Art. 54 Modifiche all'articolo 227 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 227 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per le navi lagunari, il controllo di cui al comma 1, lettera h), si effettua almeno una volta al giorno antecedentemente la prima partenza giornaliera.».
Note all'art. 54: - Si riporta il testo dell'articolo 227 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 227 (Precauzioni per prevenire gli incendi). - 1. Il comando di bordo deve vigilare affinche': a) sia osservato il divieto di fumare: in coperta, durante l'imbarco dei combustibili liquidi, in prossimita' dei punti d'imbarco e degli sfoghi d'aria dei depositi di riempimento; nelle stive, durante le operazioni di carico e scarico; in prossimita' delle pompe per combustibili; in tutti i locali nei quali fumare sia pericoloso e nei quali apposite targhe devono segnalare il divieto di fumare; b) non siano abbandonati o gettati fuori bordo, ancora accesi, fiammiferi e mozziconi di sigari o sigarette, che devono essere, invece, in qualunque modo spenti in appositi portacenere distribuiti per tutta la nave; c) i liquidi combustibili e le sostanze pericolose in genere non siano conservati in magazzini, depositi, cambuse e armadi personali, ma collocati nell'apposito locale infiammabili; d) gli apparecchi elettrodomestici, quali stufe, ferri da stiro, bollitori e simili, il cui uso deve sempre essere autorizzato dal comando di bordo, non siano lasciati sotto tensione in assenza di coloro che li adoperano; e) gli stracci, i rifiuti, gli imballaggi e simili non siano lasciati abbandonati ma tempestivamente rimossi e raccolti in speciali recipienti; f) l'impianto elettrico non sia arbitrariamente modificato o manomesso; g) non si faccia uso, per le porte di accesso a qualsiasi locale, di serrature, lucchetti o chiusure personali, a meno che un duplicato della chiave non venga depositato nella custodia di emergenza di bordo; h) prima della partenza sia effettuato un accurato controllo su tutta la nave nei riguardi di possibili pericoli d'incendio, specialmente se la nave e' stata sottoposta a lavori. 1-bis. Per le navi lagunari, il controllo di cui al comma 1, lettera h), si effettua almeno una volta al giorno antecedentemente la prima partenza giornaliera.».