Art. 48 
 
Modifiche all'articolo 208 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 208  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 7,
e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4  non  si  applicano
alle navi lagunari.». 
 
          Note all'art. 48: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  208  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 208 (Manutenzione ed  ispezione  da  parte  del
          personale di bordo). - 1. I  mezzi  di  salvataggio  devono
          essere  mantenuti  in  condizioni  di  efficienza  mediante
          adeguata manutenzione in  modo  da  essere  pronti  all'uso
          immediato. Le navi costruite  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  regolamento  devono  essere
          dotate di manuali di manutenzione preparati dal costruttore
          allo scopo di facilitare il compito suddetto. 
                2. I manuali di manutenzione  di  cui  al  precedente
          comma devono essere redatti  in  modo  semplice  e  chiaro,
          illustrati quanto piu' possibile, e  devono  includere,  in
          relazione al singolo mezzo di salvataggio: 
                  un  elenco  delle  operazioni  di   controllo   per
          l'effettuazione delle ispezioni  prescritte  al  successivo
          comma 5; 
                  istruzioni per le manutenzioni e le riparazioni; 
                  programma delle manutenzioni periodiche; 
                  schema dei punti di lubrificazione  e  lubrificanti
          consigliati; 
                  elenco delle parti che possono essere sostituite; 
                  elenco dei fornitori dei pezzi di rispetto; 
                  registro   per   annotare   le   ispezioni   e   le
          manutenzioni effettuate. 
                3. Il Ministero puo' consentire  che,  in  luogo  del
          manuale di cui al comma precedente,  vengano  forniti  alla
          nave programmi di manutenzione che contengano gli  elementi
          dettagliatamente indicati nello stesso comma. 
                4. Al fine di effettuare le riparazioni dei mezzi  di
          salvataggio e dei relativi  componenti  soggetti  a  rapida
          usura e che necessitano di periodica  sostituzione,  devono
          essere disponibili  a  bordo  i  pezzi  di  rispetto  e  le
          dotazioni all'uopo necessari. 
                5. Le  seguenti  prove  ed  ispezioni  devono  essere
          eseguite: 
                  a) settimanalmente 
                    (i) i mezzi collettivi di salvataggio, i battelli
          di emergenza ed i dispositivi per  la  loro  messa  a  mare
          devono essere controllati visivamente per  assicurarsi  che
          siano pronti all'uso; 
                    (ii) i motori delle imbarcazioni di salvataggio e
          dei battelli di emergenza  devono  essere  messi  in  moto,
          inserendo la marcia avanti e quella indietro,  e  mantenuti
          in funzione per  almeno  3  minuti  complessivamente.  Tale
          prova  non  deve  essere  eseguita  quando  la  temperatura
          ambiente e' inferiore a quella minima stabilita per la loro
          messa in moto; 
                  b) mensilmente l'ispezione dei mezzi di salvataggio
          sulla base  degli  elementi  dettagliatamente  indicati  al
          precedente comma 2, incluse le dotazioni delle imbarcazioni
          di salvataggio, per accertare che siano al completo  ed  in
          buono stato di conservazione. Il  risultato  dell'ispezione
          deve essere annotato sul giornale di bordo. 
                6. I cavi tiranti in acciaio dei paranchi di  ammaino
          devono essere  riposizionati,  in  modo  da  invertirne  le
          estremita', almeno ogni 30 mesi ed essere rinnovati, quando
          necessario, in relazione al loro deterioramento, e comunque
          ogni 5 anni. 
                7. Le riparazioni e le manutenzioni dei  battelli  di
          emergenza gonfiabili devono essere  effettuate  secondo  le
          istruzioni fornite dal  costruttore.  A  bordo  della  nave
          possono essere eseguite, in caso di necessita', riparazioni
          di emergenza; in tal caso le riparazioni definitive  devono
          avere luogo presso una stazione di servizio autorizzata dal
          costruttore. 
                7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4  non  si
          applicano alle navi lagunari.».