Art. 52 
 
Modifiche all'articolo 225 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 225  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4,
e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Per le navi lagunari, le disposizioni di cui al  comma  4
si applicano a nave ormeggiata.». 
 
          Note all'art. 52: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  225  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 225 (Chiusura delle boccaporte,  portellini  ed
          altre aperture). - 1.  Prima  della  partenza  della  nave,
          tutti i portellini  di  murata  e  i  controportellini  che
          devono rimanere chiusi durante la navigazione devono essere
          controllati da personale di bordo permanentemente designato
          a  tale  incarico,  e  possibilmente  da   ufficiali,   per
          accertare che essi siano chiusi in modo stagno e sicuro. 
                2. La  stessa  verifica  deve  essere  fatta  per  la
          chiusura del portelloni di murata,  delle  boccaporte,  dei
          barcarizzi,  dei  portelloni  da  merci  e  di  ogni  altra
          apertura che deve rimanere chiusa durante  la  navigazione,
          in applicazione delle norme del presente regolamento. 
                3. Il personale  incaricato  deve  darne  notizia,  a
          verifica ultimata,  al  proprio  capo  servizio,  che  deve
          provvedere a sua volta ad informarne il comandante. 
                4. All'arrivo della nave in porto, le aperture di cui
          sopra  devono   essere   aperte   soltanto   da   personale
          autorizzato,  il  quale  deve  riferirne  al  proprio  capo
          servizio. Di tali operazioni  deve  essere  tempestivamente
          informato l'ufficiale di coperta di servizio. 
                4-bis. Per le navi lagunari, le disposizioni  di  cui
          al comma 4 si applicano a nave ormeggiata. 
                5.  Opportune  istruzioni  devono  essere  date   dal
          comando  di  bordo  perche'  durante   la   navigazione   i
          portellini e le altre aperture che devono  rimanere  chiusi
          non siano aperti  all'insaputa  del  comandante;  personale
          specificatamente incaricato deve controllare  giornalmente,
          in navigazione, lo stato di chiusura degli stessi.».