Art. 48 Modifiche all'articolo 208 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 208 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle navi lagunari.».
Note all'art. 48: - Si riporta il testo dell'articolo 208 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 208 (Manutenzione ed ispezione da parte del personale di bordo). - 1. I mezzi di salvataggio devono essere mantenuti in condizioni di efficienza mediante adeguata manutenzione in modo da essere pronti all'uso immediato. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dotate di manuali di manutenzione preparati dal costruttore allo scopo di facilitare il compito suddetto. 2. I manuali di manutenzione di cui al precedente comma devono essere redatti in modo semplice e chiaro, illustrati quanto piu' possibile, e devono includere, in relazione al singolo mezzo di salvataggio: un elenco delle operazioni di controllo per l'effettuazione delle ispezioni prescritte al successivo comma 5; istruzioni per le manutenzioni e le riparazioni; programma delle manutenzioni periodiche; schema dei punti di lubrificazione e lubrificanti consigliati; elenco delle parti che possono essere sostituite; elenco dei fornitori dei pezzi di rispetto; registro per annotare le ispezioni e le manutenzioni effettuate. 3. Il Ministero puo' consentire che, in luogo del manuale di cui al comma precedente, vengano forniti alla nave programmi di manutenzione che contengano gli elementi dettagliatamente indicati nello stesso comma. 4. Al fine di effettuare le riparazioni dei mezzi di salvataggio e dei relativi componenti soggetti a rapida usura e che necessitano di periodica sostituzione, devono essere disponibili a bordo i pezzi di rispetto e le dotazioni all'uopo necessari. 5. Le seguenti prove ed ispezioni devono essere eseguite: a) settimanalmente (i) i mezzi collettivi di salvataggio, i battelli di emergenza ed i dispositivi per la loro messa a mare devono essere controllati visivamente per assicurarsi che siano pronti all'uso; (ii) i motori delle imbarcazioni di salvataggio e dei battelli di emergenza devono essere messi in moto, inserendo la marcia avanti e quella indietro, e mantenuti in funzione per almeno 3 minuti complessivamente. Tale prova non deve essere eseguita quando la temperatura ambiente e' inferiore a quella minima stabilita per la loro messa in moto; b) mensilmente l'ispezione dei mezzi di salvataggio sulla base degli elementi dettagliatamente indicati al precedente comma 2, incluse le dotazioni delle imbarcazioni di salvataggio, per accertare che siano al completo ed in buono stato di conservazione. Il risultato dell'ispezione deve essere annotato sul giornale di bordo. 6. I cavi tiranti in acciaio dei paranchi di ammaino devono essere riposizionati, in modo da invertirne le estremita', almeno ogni 30 mesi ed essere rinnovati, quando necessario, in relazione al loro deterioramento, e comunque ogni 5 anni. 7. Le riparazioni e le manutenzioni dei battelli di emergenza gonfiabili devono essere effettuate secondo le istruzioni fornite dal costruttore. A bordo della nave possono essere eseguite, in caso di necessita', riparazioni di emergenza; in tal caso le riparazioni definitive devono avere luogo presso una stazione di servizio autorizzata dal costruttore. 7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle navi lagunari.».