Art. 47 
 
Modifiche all'articolo 204 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 204  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2,
e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano
alle navi lagunari.». 
 
          Note all'art. 47: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  204  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 204 (Libretto o scheda personale). -  1.  Prima
          della partenza della nave, il comando di bordo deve  munire
          ogni componente dell'equipaggio di  un  libretto  o  scheda
          personale che contenga oltre alle generalita': 
                  a) la qualifica relativa  allo  specifico  servizio
          assegnatogli a bordo; 
                  b) le destinazioni  nei  casi  di  emergenza  e  le
          relative consegne da seguire. 
                2. Tutti i componenti l'equipaggio  devono  conoscere
          il contenuto del proprio libretto o scheda personale. 
                2-bis. Le disposizioni del presente articolo  non  si
          applicano alle navi lagunari.».