Art. 56 Modifiche all'articolo 229 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 1. All'articolo 229 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Per le navi lagunari, le verifiche e le prove di cui al comma 1 sono eseguiti antecedentemente la prima partenza giornaliera.».
Note all'art. 56: - Si riporta il testo dell'articolo 229 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 229 (Mezzi di governo: verifiche e prove). - 1. Nelle 12 ore precedenti l'inizio delle prevista manovra di arrivo o di partenza, la timoneria deve essere verificata e provata dall'equipaggio sotto il controllo di un ufficiale di coperta e di un ufficiale di macchina. La procedura di prova deve includere, ove applicabile, una prova di funzionamento di quanto segue. a) la macchina di governo principale ed ausiliaria; b) i sistemi di telecomando della macchina di governo; c) le apparecchiature di comando in plancia; d) la fonte di emergenza di alimentazione di potenza; e) la correttezza delle informazioni fornite dagli indicatori degli angoli di barra; f) gli allarmi per interruzione dell'alimentazione dell'energia al sistema di comando della macchina di governo; g) gli allarmi per avarie alle unita' di potenza della macchina di governo. 2. Le verifiche e prove devono includere: a) lo spostamento completo del timone secondo le prestazioni che la macchina di governo deve dare; b) un esame visivo della macchina di governo e suoi collegamenti meccanici; c) il funzionamento dei mezzi di comunicazione tra la plancia ed il locale macchina di governo. 3. In plancia e nel locale macchina di governo devono essere permanentemente disponibili semplici manuali di istruzioni operative con diagramma a blocchi che mostrino le procedure di passaggio dall'uno all'altro sistema di telecomando e di unita' di potenza. 3-bis. Per le navi lagunari, le verifiche e le prove di cui al comma 1 sono eseguiti antecedentemente la prima partenza giornaliera.».