Art. 50 
 
Modifiche all'articolo 216 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 216  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1,
e' inserito il seguente: «1-bis. Sulle navi lagunari di stazza  lorda
inferiore a 5000 tonnellate abilitate  a  trasportare  un  numero  di
passeggeri inferiore a 400 l'addestramento dell'equipaggio e'  curato
dalla societa' armatrice.». 
 
          Note all'art. 50: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  216  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 216 (Addestramento  del  personale  sulle  navi
          senza stazione antincendio). - 1. Sulle navi che non  hanno
          l'obbligo della stazione antincendio e quindi della squadra
          vigili  del  fuoco  spetta   all'ufficiale   addetto   alla
          sicurezza di curare l'addestramento  di  tutte  le  persone
          dell'equipaggio ai sensi dell'art. 215 e di  esplicare,  in
          quanto applicabili, gli altri compiti dello stesso articolo
          attribuiti all'ufficiale addetto alla squadra. 
                1-bis. Sulle navi lagunari di stazza lorda  inferiore
          a 5000 tonnellate abilitate  a  trasportare  un  numero  di
          passeggeri inferiore a 400 l'addestramento  dell'equipaggio
          e' curato dalla societa' armatrice.».