Art. 54 
 
Modifiche all'articolo 227 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 227  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1,
e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Per le navi lagunari, il controllo di  cui  al  comma  1,
lettera h), si effettua almeno una volta al  giorno  antecedentemente
la prima partenza giornaliera.». 
 
          Note all'art. 54: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  227  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 227 (Precauzioni per prevenire gli incendi).  -
          1. Il comando di bordo deve vigilare affinche': 
                  a) sia osservato il divieto di fumare: 
                    in coperta, durante  l'imbarco  dei  combustibili
          liquidi, in prossimita' dei punti d'imbarco e degli  sfoghi
          d'aria dei depositi di riempimento; 
                    nelle stive, durante le operazioni  di  carico  e
          scarico; 
                    in prossimita' delle pompe per combustibili; 
                    in tutti i locali nei quali fumare sia pericoloso
          e nei quali apposite targhe devono segnalare il divieto  di
          fumare; 
                  b) non siano abbandonati  o  gettati  fuori  bordo,
          ancora  accesi,  fiammiferi  e  mozziconi   di   sigari   o
          sigarette, che devono essere,  invece,  in  qualunque  modo
          spenti in appositi portacenere  distribuiti  per  tutta  la
          nave; 
                  c) i liquidi combustibili e le sostanze  pericolose
          in genere non  siano  conservati  in  magazzini,  depositi,
          cambuse e  armadi  personali,  ma  collocati  nell'apposito
          locale infiammabili; 
                  d) gli apparecchi  elettrodomestici,  quali  stufe,
          ferri da stiro, bollitori e simili, il cui uso deve  sempre
          essere autorizzato dal comando di bordo, non siano lasciati
          sotto tensione in assenza di coloro che li adoperano; 
                  e) gli stracci, i rifiuti, gli imballaggi e  simili
          non siano lasciati abbandonati ma tempestivamente rimossi e
          raccolti in speciali recipienti; 
                  f) l'impianto  elettrico  non  sia  arbitrariamente
          modificato o manomesso; 
                  g) non si faccia uso, per le  porte  di  accesso  a
          qualsiasi  locale,  di  serrature,  lucchetti  o   chiusure
          personali, a meno che un duplicato della chiave  non  venga
          depositato nella custodia di emergenza di bordo; 
                  h) prima della partenza sia effettuato un  accurato
          controllo su  tutta  la  nave  nei  riguardi  di  possibili
          pericoli d'incendio,  specialmente  se  la  nave  e'  stata
          sottoposta a lavori. 
                1-bis. Per le navi lagunari, il controllo di  cui  al
          comma 1, lettera h), si effettua almeno una volta al giorno
          antecedentemente la prima partenza giornaliera.».