Art. 51 Modifiche all'articolo 217 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 217 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Sulle navi lagunari, alla fine di ogni ronda, e' fatto rapporto all'ufficiale di guardia sul ponte di comando, che provvede alla relativa annotazione sul giornale di bordo.».
Note all'art. 51: - Si riporta il testo dell'articolo 217 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 217 (Ronda). - 1. Su tutte le navi da passeggeri deve essere effettuato un servizio di ronda in modo che tutti i locali ove puo' svilupparsi un incendio, nonche' i locali accessibili al servizio stesso vengano visitati il piu' frequentemente possibile, in relazione al tipo ed alle dimensioni della nave, ed ogni principio di incendio possa essere prontamente rivelato. 2. Ogni membro della ronda deve essere istruito sulle sistemazioni della nave e sull'ubicazione e funzionamento di tutte le apparecchiature che puo' essere chiamato ad usare. 3. Deve essere effettuata almeno una ronda dalla mezzanotte alle quattro. 4. Sulle navi che debbono avere la squadra dei vigili del fuoco, questi partecipano alle ronde, che devono essere effettuate almeno due volte durante il giorno ed almeno tre volte durante la notte. 5. Alla fine di ogni ronda, deve essere fatto rapporto all'ufficiale di guardia sul ponte di comando, che ne prende nota nel giornale nautico. 6. I locali di alloggio dei passeggeri devono essere convenientemente vigilati durante la notte da apposito personale di guardia. 6-bis. Sulle navi lagunari, alla fine di ogni ronda, e' fatto rapporto all'ufficiale di guardia sul ponte di comando, che provvede alla relativa annotazione sul giornale di bordo.».