emergenza e le relative consegne da seguire. 2. Tutti i componenti l'equipaggio devono conoscere il contenuto del proprio libretto o scheda personale. 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari.».