Art. 57 
 
Modifiche all'articolo 230 del regolamento approvato con decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 230  del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1,
e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Per le navi lagunari, i controlli e le prove  di  cui  al
comma  1   sono   eseguiti   antecedentemente   la   prima   partenza
giornaliera.». 
 
          Note all'art. 57: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  230  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 230 (Controlli e prove di  funzionamento  prima
          dell'arrivo e prima della partenza).  -  1.  Nelle  12  ore
          precedenti l'inizio della prevista manovra di arrivo  o  di
          partenza dovranno essere eseguite a cura di un ufficiale di
          coperta, di un  ufficiale  di  macchina,  e  dell'ufficiale
          addetto  alle  radiocomunicazioni,  per  quanto   di   loro
          competenza, le seguenti prove di funzionamento: 
                  a) strumenti nautici; 
                  b) mezzi di radiocomunicazione; 
                  c) telegrafo di macchina, sistemi di  comunicazione
          interna e ordini manovra; 
                  d)  sistemi  di  allarme  di  emergenza  ottici  ed
          acustici; 
                  e) generatore di riserva e generatore di  emergenza
          (ove esiste); 
                  f) parallelo tra i generatori principali; 
                  g) batterie e  circuito  elettronico  di  emergenza
          compresi i dispositivi automatici; 
                  h) prove di avviamento marcia avanti/indietro della
          motrice principale (o del passo variabile); 
                  i) prova delle luci esterne,  dei  fanali  e  mezzi
          acustici di segnalamento marittimo; 
                  l) prova delle  eliche  laterali  di  manovra  (ove
          esistano); 
                  m) prova salpancore e tonneggi. 
                  1-bis. Per le navi lagunari, i controlli e le prove
          di cui al comma 1 sono eseguiti antecedentemente  la  prima
          partenza giornaliera.».