Art. 51 
 
Modifiche all'articolo 217 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 217  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 6,
e' inserito il seguente: 
    «6-bis. Sulle navi lagunari, alla fine di ogni  ronda,  e'  fatto
rapporto all'ufficiale di guardia sul ponte di comando, che  provvede
alla relativa annotazione sul giornale di bordo.». 
 
          Note all'art. 51: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  217  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  217  (Ronda).  -  1.  Su  tutte  le  navi   da
          passeggeri deve essere effettuato un servizio di  ronda  in
          modo che tutti i locali ove puo' svilupparsi  un  incendio,
          nonche' i locali accessibili  al  servizio  stesso  vengano
          visitati il piu' frequentemente possibile, in relazione  al
          tipo ed alle dimensioni della nave, ed  ogni  principio  di
          incendio possa essere prontamente rivelato. 
                2. Ogni membro della ronda deve essere istruito sulle
          sistemazioni della nave e sull'ubicazione  e  funzionamento
          di tutte le apparecchiature che  puo'  essere  chiamato  ad
          usare. 
                3. Deve essere  effettuata  almeno  una  ronda  dalla
          mezzanotte alle quattro. 
                4. Sulle navi che debbono avere la squadra dei vigili
          del fuoco, questi partecipano alle ronde, che devono essere
          effettuate almeno due volte durante il giorno ed almeno tre
          volte durante la notte. 
                5.  Alla  fine  di  ogni  ronda,  deve  essere  fatto
          rapporto all'ufficiale di guardia sul ponte di comando, che
          ne prende nota nel giornale nautico. 
                6. I locali di alloggio dei passeggeri devono  essere
          convenientemente vigilati  durante  la  notte  da  apposito
          personale di guardia. 
                6-bis. Sulle navi lagunari, alla fine di ogni  ronda,
          e' fatto rapporto all'ufficiale di  guardia  sul  ponte  di
          comando,  che  provvede  alla  relativa   annotazione   sul
          giornale di bordo.».