Art. 56 
 
Modifiche all'articolo 229 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 229  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3,
e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Per le navi lagunari, le verifiche e le prove di  cui  al
comma  1   sono   eseguiti   antecedentemente   la   prima   partenza
giornaliera.». 
 
          Note all'art. 56: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  229  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 229 (Mezzi di governo: verifiche e prove). - 1.
          Nelle 12 ore precedenti l'inizio delle prevista manovra  di
          arrivo o di partenza, la timoneria deve essere verificata e
          provata dall'equipaggio sotto il controllo di un  ufficiale
          di coperta e di un ufficiale di macchina. La  procedura  di
          prova  deve  includere,  ove  applicabile,  una  prova   di
          funzionamento di quanto segue. 
                  a) la macchina di governo principale ed ausiliaria; 
                  b) i  sistemi  di  telecomando  della  macchina  di
          governo; 
                  c) le apparecchiature di comando in plancia; 
                  d)  la  fonte  di  emergenza  di  alimentazione  di
          potenza; 
                  e) la correttezza delle informazioni fornite  dagli
          indicatori degli angoli di barra; 
                  f) gli allarmi per interruzione  dell'alimentazione
          dell'energia  al  sistema  di  comando  della  macchina  di
          governo; 
                  g) gli allarmi per avarie alle  unita'  di  potenza
          della macchina di governo. 
                2. Le verifiche e prove devono includere: 
                  a) lo spostamento completo del  timone  secondo  le
          prestazioni che la macchina di governo deve dare; 
                  b) un esame visivo della macchina di governo e suoi
          collegamenti meccanici; 
                  c) il funzionamento dei mezzi di comunicazione  tra
          la plancia ed il locale macchina di governo. 
                3. In plancia e nel locale macchina di governo devono
          essere  permanentemente  disponibili  semplici  manuali  di
          istruzioni operative con diagramma a blocchi  che  mostrino
          le procedure di passaggio  dall'uno  all'altro  sistema  di
          telecomando e di unita' di potenza. 
                3-bis. Per le navi lagunari, le verifiche e le  prove
          di cui al comma 1 sono eseguiti antecedentemente  la  prima
          partenza giornaliera.».