Art. 53 
 
Modifiche all'articolo 226 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 226  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1,
e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Per le navi lagunari, i controlli di cui al  comma  1  si
effettuano almeno una  volta  al  giorno  antecedentemente  la  prima
partenza giornaliera.». 
 
          Note all'art. 53: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  226  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 226 (Controlli delle  chiusure  stagne).  -  1.
          Tutti i mezzi di chiusura  stagna  di  passaggi  attraverso
          paratie e ponti stagni devono essere mantenuti in  perfetto
          stato ed ispezionati da un ufficiale  di  macchina  che  ne
          abbia l'incarico permanente, prima di  ogni  partenza,  per
          accertarne   la   buona   manutenzione    e    la    sicura
          manovrabilita'. Il direttore di macchina deve  riferire  al
          comandante sull'esito dell'ispezione. 
                1-bis. Per le navi lagunari, i controlli  di  cui  al
          comma  1  si  effettuano  almeno  una   volta   al   giorno
          antecedentemente la prima partenza giornaliera.».