Art. 49 
 
Modifiche all'articolo 211 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 211  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2,
e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Sulle navi lagunari, alla manovra  degli  impianti  fissi
per l'estinzione degli incendi e' destinato personale particolarmente
addestrato e in numero adeguato in  relazione  alla  tipologia  della
nave e all'organizzazione di emergenza di bordo.». 
 
          Note all'art. 49: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  211  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 211 (Personale per la  manovra  degli  impianti
          fissi antincendio). - 1. Alla manovra degli impianti  fissi
          per l'estinzione  degli  incendi  devono  essere  destinati
          gruppi fissi particolarmente addestrati  e  guidati  da  un
          ufficiale o, in mancanza, da un sottufficiale di macchina. 
                2. I gruppi devono essere costituiti  da  almeno  due
          uomini e la loro composizione deve essere regolata in  modo
          che sia assicurato in ogni caso l'immediato  impiego  degli
          impianti suddetti. 
                2-bis.  Sulle  navi  lagunari,  alla  manovra   degli
          impianti fissi per l'estinzione degli incendi e'  destinato
          personale particolarmente addestrato e in  numero  adeguato
          in relazione alla tipologia della nave e all'organizzazione
          di emergenza di bordo.».