Art. 53 Modifiche all'articolo 226 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 226 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per le navi lagunari, i controlli di cui al comma 1 si effettuano almeno una volta al giorno antecedentemente la prima partenza giornaliera.».
Note all'art. 53: - Si riporta il testo dell'articolo 226 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 226 (Controlli delle chiusure stagne). - 1. Tutti i mezzi di chiusura stagna di passaggi attraverso paratie e ponti stagni devono essere mantenuti in perfetto stato ed ispezionati da un ufficiale di macchina che ne abbia l'incarico permanente, prima di ogni partenza, per accertarne la buona manutenzione e la sicura manovrabilita'. Il direttore di macchina deve riferire al comandante sull'esito dell'ispezione. 1-bis. Per le navi lagunari, i controlli di cui al comma 1 si effettuano almeno una volta al giorno antecedentemente la prima partenza giornaliera.».